Cassazione Civile, Ordinanza n. 21531/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel settore edilizio-immobiliare per l’anno d’imposta 2006, con recupero a tassazione di maggiori ricavi non contabilizzati e indeducibilità di alcuni costi, oltre alle relative sanzioni. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata favorevolmente all’Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi. Ha contestato: la validità della motivazione per relationem dell’atto impositivo e la mancata allegazione del PVC e di ulteriori documenti; la legittimità del metodo di accertamento fondato su presunzioni tratte da dichiarazioni degli acquirenti, mutui ipotecari e valori OMI; la corretta imputazione temporale dei maggiori ricavi e il rischio di duplicazioni; la deducibilità di costi relativi a lavori eseguiti nel 2005 ma fatturati nel 2006; la mancata pronuncia sulle sanzioni; la mancata considerazione di un preteso giudicato penale; la regolazione delle spese; e infine l’omesso esame di fatti decisivi, tra cui la dedotta sostanziale equivalenza tra ricavi dichiarati e ricavi accertati. L’Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi salvo il quinto, che ha accolto per omessa pronuncia della CTR sulla specifica censura relativa alle sanzioni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione con rinvio è stata disposta limitatamente al capo sulle sanzioni, mentre per il resto la decisione di merito è stata confermata. La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione dell’avviso, al metodo presuntivo di accertamento, alla deducibilità dei costi e alle spese; ha dichiarato inammissibili quelli fondati sull’omesso esame di fatti e sul giudicato penale per mancata allegazione del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 600/1973
La motivazione dell’avviso di accertamento può essere resa per relationem, purché il contribuente possa conoscere gli elementi essenziali richiamati; la mancata allegazione di atti ulteriori non vizia l’atto se il loro contenuto non è necessario a integrare la motivazione già sufficiente.
art. 7 L. 212/2000
L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso va letto in funzione integrativa della motivazione: il contribuente ha diritto di conoscere gli atti il cui contenuto è richiamato per integrare la motivazione, non ogni atto solo menzionato.
art. 3, comma 3, L. 241/1990
Il richiamo ad altri atti nell’atto amministrativo non impone sempre l’allegazione, se la motivazione è già sufficiente o se il contenuto rilevante è già riportato nell’atto noto.
art. 39 d.P.R. 600/1973
Dopo la modifica del 2009, l’accertamento dei maggiori ricavi può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; è venuta meno la presunzione legale del corrispettivo pari al valore normale.
art. 54 d.P.R. 633/1972
Per l’IVA si applica il medesimo assetto probatorio: l’Ufficio può utilizzare presunzioni semplici, purché adeguatamente convergenti.
art. 55 d.P.R. 633/1972
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione ai poteri di rettifica IVA, ma la Corte ha ritenuto infondate le censure sul punto alla luce del quadro presuntivo valorizzato dai giudici di merito.
art. 35, comma 23-bis, d.l. 223/2006
La Corte ha richiamato la disciplina transitoria e il successivo superamento normativo, evidenziando che non opera più la presunzione legale di corrispondenza tra prezzo e valore normale.
art. 109 d.P.R. 917/1986
Le spese per prestazioni di servizi si considerano sostenute alla data di ultimazione della prestazione; i costi relativi a lavori eseguiti nel 2005 non sono di competenza del 2006.
art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997
La CTR avrebbe dovuto pronunciarsi specificamente sulla censura relativa alle sanzioni; l’omissione integra vizio di omessa pronuncia.
art. 654 cod. proc. pen.
Il preteso giudicato penale non può essere valutato senza prova del passaggio in giudicato della sentenza penale richiamata.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la doglianza sul capo spese è stata respinta perché il giudice di appello ha applicato correttamente il criterio della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di regolazione delle spese, ma la Corte non ha ravvisato errori nel governo del principio di soccombenza.
art. 132 c.p.c.
È stato evocato in relazione al vizio di motivazione/omesso esame, ma la Corte ha ritenuto generiche o inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del merito.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie richiamata per censurare l’omesso esame di questioni; la Corte ha rilevato l’inammissibilità o infondatezza delle doglianze, salvo il capo sulle sanzioni.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge, ma non consente di ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla critica dell’apprezzamento delle prove o alla richiesta di rivalutazione del merito.
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
La parte che deduce l’omesso esame deve indicare e trascrivere il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della discussione e la sua decisività; altrimenti la censura è inammissibile.
art. 24 L. 88/2009
Ha ripristinato la disciplina anteriore al luglio 2006, eliminando la presunzione legale sul valore normale, con effetti anche sulle imposte dirette per adeguamento al diritto unionale.
art. 307 L. 296/2006
Richiamato in relazione ai valori OMI utilizzati come elemento del quadro presuntivo per determinare il valore normale degli immobili.
Massime di principio
- In materia di motivazione dell’avviso di accertamento, l’allegazione degli atti richiamati è necessaria solo se il loro contenuto serve effettivamente a integrare la motivazione dell’atto; non basta dedurre l’esistenza di documenti non allegati, occorrendo dimostrare che essi contengano elementi indispensabili e non già riportati nell’avviso.
- L’accertamento dei maggiori ricavi può essere fondato su un quadro di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, valutato nel suo complesso e non atomisticamente; il contribuente che contesti tale apprezzamento non può chiedere in cassazione una nuova valutazione del merito.
- In tema di imposte sui redditi e IVA, le spese relative a prestazioni di servizi si imputano all’esercizio in cui la prestazione è ultimata; se il contribuente non dimostra una diversa data di ultimazione, il costo non può essere imputato ad un esercizio diverso.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il ricorrente identifica puntualmente il fatto storico, il dato da cui risulta, la sua deduzione in giudizio e la sua decisività; la mancata o generica indicazione di tali elementi rende la censura inammissibile.
- La sentenza penale invocata nel giudizio tributario può assumere rilievo solo se è provato il suo passaggio in giudicato; in difetto di tale prova, la censura è inammissibile.
- L’omessa pronuncia su una specifica doglianza ritualmente devoluta al giudice di merito integra vizio censurabile in cassazione e comporta cassazione con rinvio limitatamente al capo non esaminato.
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