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Sentenza

Sentenza del 06/12/2021 n. 5566 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Esecuzione forzata - Opposizione agli atti esecutivi - Giurisdizione del Giudice tributario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

opposizione all'atto di pignoramento fondata sull'omessa o invalida previa notificazione della cartella di pagamento o di altri atti prodromici al pignoramento; si deduce che, in presenza di vizi nella notifica dell'atto che manifesta la volontà di procedere alla riscossione, la legittimazione a sindacare tale vizio spetta al Giudice tributario e l'impugnazione deve riferirsi al primo atto in cui tale volontà si è manifestata (di norma la cartella di pagamento).

La decisione

il Giudice tributario è stato ritenuto competente ad esaminare l'opposizione agli atti esecutivi connessa all'omessa o invalida notificazione degli atti prodromici; l'opposizione è ammessa e va considerata come impugnazione del primo atto manifestativo della volontà di riscuotere (cartella di pagamento o equivalente). La pronuncia riguarda la competenza/ammissibilità e la corretta identificazione dell'atto impugnabile; conseguentemente è possibile ottenere l'annullamento degli atti esecutivi successivi se viene accertata la nullità/inesistenza della notifica dell'atto iniziale.

Norme richiamate

  • d. lgs. 546/1992, art. 2, comma 1

    attribuisce al Giudice tributario la giurisdizione sulle controversie in materia tributaria; nella fattispecie giustifica la competenza del giudice tributario a conoscere dell'opposizione agli atti esecutivi connessi alla riscossione dei tributi.

  • d. lgs. 546/1992, art. 19

    regola l'impugnazione degli atti tributari davanti al giudice tributario; viene interpretato nel senso che l'impugnazione può mirare al primo atto con cui si manifesta la volontà di riscuotere (es. cartella), anche se il vizio si manifesta nei successivi atti esecutivi.

  • d.P.R. 602/1973, art. 57

    disciplina la cartella di pagamento quale atto che dà avvio alla riscossione forzata e i relativi obblighi di notifica; la sentenza valuta la validità della notifica della cartella come requisito imprescindibile per la legittimità del successivo pignoramento.

  • art. 617 c.p.c.

    norma del codice di procedura civile che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; nel contesto tributario la disposizione è richiamata per definire la natura dell'opposizione agli atti esecutivi, pur riconoscendo la giurisdizione del giudice tributario per le questioni inerenti alla validità degli atti tributari prodromici.

Massime di principio

  • L'opposizione al pignoramento per vizi di notifica della cartella o degli atti prodromici è rimessa al Giudice tributario: la competenza è del giudice tributario quando la questione riguarda atti tributari.
  • Deve essere impugnato il primo atto in cui si manifesta la volontà di riscuotere (di norma la cartella di pagamento); la nullità di tale atto rende vulnerabili anche i successivi atti esecutivi.
  • In situazioni simili è fondamentale documentare le modalità, le date e i destinatari delle notifiche: prova della notifica (o sua assenza) è elemento centrale per l'esito dell'opposizione.
  • L'opponente deve formulare la propria domanda davanti al Giudice tributario e non davanti al giudice civile quando la controversia attiene alla validità degli atti tributari; in caso di dubbio sollevare preliminarmente la questione di giurisdizione.
  • La pronuncia riguarda primariamente la competenza e l'ammissibilità; per ottenere l'annullamento concreto del pignoramento occorre che il giudice accerti il vizio di notifica o la nullità dell'atto iniziale.

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