Cassazione Civile, Ordinanza n. 39054/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno 2004, fondato su movimentazioni di conto corrente bancario del contribuente professionista. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale dell'Ufficio e accolto quello incidentale del contribuente, ritenendo che l'amministrazione dovesse provare la imputazione reddituale dei versamenti sul conto corrente. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973, 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972, 2697, 2727 e 2728 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso, per il professionista, l'operatività della presunzione legale anche con riguardo ai versamenti, e che invece il contribuente dovesse fornire prova analitica della loro estraneità ai fatti imponibili.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il preliminare rilievo di tardività del ricorso, ha respinto l'istanza di trattazione in pubblica udienza e ha accolto il motivo dell'Agenzia. Ha ribadito che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la caduta della presunzione legale riguarda i soli prelevamenti dei lavoratori autonomi/professionisti, mentre resta ferma la presunzione di imponibilità per i versamenti su conto corrente, che il contribuente deve contrastare con prova contraria analitica. Poiché la CTR aveva invece escluso la presunzione anche per i versamenti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
"versamenti"; "prelevamenti"; "o compensi"
La presunzione legale di imputazione a ricavi opera per i movimenti bancari; per i professionisti, dopo Corte cost. n. 228/2014, essa resta ferma per i versamenti, mentre viene meno limitatamente ai prelevamenti (e alle parole "o compensi").
art. 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
Richiamato in parallelo all'art. 32 d.P.R. 600/1973 per gli accertamenti IVA fondati su movimentazioni bancarie.
art. 2697 c.c.
Il contribuente resta onerato della prova contraria in modo analitico rispetto ai versamenti contestati.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici sono ammissibili come prova contraria, ma devono essere ricavate da fatti noti individuati analiticamente e con indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 2728 c.c.
La presunzione legale di cui all'art. 32 opera con inversione dell'onere probatorio fino a prova contraria del contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del vizio denunciato di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nei procedimenti di accertamento fondati su movimentazioni bancarie, i versamenti sul conto corrente del professionista costituiscono presunzione legale di ricavi o compensi e il contribuente deve dimostrarne analiticamente la diversa provenienza o l'estraneità a fatti imponibili.
- Dopo la declaratoria di incostituzionalità intervenuta sui lavoratori autonomi, la limitazione della presunzione legale riguarda i soli prelevamenti, non anche i versamenti bancari, che restano utilizzabili dall'Ufficio come base presuntiva dell'accertamento.
- La prova contraria alle presunzioni bancarie può essere offerta anche con presunzioni semplici, ma il giudice deve verificarle in modo puntuale, indicando i fatti noti e il nesso logico con ciascun movimento contestato, senza motivazioni apodittiche o cumulative.
- Il richiamo generico a documentazione contabile o a destinarioni di somme non è sufficiente a superare la presunzione sui versamenti se non consente di escludere in modo specifico la loro riconducibilità a compensi professionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39028/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39029/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39030/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39031/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39032/2021 del 09/12/2021
- ordinanza_civile · 9 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39033/2021 del 09/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →