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Sentenza

Sentenza n. 869/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro, Sezione lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente a percepire 500 euro annui, mediante la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero al pagamento complessivo di 1.000 euro. Nonostante la notificazione della sentenza il 6 febbraio 2024, il Ministero aveva adempiuto soltanto al pagamento delle spese legali, senza attivare il beneficio riconosciuto. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza, evidenziando anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la definitività della sentenza del giudice del lavoro, la sua regolare notificazione al Ministero e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte per provvedere. Il commissario può utilizzare, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto assorbente la nomina del commissario ad acta e, comunque, ha ravvisato altre ragioni ostative ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerando la complessità e serialità del contenzioso, il coinvolgimento di più strutture e soggetti nell’attivazione della carta, i tempi tecnici delle strutture centralizzate e la natura non essenziale né alimentare del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma la sua applicazione può essere esclusa, oltre che nei casi di manifesta iniquità, quando ricorrano altre ragioni ostative; la nomina del commissario ad acta può costituire ragione sufficiente per non applicarla.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice nei capitoli specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica del docente riconosciuta dal giudicato da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale fondamento dell’utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione statale quando una sentenza esecutiva e definitiva sia stata notificata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro un termine assegnato, anche quando l’adempimento richieda l’attivazione di un procedimento amministrativo articolato e il coinvolgimento di strutture o soggetti esterni all’amministrazione.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia costituisce uno strumento idoneo ad assicurare l’esecuzione del giudicato; il commissario opera quale organo ausiliario del giudice e può essere autorizzato a ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti dell’amministrazione pubblica: può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto alla luce delle difficoltà organizzative, dei vincoli di bilancio, della complessità dell’adempimento e della presenza di strumenti sostitutivi quali il commissario ad acta.
  • Nell’applicazione dell’astreinte possono assumere rilievo la natura non essenziale del beneficio da conseguire, la sua funzione incentivante e facoltativa e l’eccezionale mole del contenzioso seriale che abbia inciso sui tempi tecnici dell’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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