Cassazione Civile, Ordinanza n. 00532/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento per IRPEF relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, emessi con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, sulla base di beni indice di capacità contributiva ritenuti non coerenti con il reddito dichiarato. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello, dichiarando la nullità degli avvisi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, assumendo che la CTR avesse indebitamente esteso l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale anche agli accertamenti 'a tavolino', non svolti presso la sede del contribuente. La contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando la violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per essere gli avvisi stati sottoscritti da funzionari con qualifica dirigenziale non selezionati concorsualmente.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la dichiarazione di nullità degli avvisi fondata sull'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. Ha osservato che, per i tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo previsione specifica, e che l'art. 12, comma 7, riguarda gli accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente, presupposto non risultante nel caso concreto. Il motivo incidentale della contribuente è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
comma quarto ss.; comma 7
L'accertamento sintetico è legittimo sulla base di indici di capacità contributiva; il contraddittorio endoprocedimentale è imposto solo nei casi specificamente previsti, e per le annualità anteriori al 2009 il comma 7, introdotto nel 2010, non si applica.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
La garanzia del termine dilatorio di sessanta giorni opera per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente, non per gli accertamenti a tavolino privi di tale attività istruttoria presso la sede del verificato.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Il motivo incidentale relativo alla sottoscrizione degli avvisi da parte di funzionari dirigenziali non è stato esaminato perché assorbito; la Corte non ha espresso una decisione nel merito su tale censura.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale di censura sia del ricorso principale sia di quello incidentale, per dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati, il contribuente non gode di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che una specifica disposizione lo preveda espressamente.
- L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti nei locali del contribuente; non può essere invocato per invalidare accertamenti meramente cartolari o a tavolino in assenza di tale attività sul posto.
- In presenza di una ragione di nullità assorbente dell'atto impositivo, le ulteriori censure relative a profili successivi o logicamente subordinati restano assorbite e non devono essere esaminate.
- Nei giudizi di legittimità tributari, l'accertamento di presupposti fattuali ulteriori rispetto a quelli già scrutinati dal giudice di merito non può essere compiuto dalla Corte di cassazione, che si limita al controllo di legittimità.
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