Cassazione Penale, Sentenza n. 16964/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Stacchiotti era stato condannato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) e art. 81 comma secondo c.p. per più episodi (continuità). Impugnava la sentenza in cassazione con quattro motivi: (1) omessa/errata valutazione della consulenza tecnica di parte, deposizione di un teste e travisamento della prova; (2) mancata acquisizione della perizia grafologica e assenza del dolo specifico poiché aveva collaborato con l'Agenzia delle Entrate; (3) omessa valutazione della consulenza tecnica di parte e mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 13-bis d.lgs. 74/2000; (4) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, degli artt. 62 n.4 e 62 n.6 c.p. e dell'art. 131-bis c.p., richiedendo la rilevanza della regolarizzazione tributaria e della tenuità del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'accertamento di responsabilità fosse fondato: i fornitori indicati nelle fatture (Marinelli e Mennelli) avevano negato di conoscere l'imputato e di aver emesso le fatture; alcune fatture erano manifestamente incongrue (es. emissione dopo cessazione dell'attività, oggetto non riconducibile all'attività sociale, importi sproporzionati) e pagamenti in contanti erano stati effettuati in correlazione all'emissione delle fatture. La Corte ha ritenuto irrilevante la perizia grafologica perché l'imputato, pur non avendo materialmente compilato le fatture, le aveva utilizzate nella dichiarazione ai fini evasivi; l'affidamento della contabilità a terzi non esclude la responsabilità di chi trae vantaggio. Ha escluso che le condotte di regolarizzazione fiscale successive cancellino l'elemento psicologico del reato; ha confermato il rigetto delle attenuanti specifiche e generiche e del beneficio dell'art. 131-bis c.p. per l'entità del danno e la pluralità dei fatti. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte interpreta il dolo specifico richiesto (finalità evasiva) come compatibile con il dolo eventuale qualora il soggetto accetti il rischio che l'uso delle fatture comporti evasione fiscale.
art. 81 comma secondo cod. pen.
Richiamato per la continuazione fra più reati commessi dallo stesso soggetto; la Corte ha valutato la pluralità di episodi come elemento che incide sulla misura della pena.
art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Prevede attenuante per il pagamento estintivo del debito in fase precoce; la Corte rileva che la condizione richiede pagamento in una fase molto precoce e che dal materiale non risultava soddisfatta tale condizione.
art. 131-bis cod. pen.
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile tale beneficio per la rilevanza del danno e la pluralità dei reati.
art. 62 n. 4 e n. 6 cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche (es. stato di particolare tenuità o regolarizzazione); la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi tali da giustificare il riconoscimento di tali attenuanti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere di sostenere le spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000,00, ritenendo non colpevole il ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Giurisprudenza: Cass., Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018
Richiamata per affermare che il dolo specifico richiesto per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti è compatibile con il dolo eventuale (accettazione del rischio di evasione).
Massime di principio
- L'utilizzo nella dichiarazione di fatture o documenti per operazioni inesistenti integra il reato anche se l'imputato non ha materialmente redatto le fatture: rileva l'uso e il vantaggio indebito tratto da tali documenti.
- L'affidamento a terzi della tenuta della contabilità o della registrazione delle fatture non esclude la responsabilità penale del titolare che trae il vantaggio dall'operazione.
- La mancata acquisizione di una perizia grafologica non è necessariamente vizio se la prova della falsità e dell'uso delle fatture risulta già adeguatamente dimostrata con altri elementi (dichiarazioni dei fornitori, incongruità delle fatture, pagamenti in contanti, ecc.).
- La regolarizzazione fiscale o atti di composizione del debito intervenuti successivamente non cancellano automaticamente il dolo richiesto per il reato fiscale: tali condotte possono essere compatibili con la persistenza dell'elemento psicologico criminoso e non sono di per sé ostative alla responsabilità penale.
- Le circostanze attenuanti specifiche previste dal d.lgs. 74/2000 richiedono il verificarsi di condizioni temporali e sostanziali precise (es. pagamento estintivo precoce); l'onere di provarle grava sulla difesa.
- La pluralità di episodi e l'entità del danno ostano al riconoscimento della particolare tenuità del fatto e all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, in presenza delle condizioni previste, a un versamento alla Cassa delle Ammende; la determinazione dell'importo può avvenire in via equitativa.
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