Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17496/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esatta ottemperanza dell'ordinanza del 23/03/2021 che disponeva le modalità di stampa dei files prodotti tramite il personal computer a sua disposizione. Il Magistrato di sorveglianza dichiarò inammissibile l'istanza rilevando che il commissario ad acta (Provveditore) aveva emesso, il 05/05/2021, un ordine di servizio conforme. Attanasio denunciava invece che l'ordine attuativo presentava discrasie rilevanti rispetto all'ordinanza: la delega dell'esecuzione al direttore della casa circondariale di Novara (soggetto diverso da quello previsto per evitare l'esacerbazione dei contrasti), la facoltà attribuita al delegato di scrutinare preventivamente la coerenza dei contenuti dei files con le finalità di accesso al computer, e la determinazione di costi e tempi di consegna; tali elementi, secondo il ricorrente, avevano frustrato la ratio dell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato il provvedimento al Magistrato di sorveglianza di Sassari per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato l'ordinanza impugnata perché si limitava ad affermare, in termini apodittici, la conformità tra l'ordinanza giudiziale e l'ordine di servizio del commissario ad acta senza effettuare il necessario, seppur sintetico, esame delle doglianze e dei profili di discrasia, in contrasto con il dettato dell'art. 35-bis, commi 5 e 7, della legge n. 354/1975.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, commi 5 e 7, legge 26 luglio 1975, n. 354

    La norma impone al giudice di sorveglianza di esaminare, anche in modo sintetico, le doglianze relative all'esatta ottemperanza dell'ordinanza; la mera affermazione di conformità senza motivazione non è sufficiente e può giustificare l'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • La domanda di esatta ottemperanza di un'ordinanza giudiziale richiede che il giudice verifichi concretamente la corrispondenza tra il provvedimento giudiziale e il provvedimento attuativo; non è ammissibile una dichiarazione di conformità priva di motivazione.
  • Se il provvedimento attuativo delega l'esecuzione a un soggetto diverso da quello previsto dall'ordinanza e ciò può compromettere la finalità dell'atto giurisdizionale (es. evitare l'esacerbazione di rapporti), tale delega può essere considerata non conforme.
  • L'attribuzione al delegato della facoltà di scrutinare preventivamente i contenuti può incidere sul diritto del detenuto all'accesso ai propri files e va valutata rispetto alle finalità e limiti previsti dall'ordinanza originaria.
  • Il rigetto per inammissibilità di istanze di ottemperanza richiede almeno una motivazione sintetica che affronti i profili di discrepanza sollevati; l'assenza di tale esame è vizio correggibile con annullamento e rinvio.
  • Rimedi: quando il giudice non svolge il necessario confronto tra ordinanza e atto attuativo o non motiva, la Corte può annullare il provvedimento impugnato e rinviare per un nuovo giudizio libero nell'esito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.