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Sentenza

Sentenza n. 12813/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 2321/2025, depositata e resa pubblica il 25.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 29909/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 05.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 12.12.2025

Giustizia amministrativa202515939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero alla sua attivazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, con la quale il giudice del lavoro aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'immediata attivazione della Carta elettronica, con la provvista indicata nella sentenza, oltre alle spese del giudizio presupposto. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo. Tra la notificazione della sentenza e la notificazione del ricorso di ottemperanza era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la notificazione del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione, il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché risultava non controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere le somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventualità di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori 60 giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è dovuto per l'attività commissariale, in quanto ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Fondava il diritto sostanziale della docente al beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, già riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro da eseguire.

  • art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. con modificazioni dalla l. 30/1997

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ne ha verificato il rispetto.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità necessarie per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di un obbligo amministrativo puntualmente individuato nel titolo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e di corrispondere le somme giudizialmente dovute.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia dell'Amministrazione, assegnandogli un termine successivo per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Quando il commissario ad acta sia individuato nel dirigente generale competente dell'Amministrazione, l'attività commissariale non dà luogo a un compenso autonomo se rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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