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Sentenza

Sentenza n. 14084/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della comunicazione ex art 90 comma 1 lett. d) d.lgs. n. 36/2023 del 3.02.2026 con la quale era comunicata l’esclusione dalla procedura di affidamento; del verbale di gara n 3 del 30.01.2026; dei verbali di gara; in via subordinata, per quanto necessario, della disciplina di gara e per la condanna al risarcimento del danno anche in forma specifica anche tramite subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato, e, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13/4/2026: della determina di aggiudicazione del Presidente del CDA di Civitavecchia Servizi Pubblici n 3/2026/FRT del 13.03.2026 comunicata con nota del 17.03.2026, con la quale sono stati approvati gli atti e verbali di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione in favore della controinteressata; della comunicazione del 17.03.2026 con la quale Civitavecchia Servizi Pubblici ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art 90 comma 1 lett. b) e c) Dlgs 36/2023 con contestuale presa d’atto ex art 36, comma 3 d.lgs. n. 36/2023, l’intervenuta aggiudicazione della gara; della comunicazione del 10.04.2026 con la quale è stata comunicazione dell’intervenuta stipula del contratto; del contratto stipulato e dei verbali di gara.

Giustizia amministrativa202602789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di gara, successiva aggiudicazione in favore della controinteressata e contratto stipulato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione disposta perché la propria offerta prevedeva, per la scocca delle ecostazioni e per le bascule, l’impiego di alluminio anodizzato invece dell’acciaio al carbonio e dell’acciaio inossidabile prescritti dalle specifiche tecniche. Ha sostenuto che l’alluminio garantisse prestazioni equivalenti o superiori in termini di durabilità, resistenza alla corrosione, leggerezza e manutenzione, deducendo la violazione del principio di equivalenza, dell’art. 79 e dell’allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sproporzionalità, travisamento, disparità di trattamento e carenza di motivazione. Con un secondo motivo ha contestato la qualificazione dell’offerta come plurima, alternativa o condizionata ai sensi dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che la disponibilità a fornire l’acciaio, ove ritenuto inderogabile, costituisse una miglioria o una precisazione e non una duplicazione dell’offerta. Con i motivi aggiunti ha impugnato l’aggiudicazione e il contratto, deducendo inoltre disparità di trattamento rispetto all’offerta dell’aggiudicataria, ritenuta non adeguatamente verificata quanto ai materiali, al sistema di identificazione RFID, alle serigrafie e ai contenitori interni. Ha chiesto anche il risarcimento del danno, in forma specifica mediante subentro o, in subordine, per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto al principio di equivalenza, ha riconosciuto che esso opera anche senza un espresso richiamo nella lex specialis e che la dichiarazione di equivalenza può risultare dal complesso della documentazione tecnica, senza formalismi. Tuttavia, il principio non consente di sostituire caratteristiche tecniche minime e inderogabili che definiscono l’identità della prestazione richiesta. Le specifiche imponevano scocca in acciaio al carbonio e bascule in acciaio inossidabile; la proposta di scocca e bascule in alluminio anodizzato integrava pertanto un aliud pro alio, pur essendo funzionalmente destinata alla medesima raccolta dei rifiuti. Il primo motivo è stato quindi ritenuto infondato. È stato respinto anche il secondo motivo: la dichiarazione secondo cui, qualora l’acciaio fosse stato ritenuto inderogabile, la concorrente avrebbe fornito strutture in tale materiale costituiva un’offerta alternativa e condizionata, incompatibile con il principio di unicità dell’offerta, poiché poneva a disposizione della concorrente un ventaglio di soluzioni diverso da quello degli altri partecipanti e idoneo a incidere sulla par condicio. Il terzo motivo aggiunto è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione e interesse, poiché la legittimità dell’esclusione impediva comunque alla ricorrente di essere riammessa e di conseguire l’aggiudicazione. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, non sussistendo un danno contra ius: il pregiudizio derivava da un’esclusione legittima. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle due controparti.

Norme richiamate

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Il principio di equivalenza consente di valutare soluzioni diverse dalle specifiche tecniche quando risultino funzionalmente equivalenti, ma non permette di derogare a caratteristiche tecniche minime e inderogabili che definiscono l’identità della prestazione.

  • Allegato II.5 d.lgs. 36/2023

    Rileva nel quadro della disciplina delle specifiche tecniche e del principio di equivalenza; la sua applicazione non consente l’ammissione di un prodotto diverso da quello richiesto quando siano violate caratteristiche tecniche minime.

  • art. 17, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Il principio di unicità dell’offerta vieta la presentazione di più proposte alternative o subordinate, quando la scelta di una escluda l’altra e attribuisca al concorrente un vantaggio sulla par condicio.

  • art. 2043 c.c.

    Il risarcimento presuppone un danno ingiusto; non è risarcibile il pregiudizio derivante da un’esclusione legittima dalla gara.

  • art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa della comunicazione dell’esclusione dalla procedura.

  • art. 90, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 36/2023

    Rileva per la comunicazione dell’aggiudicazione alla concorrente esclusa.

Massime di principio

  • Il principio di equivalenza nelle gare pubbliche consente l’ammissione di soluzioni tecniche diverse da quelle descritte nella lex specialis quando siano concretamente idonee a soddisfare in modo equivalente le esigenze funzionali dell’amministrazione, ma non opera rispetto a caratteristiche tecniche minime e inderogabili che definiscono l’identità della prestazione richiesta: la loro sostituzione integra un aliud pro alio.
  • La dichiarazione di equivalenza non deve necessariamente essere contenuta in un documento autonomo e formalmente denominato, potendo risultare dal complesso della documentazione tecnica, purché il prodotto offerto sia univocamente individuato e l’equivalenza tecnico-qualitativa sia attestata in modo riconoscibile; ciò non consente comunque di superare requisiti tecnici minimi inderogabili.
  • Il principio di unicità dell’offerta è violato quando il concorrente formuli più soluzioni alternative o subordinate, in modo che la scelta di una renda impraticabile l’altra e gli consenta di disporre di un ventaglio di opzioni maggiore rispetto agli altri partecipanti, con potenziale alterazione della par condicio.
  • Quando l’esclusione dalla gara è legittima, il concorrente escluso non conserva legittimazione e interesse a contestare la valutazione dell’offerta dell’aggiudicatario, poiché non può comunque essere riammesso né conseguire l’aggiudicazione.
  • Il danno derivante da un’esclusione legittima non è contra ius e non può essere risarcito né per equivalente né in forma specifica, mancando il requisito dell’ingiustizia del danno.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoDanno da provvedimento illegittimo
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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