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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18514/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché meramente reiterativo di una doglianza già proposta in precedenza con identico contenuto, già esaminata e decisa con esito confermato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, rilevando la sussistenza di profili di colpa e richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che, ai sensi degli artt. 666, comma 2, e 678 c.p.p., aveva dichiarato inammissibile il reclamo contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 9 ottobre 2023. Tale ordinanza aveva respinto una precedente istanza di liberazione anticipata riferita ai periodi di detenzione scontati in esecuzione della condanna in corso, relativi al periodo 25 novembre 2011 - 31 marzo 2015. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione. Nella memoria difensiva si sosteneva che il rigetto della liberazione anticipata fosse stato adottato con una declaratoria di inammissibilità priva di esame nel merito della domanda.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    richiamato quale base procedurale del provvedimento del tribunale di sorveglianza che ha dichiarato inammissibile il reclamo

  • art. 678 c.p.p.

    richiamato quale norma procedurale applicata dal tribunale di sorveglianza nel decidere sul reclamo

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso con profili di colpa

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo meramente reiterativo questioni già dedotte e già valutate e decise in precedenza, senza introdurre censure nuove o specifiche.
  • Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile e non sono esclusi profili di colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
  • Nei procedimenti di sorveglianza, la reiterazione di una domanda già respinta e già oggetto di conferma in sede di reclamo non consente di superare l'inammissibilità dell'impugnazione successiva se le censure restano immutate.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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