Cassazione Penale, Sentenza n. 28451/2026 del 27/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Crotone che aveva dichiarato inammissibile, perché ritenuta fuori termine e comunque infondata, la richiesta di riesame contro il decreto di convalida del sequestro probatorio di un fucile da caccia sovrapposto. Sostiene, in sintesi, che il decreto di convalida non gli sarebbe mai stato notificato, poiché adottato nei confronti di altro soggetto a cui l'arma era stata data in uso; che egli avrebbe avuto conoscenza del sequestro solo in occasione della discovery successiva degli atti tramite avviso di conclusione delle indagini preliminari; e che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere conosciuto il sequestro senza una piena conoscenza del decreto e della relativa motivazione. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 20-bis l. n. 110 del 1975 e carenza di motivazione, lamentando che il riesame non avrebbe esaminato la configurabilità del reato di omessa custodia dell'arma, né le deduzioni difensive sulla qualità del soggetto cui l'arma era stata affidata e sulla mancata prova della consapevolezza, da parte del proprietario, della scadenza del titolo di porto d'armi dell'utilizzatore.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per aspecificità. Osserva che l'impugnazione non si confronta con la ratio del sequestro probatorio e con le ragioni emergenti dagli atti richiamati anche dalla difesa, poiché non contesta i titoli di reato posti a base del vincolo cautelare reale, né il fumus dei reati di detenzione e porto illegali di fucile. Le censure, invece, si concentrano sull'omessa custodia dell'arma, profilo che non costituiva la base del sequestro, ma riguardava l'imputazione contestata nell'avviso di conclusione delle indagini. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 355, comma 3, c.p.p.
disciplina il termine per proporre la richiesta di riesame; la difesa lo invoca per sostenere che il termine non fosse decorso per mancanza di notificazione del decreto di convalida.
art. 20-bis l. n. 110 del 1975
richiamato dalla difesa come norma incriminatrice in tema di omessa custodia dell'arma, ma la Corte rileva che tale profilo non era alla base del sequestro probatorio impugnato.
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione alla Cassa delle ammende consegue salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso un provvedimento di riesame reale, il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio del sequestro e con i titoli di reato posti a fondamento del vincolo, limitandosi a sviluppare censure su un diverso profilo fattuale o giuridico.
- Ai fini della valutazione del fumus del sequestro probatorio, il ricorrente deve attaccare in modo specifico le ragioni emergenti dagli atti che sorreggono il vincolo; la mera deduzione di questioni attinenti a un diverso capo d'imputazione non vale a superare la motivazione del provvedimento impugnato.
- L'aspecificità del ricorso per cassazione si configura quando le doglianze non si confrontano con la motivazione dell'ordinanza impugnata e con gli elementi documentali richiamati dal giudice del riesame.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo elementi contrari, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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