Sentenza n. 10634/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare – del provvedimento di diniego del visto n.-OMISSIS- del -OMISSIS-- notificato l’8/8/2025 - del Consolato Generale d’Italia a Pechino nonché ogni atto propedeutico e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d'Italia a Pechino
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato, richiesto dopo avere ottenuto una proposta di lavoro domestico alle dipendenze di un datore italiano residente a Milano e il relativo nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. Il Consolato aveva disposto il diniego, previo colloquio e preavviso di rigetto, ritenendo non conforme all'effettivo intento dell'interessata la causale lavorativa dichiarata e ravvisando un rischio migratorio. La ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e difetto di motivazione. L'amministrazione ha sostenuto, nella relazione depositata in giudizio, che il coniuge della ricorrente già vive in Italia e che, durante il colloquio consolare, l'interessata avrebbe dimostrato una conoscenza soltanto sommaria delle modalità di svolgimento del lavoro domestico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha richiamato il principio secondo cui la valutazione del rischio migratorio è espressione di discrezionalità amministrativa, eventualmente con profili tecnici, ma resta soggetta al sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere. L'esistenza di un fattore ostativo al rilascio del visto deve essere desunta da elementi obiettivi, idonei a indicare, sul piano inferenziale, una ragionevole possibilità di abuso del titolo, e non da una ricostruzione meramente ipotetica o soggettiva delle intenzioni del richiedente. Nel caso concreto, la mancata conoscenza di alcuni particolari delle condizioni contrattuali non era, di per sé, indicativa di una diversa causale reale, potendo ragionevolmente verificarsi che tali dettagli non siano conosciuti prima della sottoscrizione del contratto. Il provvedimento non rispettava quindi i criteri di istruttoria e motivazione richiesti per fondare il rischio migratorio. Il MAECI è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese processuali, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La valutazione del rischio migratorio ai fini del rilascio di un visto d'ingresso costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, eventualmente connotata da profili tecnici, ed è sindacabile dal giudice amministrativo quanto al rispetto delle regole di legittimità dell'azione amministrativa.
- Il rischio migratorio può giustificare il diniego del visto soltanto se desunto da elementi obiettivi, idonei a indicare ragionevolmente la possibilità di abuso del titolo, e non sulla base di una ricostruzione meramente ipotetica o soggettiva delle intenzioni del richiedente.
- La mancata conoscenza, da parte del richiedente, di alcuni particolari delle condizioni di un rapporto di lavoro non è, di per sé, sufficiente a dimostrare che la causale dichiarata sia diversa da quella effettiva, se tale mancata conoscenza è compatibile con il normale svolgimento delle trattative e della sottoscrizione contrattuale.
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