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Parere

Parere n. 740/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Produzioni Sardegna s.r.l. (già ditta Produzioni Sardegna di Nicole Nieddu) contro la Città Metropolitana di Cagliari e nei confronti della Starklab sr.l.s. per l’annullamento della determinazione n. 274 del 12 febbraio 2021 “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari: avviso pubblico “emergenza covid 19 - sostegno allo sviluppo produttivo - approvazione elenchi definitivi” nella parte in cui colloca la Produzioni Sardegna di Nicole Nieddu “(nell’) Elenco delle istanze in ordine cronologico di arrivo con riserva di valutazione” alla posizione n. 447.

Giustizia amministrativa202400351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della determinazione n. 274 del 12 febbraio 2021, nella parte in cui colloca la ricorrente al n. 447 dell’elenco delle istanze in ordine cronologico di arrivo con riserva di valutazione, relativo a un avviso per finanziamenti a fondo perduto destinati alle imprese colpite dall’emergenza Covid-19.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la collocazione nella posizione n. 447 dell’elenco delle istanze relative all’avviso pubblico della Città Metropolitana di Cagliari per il sostegno allo sviluppo produttivo durante l’emergenza Covid-19. La procedura era “a sportello” e prevedeva la formazione dell’elenco secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, con prevalenza della ricevuta di avvenuta consegna alla PEC dell’amministrazione. A causa della temporanea saturazione della casella PEC, la domanda della ricorrente non era stata consegnata e il sistema aveva generato una ricevuta di mancata consegna recante l’orario del 28 settembre 2020 alle 10:05:41. L’amministrazione aveva consentito ai partecipanti interessati dal disservizio di reinviare la domanda allegando la ricevuta di mancata consegna e aveva utilizzato l’orario risultante da tale ricevuta per il posizionamento in graduatoria. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 123/1998, delle disposizioni dell’avviso, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per falsità dei presupposti, disparità di trattamento, irragionevolezza e manifesta illogicità. Il Ministero ha eccepito, tra l’altro, il mancato superamento della prova di resistenza, poiché la ricorrente, collocata al n. 213 tra gli ammessi con riserva, non aveva dimostrato che una diversa collocazione le avrebbe consentito di rientrare tra le 234 domande ammesse a finanziamento.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso potesse essere respinto nel merito, pur rilevando che non fosse implausibile l’eccezione di inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza. Le questioni tecniche sollevate dalla ricorrente sul funzionamento della PEC sono state ritenute irrilevanti. L’amministrazione aveva collocato la domanda sulla base dell’orario riportato nella ricevuta di mancata consegna, documento che, secondo le regole tecniche richiamate, indica l’errore riscontrato e l’orario in cui il server ha tentato senza successo di recapitare il messaggio. La ricorrente avrebbe potuto dimostrare l’invio in un momento anteriore mediante la ricevuta di accettazione, da essa stessa descritta come il documento elettronico generato dal gestore PEC del mittente con l’orario di accettazione del messaggio. Non avendo prodotto tale documento, la ricorrente non ha assolto l’onere probatorio gravante su di essa ai sensi dell’art. 64 c.p.a. L’istanza cautelare è stata assorbita e il ricorso è stato respinto.

Osservazioni

Prova di resistenza

La Sezione ha ritenuto non implausibile l’eccezione di inammissibilità, poiché la ricorrente, collocata al n. 447 a fronte di 234 domande ammesse a finanziamento e al n. 213 tra gli ammessi con riserva, non ha dimostrato che l’eventuale diversa collocazione le avrebbe consentito di ottenere il finanziamento. L’eccezione non è stata tuttavia posta a fondamento della decisione, essendo il ricorso respinto nel merito.

Orario risultante dalla ricevuta di mancata consegna

La collocazione della domanda è stata effettuata sulla base dell’orario, 28 settembre 2020 alle 10:05:41, indicato nella ricevuta di mancata consegna, ritenuta idonea a documentare il momento in cui il server PEC ha tentato senza successo di recapitare il messaggio.

Onere della prova dell’invio in orario anteriore

La ricorrente non ha allegato la ricevuta di accettazione, che avrebbe potuto dimostrare un’accettazione del messaggio da parte del gestore PEC del mittente in un momento anteriore rispetto a quello risultante dalla ricevuta di mancata consegna. Pertanto non ha assolto l’onere probatorio previsto dall’art. 64 c.p.a.

Questioni tecniche sul funzionamento della PEC

Le articolate deduzioni tecniche sul sistema PEC sono state ritenute irrilevanti, poiché la ricorrente avrebbe potuto confutare concretamente l’orario utilizzato dall’amministrazione mediante la produzione della ricevuta di accettazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale il Consiglio di Stato rende il parere decisorio.

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    È richiamato quale base della trasmissione al Consiglio di Stato della relazione ministeriale sull’affare.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 123/1998

    La ricorrente ne deduce la violazione, ma il parere non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    La ricorrente ne deduce la violazione in relazione ai principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento; il parere non ravvisa elementi sufficienti per accogliere le censure.

  • art. 64 c.p.a.

    La parte che assume un fatto rilevante per la decisione deve fornire la relativa prova; nel caso concreto la ricorrente non ha dimostrato, mediante la ricevuta di accettazione, un orario di presentazione anteriore a quello risultante dalla ricevuta di mancata consegna.

  • art. 17 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    È richiamato quale base delle regole tecniche PEC, secondo le quali la ricevuta di mancata consegna indica l’errore riscontrato e l’orario in cui il server ha tentato senza esito di recapitare il messaggio.

Massime di principio

  • Nelle procedure a sportello fondate sull’ordine cronologico di arrivo delle domande, l’operatore che contesta il posizionamento deve dimostrare con documentazione informatica idonea un momento di presentazione anteriore rispetto a quello considerato dall’amministrazione.
  • Quando una domanda trasmessa via PEC non viene consegnata per indisponibilità o saturazione della casella del destinatario, la ricevuta di mancata consegna può costituire elemento documentale rilevante per individuare il momento del tentativo di recapito, salva la prova di un diverso orario risultante dalla ricevuta di accettazione.
  • Le contestazioni tecniche sul funzionamento della PEC non sono decisive se il ricorrente non produce il documento informatico concretamente idoneo a dimostrare l’errore dell’orario utilizzato dall’amministrazione.
  • Nel ricorso amministrativo, chi pretende una diversa collocazione in graduatoria deve dimostrare anche l’utilità concreta della decisione richiesta, verificando se la diversa collocazione gli consentirebbe effettivamente di conseguire il beneficio; in mancanza, può configurarsi il mancato superamento della prova di resistenza.

Impugnazione della collocazione in una graduatoria per finanziamenti Covid-19

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’impresa contro la Città Metropolitana di Cagliari, con riferimento alla determinazione n. 274 del 12 febbraio 2021. L’atto aveva approvato gli elenchi definitivi relativi a un avviso pubblico per contributi a fondo perduto destinati alle imprese dell’area metropolitana, collocando la ricorrente al n. 447 dell’elenco delle istanze in ordine cronologico di arrivo con riserva di valutazione.

La procedura e il problema della trasmissione via PEC

L’avviso, modificato e integrato dalla determinazione n. 37 del 15 settembre 2020, prevedeva una procedura “a sportello”, basata esclusivamente sull’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il punto 4.3 stabiliva che le domande dovessero essere inviate alla PEC dell’amministrazione tra le ore 10:00 del 21 settembre 2020 e le ore 10:00 del 25 settembre 2020 e che facesse fede la ricevuta di avvenuta consegna.

Nel giorno di apertura della procedura la casella PEC aveva raggiunto la capienza massima per un breve periodo, impedendo ad alcuni partecipanti di ottenere la regolare consegna delle domande. L’amministrazione, con determinazione n. 40 del 1° ottobre 2020, aveva consentito ai soggetti interessati dal disservizio di reinviare le domande, allegando la ricevuta di mancata consegna.

Posizione della ricorrente e motivi di ricorso

La ricorrente aveva nuovamente trasmesso la domanda via PEC, allegando una ricevuta di mancata consegna recante l’orario delle 10:05:41 del 28 settembre 2020. L’amministrazione aveva utilizzato tale orario per collocarla al n. 447 dell’elenco con riserva di valutazione.

Il ricorso deduceva la violazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 123/1998, delle disposizioni dell’avviso e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per falsità dei presupposti, disparità di trattamento, irragionevolezza e manifesta illogicità.

Eccezioni preliminari dell’amministrazione

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha riferito che non erano pervenute osservazioni allo schema di relazione ministeriale trasmesso alle parti. Ha inoltre eccepito l’inammissibilità per tardiva impugnazione di alcuni atti endoprocedimentali, l’improcedibilità per mancato superamento della prova di resistenza e l’inammissibilità dell’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

La Sezione ha dato atto del rispetto del contraddittorio. Ha ritenuto non implausibile, in particolare, l’eccezione relativa alla prova di resistenza: la ricorrente era collocata al n. 447, mentre soltanto 234 domande erano state ammesse a finanziamento; inoltre, tra i soggetti ammessi con riserva, risultava al n. 213. Non era quindi dimostrato che la diversa collocazione richiesta avrebbe consentito di conseguire il contributo.

Valutazione sulla prova dell’orario di invio

Nel merito, la Sezione ha ritenuto irrilevanti le diffuse questioni tecniche sul funzionamento della PEC. La domanda era stata collocata sulla base dell’orario riportato nella ricevuta di mancata consegna.

Secondo il parere, tale ricevuta indica l’errore riscontrato e l’orario in cui il server di posta ha tentato, senza successo, di recapitare il messaggio. La ricorrente avrebbe potuto agevolmente contestare l’orario utilizzato dall’amministrazione producendo la ricevuta di accettazione, ossia il documento elettronico generato dal gestore PEC del mittente che riporta, tra gli altri dati, l’orario di accettazione del messaggio nel sistema PEC.

Non avendo allegato tale ricevuta, la ricorrente non ha provato di avere presentato la domanda in un momento anteriore rispetto a quello risultante dalla ricevuta di mancata consegna. La Sezione ha quindi applicato l’art. 64 c.p.a. sull’onere della prova, ritenendo non dimostrata la pretesa a una diversa collocazione.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso del rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è stata assorbita. Il rigetto è fondato sulla mancata dimostrazione, da parte della ricorrente, di un orario di presentazione anteriore a quello utilizzato dall’amministrazione e, in termini preliminari, sulla possibile assenza di una concreta utilità derivante dalla modifica della graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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