Cassazione Civile, Ordinanza n. 07791/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso. Ha rilevato che la rinuncia era stata comunicata alla controparte a mezzo PEC, ritenendo tale modalità equipollente alla comunicazione richiesta dall'art. 390 c.p.c. Ha quindi applicato la disciplina dell'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia. Quanto alle spese, ha affermato che in caso di estinzione restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di pagamento relativo al periodo d'imposta 2012 per IVA e imposte dirette. La sua tesi era che, operando come autoproduttore, fosse autorizzata a operare in esenzione di accisa e, conseguentemente, anche in esenzione IVA, sostenendo che non potesse essere corrisposta l'IVA sull'accisa non versata. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria con cui, dando atto dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve essere comunicata alla controparte; la comunicazione via PEC è considerata equipollente a quella prevista dalla norma.
art. 35, comma 7, d.lgs. n. 149/2022
È richiamato come disposizione che collega la disciplina vigente alla formulazione dell'art. 390 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce estinzione solo se comunicata alla controparte secondo le forme richieste dall'art. 390 c.p.c.; la comunicazione via PEC può valere come equipollente.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato estinto per rinuncia, non vi è decisione sul merito della controversia e le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Come è indicizzato
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