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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37661/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva annullato il sequestro preventivo disposto dal GIP, sostenendo che i fatti dovevano essere qualificati come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis o, in subordine, art. 640 c.2 c.p.), e non come mero illecito amministrativo/indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.2 c.p.). La Procura ha rilevato che era stata realizzata una complessa attività truffaldina: simulazione di vendite, trasferimento/monetizzazione dei voucher, attestazioni false su piattaforma, ripartizione dei proventi e reclutamento dei beneficiari, elementi idonei ad integrare artifici e raggiri volti a indurre in errore l'ente erogatore.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la valutazione del Tribunale che aveva qualificato i fatti come illecito amministrativo, richiamando i principi delle Sezioni Unite (Carchivi, Pizzuto) e affermando che, alla luce della complessità e dell'articolazione delle condotte (più fasi d'intervento, uso della piattaforma, Registro Vendite, riscontro fatture e liquidazione successiva), erano presenti artifici e raggiri idonei a determinare l'induzione in errore dell'ente erogatore e quindi la fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli - sezione per il riesame delle misure cautelari reali - per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

    Applicata dalla Corte come norma coerente con la fattispecie quando l'azione presenta artifici e raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogatore, anche se i controlli dell'ente sono successivi o occasionali.

  • art. 640, secondo comma, cod. pen. (truffa)

    Richiamata come alternativa meno specifica rispetto all'art. 640-bis; la Corte conferma che il comportamento può essere comunque riconducibile alla truffa in presenza di artifici e raggiri.

  • art. 316-ter, comma 2, cod. pen. (indebita percezione di erogazioni pubbliche)

    Norma di carattere residuale rispetto alla truffa: punisce condotte decettive non rientranti nella truffa, tipicamente casi di false autocertificazioni o silenzi antidoverosi in cui l'ente si limita a prendere atto di una formale dichiarazione; la Corte ha precisato che non deve essere estesa a casi complessi e artificiosi che in concreto inducono in errore l'ente.

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    Rilevante come possibile contestazione derivante dallo scopo di commettere più delitti; la Corte ha ritenuto che la qualificazione come truffa non esclude la valutazione dell'assetto associativo in sede di riesame.

  • legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 979 (normativa sul "Bonus Cultura")

    Definisce l'ambito soggettivo e operativo del bonus; la Corte ha analizzato il meccanismo tecnico-amministrativo (piattaforme, registro vendite, fatturazione) previsto dalla disciplina per valutare l'effettivo ruolo dell'ente erogatore e la possibilità di indurre in errore.

  • Sentenza SS.UU. n. 16568/2007 (Carchivi)

    Principio guida: la distinzione tra truffa e art. 316-ter va valutata caso per caso; art. 316-ter ha natura residuale e non può essere applicato quando è evidente un progetto fraudolento con artifici idonei a ingannare l'ente erogatore.

  • Sentenza SS.UU. n. 7537/2010 (Pizzuto)

    Conferma il carattere sussidiario dell'art. 316-ter e la necessità di valutare concretamente la presenza di artifici e raggiri e l'induzione in errore dell'ente per configurare la truffa.

Massime di principio

  • La qualificazione tra truffa (art. 640 e 640-bis) e indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter) richiede una valutazione concreta e caso per caso: non è sufficiente guardare al singolo atto finale, va considerato l'insieme delle azioni e il disegno criminoso.
  • L'assenza di controlli preventivi o la scarsa diligenza dell'ente erogatore non esclude automaticamente la truffa: se sono presenti artifici e raggiri idonei ad indurre in errore, il comportamento è riconducibile alla truffa anche quando l'ente avrebbe potuto controllare meglio.
  • Art. 316-ter ha natura residuale: va applicato solo a forme di decettazione marginali (es. silenzio antidoveroso, mere autocertificazioni) che non integrano un complesso meccanismo fraudolento.
  • La presenza di più fasi (reclutamento dei beneficiari, simulazione di operazioni su piattaforma, emissione/invio di fatture, monetizzazione) rafforza l'idea di un piano fraudolento e favorisce la qualificazione come reato più grave.
  • Quando sia contestata l'associazione per delinquere, la valutazione dei singoli reati (truffa vs. 316-ter) incide sulla sussistenza dello scopo associativo; una qualificazione come truffa rende più plausibile l'esistenza dell'associazione finalizzata alla commissione di più delitti.
  • In presenza di indizi di sofisticata simulazione (falsi documenti, operazioni ripetute e coordinate), le misure cautelari reali (sequestro) possono essere giustificate e il riesame deve considerare l'intero quadro fattuale.

Testo integrale

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