Cassazione Penale, Sentenza n. 33220/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato, deducendo l'estinzione per prescrizione dei reati di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) riferiti agli anni d'imposta 2011 e 2012. Sosteneva che la prescrizione era maturata e non era stata rilevata in appello; il Procuratore generale, nella requisitoria, ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato relativo all'anno 2011 per intervenuta prescrizione e la rideterminazione della pena eliminando l'aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 relativo all'anno d'imposta 2011 (prescrizione maturata il 10/08/2023, anteriore alla sentenza di appello) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente a quel capo, eliminando la pena di un mese di reclusione ad esso inflitta. Ha invece ritenuto non prescritti i reati relativi all'anno 2012 (prescrizione prevista 09/08/2024) e il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 accertato il 24/10/2014 (che si prescriverà il 04/06/2025 tenuto conto delle sospensioni). Inoltre la Cassazione ha revocato la confisca per equivalente nella misura di C 154.998,00 relativa al reato dichiarato prescritto, perché l'art. 578-bis cod. proc. pen. non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; per il resto la confisca equivalente è stata disposta come indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La dichiarazione non si considera omessa se presentata entro novanta giorni dalla scadenza; la prescrizione del reato inizia a decorrere dal 91° giorno successivo alla scadenza del termine
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma relativa ad altri reati fiscali contestati (reato accertato il 24/10/2014) la cui prescrizione è stata calcolata separatamente
artt. 157-161 cod. pen.
Norme sulla prescrizione del reato; richiamate per la valutazione dei termini e delle sospensioni della prescrizione
art. 620 comma 1 lett. i) cod. proc. pen.
Poteri della Corte di legittimità di annullare senza rinvio quando ritiene estinto un reato per prescrizione
art. 578-bis cod. proc. pen.
Prevede la confisca per equivalente anche richiamando disposizioni esterne al codice; la Corte ha però ritenuto che, per la sua natura sanzionatoria, non sia applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Principio secondo cui, in caso di prescrizione intervenuta prima della pronuncia di appello e non dichiarata, la Cassazione deve annullare senza rinvio il capo estinto
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 (Aiello)
Affermata l'autonomia dei singoli capi di imputazione in caso di condanna cumulativa: l'ammissibilità del ricorso per uno non estende il rapporto processuale agli altri capi, con conseguenze sulla rilevabilità della prescrizione
Massime di principio
- Per i reati di omessa dichiarazione fiscale (art. 5 d.lgs. 74/2000) la prescrizione inizia a decorrere dal 91° giorno successivo alla scadenza ordinaria, perché la dichiarazione presentata entro 90 giorni non è considerata omessa.
- Nella determinazione dei termini di prescrizione vanno computati eventuali giorni di sospensione che posticipano la maturazione della prescrizione; occorre verificare nello specifico le sospensioni operative nel periodo processuale.
- Se la prescrizione di un capo si è già perfezionata prima della pronuncia di appello e il giudice di merito non l'ha dichiarata, la Cassazione, applicando le Sezioni Unite Ricci, può annullare senza rinvio il capo per prescrizione.
- In casi di condanna cumulativa i singoli capi mantengono autonomia: l'esito del ricorso su un capo non obbliga il trattamento degli altri, e la prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello non può essere normalmente fatta valere per i capi nei cui confronti si è formato giudicato parziale.
- La confisca per equivalente regolata dall'art. 578-bis cod. proc. pen. non è applicabile a fatti commessi prima della sua entrata in vigore quando la misura ha natura sanzionatoria; in tali casi la confisca deve essere revocata o rideterminata secondo le regole applicabili ai tempi dei fatti.
- In fase di impugnazione è cruciale calcolare con precisione le date rilevanti (termine di scadenza della dichiarazione, decorrenza del 91° giorno, sospensioni) per valutare l'eventuale estinzione per prescrizione e le conseguenze sulla pena e sulle misure patrimoniali.
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