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Sentenza

Sentenza n. 682/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 1320/2024, depositata e pubblicata in data 23 ottobre 2024.

Giustizia amministrativa202501342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 1320/2024, relativa al pagamento del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro n. 1320/2024, che aveva riconosciuto, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il Ministero, il diritto al beneficio economico annuo di euro 500 previsto per la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero al pagamento di complessivi euro 2.000, oltre rivalutazione e interessi legali. La sentenza, pubblicata il 23 ottobre 2024 e non impugnata, è stata notificata al Ministero il 28 ottobre 2024, ma l'amministrazione non vi ha dato spontanea esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo il pagamento delle somme dovute, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso è stato notificato e depositato nel rispetto dei termini processuali, compreso il termine di centoventi giorni previsto per l'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni debitrici di somme di denaro.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza di un giudicato pienamente esecutivo e il mancato adempimento del Ministero, che non ha contestato l'inottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi, pagando la sorte capitale di euro 2.000, oltre rivalutazione e interessi secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fatti salvi eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Ha escluso la penalità di mora richiesta dalla ricorrente, ritenendo che la rivalutazione e gli interessi legali già applicabili in caso di ulteriore ritardo siano ampiamente satisfattivi degli interessi della creditrice. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'adozione degli atti necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente pubblico dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario; il giudizio resta limitato alla stretta esecuzione del comando giudiziale.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nonché di nominare un commissario ad acta e, nei presupposti previsti, fissare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere richiesta nell'ambito dell'ottemperanza, ma nel caso concreto non è stata applicata perché rivalutazione e interessi legali sono stati ritenuti già ampiamente satisfattivi rispetto al ritardo nel pagamento.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha verificato il rispetto del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale applicabile.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla pubblica amministrazione del titolo esecutivo

    Il termine di centoventi giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice; decorso inutilmente tale termine, è procedibile l'azione esecutiva.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza.

  • art. 26 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della regolazione delle spese nel giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando il comando giudiziale impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro.
  • L'ottemperanza è limitata alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori, anche se collegate o conseguenti al titolo giudiziale.
  • L'esecuzione del comando contenuto nel giudicato costituisce un dovere inderogabile d'ufficio per la pubblica amministrazione destinataria dell'ordine e per i suoi rappresentanti e funzionari.
  • Quando l'amministrazione non contesta il mancato adempimento di un giudicato che le è stato notificato e sono decorsi i termini previsti per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine assegnato, facendo salvi gli eventuali pagamenti già effettuati.
  • La penalità di mora nell'ottemperanza può essere negata quando, avuto riguardo alla natura dell'obbligazione pecuniaria, rivalutazione e interessi legali applicabili al ritardo risultino già ampiamente satisfattivi degli interessi del creditore.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione debitrice e prevedendo, in tal caso, l'assenza di compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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