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Ordinanza

Ordinanza n. 171/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso pubblico per la progressione verticale di 296 unità dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, e atti connessi, nella parte relativa al computo della sola decorrenza economica dell’inquadramento ai fini dell’esperienza professionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’avviso pubblico regionale, il regolamento sui criteri di valutazione delle progressioni verticali in deroga, le FAQ e gli ulteriori atti collegati, contestando la previsione secondo cui, ai fini del calcolo dell’esperienza professionale, rileva la sola decorrenza economica dell’inquadramento. Ha inoltre chiesto di essere ammessa alla procedura con il riconoscimento dell’anzianità decorrente dal 31 dicembre 2008 e di un titolo di abilitazione. Il TAR ha rilevato, in via preliminare e senza definire la questione, possibili profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 73 c.p.a., poiché le censure non sembrano rivolte contro clausole immediatamente escludenti. Nel merito cautelare, la ricorrente ha sostenuto la spettanza del computo dell’anzianità indicata e del riconoscimento del titolo abilitativo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris. In particolare, ha affermato che il requisito di esperienza previsto dal bando presuppone l’effettivo svolgimento del servizio; inoltre, il titolo di abilitazione di cui la ricorrente chiedeva il riconoscimento risultava, allo stato degli atti, privo di prova, anche quanto alle modalità del suo conseguimento. Il giudice non ha quindi ravvisato i presupposti per sospendere l’efficacia degli atti impugnati né per ordinare l’ammissione della ricorrente alla procedura. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di un esame sommario il TAR ha escluso la sussistenza di un sufficiente fumus boni iuris.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione agli eventuali profili di inammissibilità del ricorso, non definiti nell’ordinanza, poiché le censure non attengono a clausole escludenti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la verifica del fumus boni iuris è compiuta sulla base di un esame sommario delle censure e degli atti disponibili, senza anticipare necessariamente la definizione delle questioni preliminari di ammissibilità non decisive ai fini della misura.
  • Il requisito di esperienza professionale previsto da una procedura selettiva per la progressione verticale presuppone, in linea generale, l’effettivo svolgimento del servizio richiesto, non potendo essere riconosciuto sulla sola base di un’anzianità non correlata all’effettiva prestazione lavorativa.
  • Il riconoscimento di un titolo di abilitazione nell’ambito di una procedura selettiva richiede la prova del titolo e, ove rilevante, delle modalità del suo conseguimento; in mancanza di tale prova non sussiste, nella fase cautelare, un sufficiente fumus circa la pretesa al relativo computo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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