Cassazione Penale, Sentenza n. 47936/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. deducendo un errore di fatto nella pronuncia della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 28/09/2022. Santulli sosteneva che la Corte di cassazione avesse letto erroneamente il motivo di impugnazione, che invece riguardava la decorrenza integrale della prescrizione conseguente al decorso del termine dopo la decisione di appello (ossia la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata). La Corte di cassazione, invece, aveva ritenuto il ricorso di impugnazione generico e manifestamente infondato e aveva osservato che, al momento della pronuncia di secondo grado, la prescrizione non risultava ancora maturata secondo il calcolo della difesa.
La decisione
Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto. Ha ritenuto insussistente l'errore percettivo dedotto, affermando che la Corte di cassazione non aveva frainteso la portata del motivo ma aveva applicato correttamente il consolidato orientamento secondo cui l'inammissibilità del ricorso di impugnazione impedisce l'instaurazione di un valido rapporto processuale e la formazione del 'giudicato sostanziale', con la conseguenza che non è possibile dichiarare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. (quali la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) quando l'impugnazione è inammissibile. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Disciplina il rimedio straordinario per errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione; richiede che l'errore sia percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti tale da aver inciso sul processo formativo della volontà e da avere determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore.
art. 129 cod. proc. pen.
Regola le cause di non punibilità, tra cui la prescrizione; la Corte ha interpretato che la dichiarazione di cause di non punibilità successive alla sentenza impugnata non è possibile se il ricorso di impugnazione è inammissibile e quindi non ha formato un valido giudicato sostanziale.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione di una somma a titolo di sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) in caso di impugnazione con profili di colpa; qui è stata applicata per liquidare la sanzione di euro tremila.
Massime di principio
- L'errore di fatto tutelabile con l'art. 625-bis c.p.p. è un errore percettivo nella lettura degli atti della Corte di cassazione (svista o equivoco) e non un diverso apprezzamento di merito; se la causa dell'errore è valutativa si configura errore di giudizio e non è perseguibile con questo rimedio.
- Se un ricorso di impugnazione è dichiarato inammissibile per genericità o manifesta infondatezza, esso non instaura un valido rapporto processuale né forma giudicato sostanziale; pertanto non è possibile che la Corte, in quell'atto di inammissibilità, dichiari cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata.
- La prescrizione va valutata in relazione ai termini e agli eventi processuali al momento rilevante indicato dalla giurisprudenza: la maturazione della prescrizione dopo la sentenza impugnata non è automaticamente rilevabile nell'ambito di un ricorso dichiarato inammissibile.
- Chi intende ottenere tutela per un presunto errore di fatto in Cassazione deve dimostrare chiaramente la natura percettiva dell'errore (ad es. indicare la specifica svista negli atti) e l'incidenza decisiva di tale errore sulla sentenza; deduzioni generiche o valutative sono destinate all'inammissibilità.
- Presentare impugnazioni generiche o manifestamente infondate comporta il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie, determinabili ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare con attenzione la fondatezza formale e sostanziale delle censure prima di proporre ricorso.
- In casi simili, è raccomandabile documentare punto per punto il calcolo dei termini di prescrizione e il momento esatto in cui essa sarebbe maturata, nonché corredare il ricorso di riferimenti precisi agli atti interni che proverebbero una svista della Corte di cassazione.
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