Cassazione Penale, Sentenza n. 4470/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di rinvio della Corte di appello denominando vizi nella determinazione della pena: contestavano l'applicazione della pena base per la fattispecie aggravata nonostante il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti; rilevavano errata determinazione della pena base facendo riferimento alla disciplina vigente al momento della decisione e non al momento del fatto (art.2 c.p.); censuravano il riconoscimento automatico della recidiva e la carenza/mancata motivazione su tale profilo; denunciavano, infine, contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la sentenza non contestuale (discrepanza sull'entità della pena riportata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: ha ritenuto fondato unicamente il terzo motivo (contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione non contestuale) e, prevalendo il dispositivo letto in udienza, ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla misura della pena, disponendo che per ciascun ricorrente vada applicata la pena indicata nel dispositivo letto in udienza (misura più favorevole: mesi otto di reclusione ed euro 206,00 di multa ciascuno). Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili (le questioni sulla recidiva e sulla scelta della pena base erano già assorbite dal giudicato interno relativo al precedente annullamento limitato alla determinazione del minimo edittale). Il secondo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del terzo.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, cod. pen.
Regola il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale: non comporta un raddoppio automatico della pena ma impone di applicare la circostanza più grave con possibilità per il giudice di aumentarla; qui era oggetto di censura l'applicazione errata di tale disciplina in relazione al giudizio di equivalenza.
art. 69, comma 3, cod. pen.
Disciplina la determinazione della pena base per il reato aggravato (richiamata dai ricorrenti per contestare la scelta della pena base non conforme al giudizio di equivalenza).
art. 2, comma 4, cod. pen.
Principio di irretroattività della legge penale più grave: la pena deve essere fissata secondo la disciplina vigente al tempo del fatto; i ricorrenti lamentavano che la Corte aveva fatto riferimento alla disciplina vigente al momento della decisione.
art. 624-bis cod. pen.
Norma sul furto in abitazione e sue aggravanti; rilevante per individuare il minimo edittale e per il confronto tra furto semplice e furto aggravato quando è stato riconosciuto un giudizio di equivalenza tra circostanze.
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena nel caso concreto (iter commisurativo); la Corte d'appello ha richiamato tale articolo nel calcolo della pena di rinvio.
art. 132 cod. pen.
Principi generali della pena (funzione rieducativa, proporzionalità ecc.); invocato dai ricorrenti per contestare la motivazione sulla misura della pena.
art. 111 Cost.
Garantisce il giusto processo; è stato invocato in rapporto alla nullità potenziale derivante dal contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuale.
art. 546 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in tema di motivazione e dispositivo della sentenza; i ricorrenti hanno denunciato il contrasto tra quanto letto in udienza e il testo successivo della sentenza.
art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (tra cui vizi di motivazione e violazione di legge); è la norma in base alla quale sono stati prospettati i motivi di impugnazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di estensione del ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato tale norma nel riportare i motivi nei limiti consentiti.
art. 23 d.l. n.137/2020
Norma eccezionale citata in relazione alla rassegna di requisitoria e conclusioni scritte in udienza; rilevante per la formalità delle conclusioni depositate ma non decisiva nel merito delle censure.
Massime di principio
- In caso di contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la sentenza redatta successivamente, prevale il dispositivo letto in udienza, specialmente se più favorevole all'imputato; il giudice deve dunque assicurare coerenza tra dispositivo e motivazione contestuale.
- La pena va determinata avendo riguardo alla norma penale vigente al momento del fatto (art.2 c.p.); fare riferimento alla disciplina vigente al momento della decisione può costituire vizio correggibile.
- Se il giudice riconosce l'equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti, la fattispecie va trattata in termini meno gravosi (di norma come reato 'semplice') e la pena base deve essere individuata coerentemente con tale valutazione.
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione specifica evitando automatismi: la mera menzione dei precedenti non è sufficiente per fondare la recidiva senza adeguata motivazione.
- Quando la Corte di legittimità ha annullato una sentenza su profili limitati (es. solo sul minimo edittale), gli altri profili sostanziali possono ritenersi coperti dal 'giudicato interno' e non riapribili nel nuovo giudizio, salvo che emergano nuovi elementi.
- Nel proporre ricorso per cassazione conviene articolare distintamente i motivi di diritto e di motivazione, con attenzione ai requisiti di autosufficienza e ai limiti di ammissibilità previsti dalla legge processuale.
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