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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21952/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto di giurisdizione relativo al procedimento contro Antonio Gliottone per il reato indicato all'art. 253 c.p.: il G.u.p. di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ritenendo che la condotta rientrasse nella giurisdizione militare (riqualificabile, secondo il G.u.p., nei reati previsti dagli artt. 167 e 168 del codice penale militare), mentre il G.I.P. del Tribunale Militare di Napoli contestava tale ritenuta perché l'imputato, alla data del fatto (21 novembre 2020), risultava in congedo assoluto dal 12 aprile 2013 e quindi non appartenente alle Forze Armate/Arma al momento della commissione del reato; perciò il G.I.P. militare ha sollevato il conflitto per ottenere la decisione sulla competenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato la sussistenza di un conflitto negativo di giurisdizione e ha risolto dichiarando la giurisdizione del Giudice ordinario. Ha ritenuto applicabile l'interpretazione costituzionale e normativa secondo cui, in tempo di pace, la giurisdizione militare opera solo per reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate al momento del fatto; poiché Gliottone era in congedo assoluto alla data del reato, difettava la qualifica di militare in servizio, per cui la competenza appartiene all'Autorità giudiziaria ordinaria. Ha disposto la trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e gli adempimenti di comunicazione/ notificazione previsti dalle norme processuali.

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Individua e disciplina il conflitto di giurisdizione; la situazione concreta costituisce un conflitto negativo tra giudice ordinario e giudice militare, la cui risoluzione spetta alla Corte

  • art. 103 Cost.

    Stabilisce che, in tempo di pace, i tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate; la Corte lo interpreta nel senso che la qualifica di militare deve sussistere al momento della commissione del reato per far scattare la giurisdizione militare

  • artt. 167 e 168 codice penale militare

    Riferiti dal G.u.p. come norme potenzialmente applicabili per la riqualificazione della condotta come reato militare; la Corte però osserva che l'applicabilità di tali norme presuppone la qualifica di militare al momento del fatto, che nel caso mancava

  • artt. 1, 3, 7 e 8 codice penale militare di pace

    Letti congiuntamente dall'Autorità che decide il conflitto per confermare il principio che la giurisdizione militare richiede la qualifica di militare in servizio al momento della commissione del reato

  • art. 253 cod. pen.

    Norma indicata come base del capo di imputazione nel procedimento; la questione non è sull'esistenza del fatto, ma sulla giurisdizione competente per giudicarlo, che dipende dallo status dell'imputato

  • art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Ha autorizzato la trattazione scritta del procedimento di conflitto; la Corte ha disposto la trattazione scritta ai sensi di tale norma

  • art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede gli obblighi di comunicazione/ notifica dell'estratto della sentenza ai giudici in conflitto, ai pubblici ministeri e alle parti private; la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria conformemente a questa disposizione

Massime di principio

  • La giurisdizione militare in tempo di pace sussiste solo se l'imputato è appartenente alle Forze Armate al momento della commissione del fatto: lo status soggettivo è determinante per la competenza
  • La semplice possibilità di riqualificare il fatto come reato previsto anche dal codice penale militare non basta se manca la qualifica di militare al momento del fatto; non è ammessa una retroattiva "riscoperta" dello status
  • La prova documentale dello status (es. provvedimento di congedo) al momento del fatto è decisiva: se dimostra il congedo, la competenza è ordinaria
  • In caso di contrasto tra giudice ordinario e giudice militare si crea un conflitto negativo risolvibile dalla Corte; fino alla decisione della Corte le parti devono seguire la procedura di trasmissione prevista
  • Quando un fatto è sanzionato sia dal codice penale ordinario sia da quello militare, occorre sempre verificare la situazione soggettiva dell'autore al momento del fatto per determinare la giurisdizione competente
  • Gli adempimenti di comunicazione e notifica previsti dal codice di procedura penale devono essere eseguiti immediatamente a conclusione del conflitto per consentire la prosecuzione del processo davanti al giudice dichiarato competente

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