Sentenza n. 138/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo della richiesta di regolarizzazione mediante fiscalizzazione di una veranda ottenuta mediante chiusura di un pergolato, nonché gli atti connessi e presupposti e la precedente ingiunzione di rimessione in pristino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 129 della legge provinciale n. 1/2008, erroneità dei presupposti, travisamento, carenza di motivazione ed eccesso di potere, sostenendo che le opere abusive avrebbero costituito variazioni essenziali, poiché pari al 25% delle opere legittimamente preesistenti, e che la veranda tamponata non avrebbe costituito edificio. Con il secondo motivo ha contestato l’interpretazione dell’art. 129, comma 5, della medesima legge provinciale, sostenendo che la fiscalizzazione fosse possibile anche quando l’abuso fosse demolibile senza pregiudizio per le opere legittime preesistenti e in assenza di rilevanti interessi urbanistici contrari. Con il terzo motivo ha dedotto che l’istanza di fiscalizzazione avesse oggetto plurimo e che il Comune non si fosse pronunciato su alcune opere interne minori. Con il quarto motivo ha sostenuto che, dopo il diniego della fiscalizzazione, il Comune avrebbe dovuto adottare una nuova ingiunzione di demolizione, assegnando il termine di novanta giorni.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Quanto ai primi due motivi, il Tribunale ha ritenuto che il riferimento alle costruzioni legittimamente preesistenti, ai fini del calcolo delle variazioni essenziali previsto dall’art. 128, comma 4, lettera b), della legge provinciale n. 1/2008, riguardi le costruzioni di proprietà dell’istante. Le percentuali indicate dalla società non erano corrette, perché comprendevano superfici riferite ad altra proprietà e a parti dell’edificio appartenenti a terzi. Considerando soltanto le opere legittime di proprietà della ricorrente, l’ampliamento risultava pari almeno al 35%, e fino al 78% secondo il criterio più restrittivo; la sola superficie coperta presentava inoltre un incremento del 65%. La veranda, costituita da copertura stabile e chiusure laterali con serramenti, costituiva volume edilizio e superficie coperta, mentre la precedente tenda retrattile non rilevava come superficie o volume. Tali dati, esposti dal Comune, non erano stati specificamente contestati e potevano quindi fondare la decisione ai sensi dell’art. 64 c.p.a. Le opere non potevano pertanto essere qualificate come variazioni essenziali nella soglia dedotta dalla ricorrente e restavano abusive. Il Tribunale ha inoltre confermato il precedente orientamento secondo cui, per l’art. 129, comma 5, della legge provinciale n. 1/2008, la demolizione è comunque ordinata quando le opere abusive possano essere rimosse senza pregiudicare quelle realizzate legittimamente; la valutazione degli interessi urbanistici rilevanti assume rilievo soltanto quando la demolizione pregiudichi la parte conforme. Nel caso concreto, la possibilità di demolire senza pregiudizio non era stata contestata né provata come insussistente. Il terzo motivo è stato respinto perché l’omessa trattazione delle opere interne minori non incideva sul diniego e sull’ingiunzione, riferiti alle opere esterne abusive; la società avrebbe potuto presentare, ove sussistenti i presupposti, una distinta istanza di regolarizzazione. Il quarto motivo è stato respinto perché l’istanza di sanatoria non rende inefficace l’originaria ordinanza di demolizione, ma ne sospende temporaneamente l’efficacia fino alla definizione del procedimento; in caso di rigetto, l’ordine riacquista efficacia. Il Comune aveva inoltre concesso un ulteriore termine per la rimessione in pristino. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 128, comma 4, lettera b), L.P. n. 1/2008
Si considerano costruzioni eseguite con variazioni essenziali: «le variazioni che, anche singolarmente, eccedono il 10 per cento ma non superano il 30 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni legittimamente preesistenti concernenti il volume, la superficie coperta, la superficie utile e l’altezza, fermo restando quanto previsto dalla lettera c)».
Il riferimento alle costruzioni legittimamente preesistenti riguarda quelle di proprietà dell’istante; il calcolo deve quindi escludere le superfici riferite ad altra proprietà o a parti appartenenti a terzi.
art. 129, comma 5, L.P. n. 1/2008
La demolizione è «comunque» ordinata e non sostituita da una sanzione pecuniaria quando le opere abusive possono essere demolite senza pregiudicare quanto è stato realizzato in conformità.
Le opere abusive devono essere rimosse quando la demolizione non compromette le opere legittime preesistenti. La valutazione dei rilevanti interessi urbanistici rileva soltanto se la demolizione può pregiudicare la parte conforme.
art. 64, commi 1 e 2, c.p.a.
La parte deve fornire gli elementi di prova posti a fondamento della domanda; il giudice deve decidere sulla base delle prove e dei fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, che confluiscono nel concetto di prova.
art. 80 L.P. n. 15/2015
È stato richiamato quale fondamento dell’accertamento dell’esecuzione delle opere in assenza di permesso di costruire.
art. 129 L.P. n. 1/2008
Disciplina le sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione, compresa la rimessione in pristino e la fiscalizzazione.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Il rigetto dell’istanza di sanatoria non rende inefficace l’originaria ordinanza di demolizione, la cui efficacia è soltanto sospesa durante il procedimento di sanatoria e riprende dopo il rigetto.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di un intervento edilizio come variazione essenziale rispetto alle costruzioni legittimamente preesistenti, il termine di raffronto deve riferirsi alle opere di proprietà dell’istante, escludendo le superfici appartenenti ad altri proprietari o riferite ad altra proprietà.
- Una veranda costituita da copertura stabile e chiusure laterali con serramenti integra un volume edilizio e una superficie coperta; non può essere assimilata a una mera tenda retrattile mobile priva di rilevanza volumetrica e superficiale.
- Quando le opere abusive possono essere demolite senza pregiudicare le opere legittimamente realizzate, la rimessione in pristino deve essere ordinata e non può essere sostituita dalla sanzione pecuniaria della fiscalizzazione; la valutazione dei rilevanti interessi urbanistici opera soltanto quando la demolizione pregiudichi la parte conforme.
- Nel processo amministrativo, i fatti esposti da una parte costituita e non specificamente contestati dall’altra devono essere posti a fondamento della decisione; grava sulla parte che agisce l’onere di contestare specificamente i dati tecnici e fornire la prova dei fatti posti a base della domanda.
- La presentazione di un’istanza di sanatoria o regolarizzazione non rende inefficace l’originaria ordinanza di demolizione, ma ne sospende temporaneamente l’efficacia; in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista efficacia.
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