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Ordinanza

Ordinanza n. 1963/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione III, che aveva respinto il ricorso di primo grado, con sospensione cautelare della relativa esecutività

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa zootecnica)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Dal testo emerge che l’esecuzione della decisione avrebbe comportato l’abbattimento totale dell’effettivo aziendale dell’impresa zootecnica, con conseguenze irreversibili sulla continuità produttiva e organizzativa. La questione cautelare è stata esaminata ai sensi dell’art. 98 c.p.a.; il testo non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro gli atti amministrativi né il contenuto dettagliato del provvedimento sanitario presupposto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata, rilevando che l’abbattimento totale dell’effettivo aziendale avrebbe esaurito irreversibilmente la controversia, incidendo sulla continuità produttiva e organizzativa dell’impresa appellante. La sospensione è stata subordinata, nelle more della decisione di merito, all’adozione da parte dell’allevatrice, di concerto con l’A.S.L. Roma 4, delle necessarie misure di biosicurezza: compartimentazione degli animali appartenenti allo stabilimento e impedimento del pascolo libero e promiscuo, così da eliminare il pericolo per la salute pubblica umana e animale. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata la discussione di merito per il 16 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa per la domanda cautelare incidentale proposta in appello e per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere disposta quando la sua esecuzione determinerebbe effetti irreversibili tali da esaurire sostanzialmente la controversia prima della decisione di merito.
  • La tutela cautelare può essere subordinata all’adozione di misure organizzative e sanitarie idonee a bilanciare il pregiudizio irreversibile del privato con la salvaguardia della salute pubblica, umana e animale.
  • Nelle controversie concernenti misure sanitarie sugli allevamenti, la sospensione dell’abbattimento può essere accompagnata dall’obbligo di compartimentare gli animali e impedire il pascolo libero o promiscuo, quando tali prescrizioni risultino idonee a contenere il rischio sanitario.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblica
RamiSanità
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaEfficacia ed esecutorietà

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