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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28555/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'obbligo di presentazione adottato dal Questore (art. 6 L. 13/12/1989, n. 401). Primo motivo: violazione dell'art. 6, comma 3, L. 401/1989 e dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., per avere il GIP affermato l'attribuibilità dei fatti al ricorrente richiamando un video quando, secondo il ricorrente, agli atti era presente solo una serie di fotogrammi (o il video non era stato messo a disposizione della difesa), con conseguente vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa. Secondo motivo: doglianza di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai presupposti dell'art. 6 L. 401/1989; si censura l'omessa considerazione delle deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata e la presunta identicità motivazionale rispetto a un altro provvedimento emesso lo stesso giorno a carico di diverso prevenuto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura: il GIP ha adeguatamente valutato i presupposti per la convalida (necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte, congruità della durata) e ha fatto esplicito riferimento ai "fotogrammi in atti" (non al video), non ravvisando violazione del diritto di difesa; l'attribuzione è ritenuta supportata dall'identificazione operata dal personale della Questura e dai fotogrammi. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per genericità, poiché il ricorrente non ha indicato quale elemento decisivo contenuto nelle memorie difensive non sarebbe stato considerato dal GIP; la Corte ha inoltre rilevato che la memoria difensiva era espressamente menzionata nell'ordinanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    La norma richiede, per l'imposizione dell'obbligo di presentazione, la sussistenza di necessità e urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte alle fattispecie previste e congruità della durata; il giudice di convalida deve motivare con riferimento a tali presupposti e può fondare la valutazione anche su fotogrammi prodotti dagli organi di polizia.

  • Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)

    Richiamato dal ricorrente in rapporto alla necessità di rispetto del diritto di difesa e della disponibilità degli elementi probatori; la Corte ha ritenuto che l'assenza del video integrale non esclude la valutazione basata sui fotogrammi se tali ultimi sono in atti e la motivazione è congrua.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.5, n.24437 del 17/01/2019)

    Principio secondo cui l'omessa valutazione di memorie difensive deve essere specificamente allegata indicando l'argomento decisivo non considerato; la mancanza di tale specificazione rende la censura generica e inammissibile.

Massime di principio

  • Per convalidare misure come l'obbligo di presentazione ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989 il giudice deve valutare e motivare in ordine a: necessità/urgenza, pericolosità concreta, attribuibilità delle condotte e congruità della durata.
  • La prova documentale prodotta dagli organi di polizia può consistere anche in fotogrammi estratti da un video; la menzione ai "fotogrammi in atti" è idonea se questi sono effettivamente depositati e valutabili dalla difesa.
  • La mera asserzione che un video non sia stato messo a disposizione deve essere specificamente dimostrata; se negli atti risultano fotogrammi, il giudice può fondare la decisione su di essi senza che ciò configuri automaticamente violazione del diritto di difesa.
  • Le censure sull'omessa considerazione di memorie difensive sono inammissibili se generiche: il ricorrente deve indicare l'elemento decisivo contenuto nelle memorie che, se valutato, avrebbe potuto modificare la decisione.
  • L'identificazione operata da personale di polizia, combinata con elementi visivi (fotogrammi), può essere ritenuta sufficiente per l'attribuibilità delle condotte in sede di convalida, purché la motivazione sia coerente e circostanziata.

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