Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00769/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2003, emessa a seguito di un avviso di accertamento con cui erano state irrogate sanzioni pecuniarie per l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalla documentazione obbligatoria. In primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo che, dopo una declaratoria di difetto di giurisdizione resa in altro giudizio sul ricorso originario contro l’avviso, la mancata riassunzione davanti al giudice competente avesse determinato l’estinzione del processo ex art. 45 d.lgs. 546/1992, con conseguente definitività dell’atto impositivo. La CTR, invece, aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo che l’Ufficio dovesse attendere una formale declaratoria di estinzione prima di iscrivere a ruolo a titolo definitivo le sanzioni, poiché in difetto la sentenza favorevole al contribuente era passata in giudicato. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 45 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la mancata riassunzione dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice tributario avrebbe dovuto travolgere le sentenze rese nel processo e rendere definitivo l’atto impugnato, legittimando l’iscrizione a ruolo di imposte, sanzioni e interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura dell’Agenzia. Ha chiarito che l’art. 45 d.lgs. 546/1992 disciplina l’estinzione per inattività delle parti nel grado in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti in quel grado, ma non contiene una regola equivalente a quella dell’art. 338 c.p.c. applicabile al giudizio di impugnazione, la quale fa passare in giudicato la sentenza impugnata. Richiamando il rinvio operato dall’art. 49 d.lgs. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile compatibili, la Corte ha affermato che, nel giudizio tributario di appello, l’estinzione per inattività determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado favorevole al contribuente e non consente di ritenere rivivente l’atto impositivo già annullato da quella sentenza. Ha inoltre distinto tale ipotesi dall’estinzione del giudizio di rinvio, nella quale l’intero processo si estingue con effetti diversi. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 45 d.lgs. 546/1992

    "l'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti"

    Nell’appello tributario l’estinzione per inattività produce inefficacia degli atti del grado in cui si verifica, ma non prevede una disciplina speciale idonea a far rivivere l’atto impositivo già annullato dalla sentenza di primo grado.

  • art. 49 d.lgs. 546/1992

    Le impugnazioni delle sentenze tributarie sono regolate, per quanto compatibile e salvo quanto disposto dal decreto, dalle norme del codice di procedura civile sulle impugnazioni, tra cui l’art. 338 c.p.c.

  • art. 1 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario si applicano le disposizioni del codice di procedura civile per quanto non espressamente disciplinato e in quanto compatibili.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Per il giudizio d’appello tributario opera il rinvio alle norme processuali civili compatibili con la disciplina speciale.

  • art. 310 c.p.c.

    "l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo"

    Nel processo ordinario l’estinzione elimina l’efficacia degli atti compiuti, ma non incide sulle sentenze di merito emesse nel corso del processo.

  • art. 338 c.p.c.

    "l'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione ... fa passare in giudicato la sentenza impugnata"

    L’estinzione del giudizio di impugnazione comporta il consolidamento e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; tale regola è applicabile anche al processo tributario d’appello perché compatibile con la disciplina speciale.

  • art. 393 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio l’estinzione determina il venir meno dell’intero processo, con effetti diversi rispetto all’estinzione del solo appello.

  • art. 63 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario, l’estinzione del giudizio di rinvio comporta l’estinzione dell’intero processo; la disposizione è distinta dalla disciplina dell’appello.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stata evocata come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di norme processuali.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione perché la soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’estinzione del giudizio di appello per inattività delle parti non determina la riviviscenza dell’atto impositivo già annullato dalla sentenza di primo grado, ma fa passare in giudicato la sentenza impugnata.
  • L’art. 45 d.lgs. 546/1992 disciplina gli effetti dell’estinzione del processo nel solo grado in cui essa si verifica; per gli effetti dell’estinzione del giudizio di impugnazione trova applicazione, in quanto compatibile, l’art. 338 c.p.c.
  • Va distinta l’estinzione del giudizio di impugnazione dall’estinzione del giudizio di rinvio: solo quest’ultima comporta il venir meno dell’intero processo e il consolidamento dell’atto impositivo secondo la disciplina speciale.
  • Quando la sentenza di primo grado ha annullato l’atto impositivo, l’inattività nel grado di appello non consente all’Amministrazione di considerare definitivo l’atto per effetto della sola mancata declaratoria formale di estinzione; ciò che si consolida è la decisione favorevole al contribuente.
  • Nel processo tributario il rinvio alle norme del codice di procedura civile opera solo per le disposizioni compatibili con la disciplina speciale, e tale compatibilità va verificata tenendo conto della diversa struttura degli effetti dell’estinzione nei vari gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.