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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26627/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 388, quarto comma cod. pen.: (1) motivo processuale: presunta mancata ricezione del decreto di citazione per il giudizio di appello, con notifica invece eseguita il 20/04/2021 a mezzo posta a persona convivente (Luigia Caputo), in contrasto con l'annotazione del Presidente della Corte di appello che avrebbe ordinato notifica a mani proprie; (2) motivo sostanziale: mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 388-bis cod. pen. e mancata considerazione del profilo di colpa con riferimento all'indicazione del bene da pignorare, errore addebitato anche al figlio dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la notifica a persona convivente tramite servizio postale, pur difforme dall'annotazione del Presidente della Corte di appello, non comporti automaticamente nullità: l'ordine del Presidente non può imporre modalità diverse se non previsto espressamente dalla legge; la irregolarità avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita e, poiché il difensore era presente all'udienza di appello senza eccezioni, si è verificata la sanatoria ai sensi dell'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. Sul secondo motivo la Corte ha fatto presente che la questione è essenzialmente fattuale (valutazione del verbale di pignoramento e delle circostanze materiali) e non sindacabile in questa sede di legittimità; la decisione di merito è stata ritenuta ben motivata. Per legge il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 388 cod. pen. (quarto comma, oggi sesto)

    La condotta è stata ritenuta integrativa del reato contestato e confermata in sede d'appello; la Cassazione non ha ritenuto necessario riesaminare la qualificazione quando la questione attiene a valutazioni di fatto.

  • art. 388-bis cod. pen.

    Richiesta dal ricorrente una riqualificazione ai sensi di questa norma; la Cassazione ha ritenuto che la pretesa implichi valutazioni di fatto e non sia sindacabile in questa sede.

  • art. 601 cod. proc. pen. (richiamato nel motivo)

    Norma relativa alla citazione per il giudizio d'appello; la Corte ha ritenuto che la notificazione eseguita a persona convivente non determini automaticamente nullità della citazione se non sussiste una previsione legale che imponga la forma specifica voluta dal Presidente.

  • art. 148 cod. proc. pen. (richiamato nel motivo)

    Richiamato dal ricorrente in ordine a vizi di notifica; la Corte non ha accolta la censura, ritenendo l'irregolarità sanata.

  • art. 1 legge 20 novembre 1982 n. 890

    Richiamata dal ricorrente ma non determinante ai fini della dichiarazione di inammissibilità; nessuna specifica conseguenza riconosciuta dalla Corte.

  • art. 420‑quater, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che solo disposizioni legislative esplicite (come questa) possono obbligare a forme specifiche di notifica disposte dal giudice; l'annotazione del Presidente senza base legale non produce nullità.

  • art. 184, comma 1, cod. proc. pen.

    Applicata la sanatoria per la nullità di ordine generale a regime intermedio, dato che il difensore era presente in udienza e non aveva eccepito la irregolarità della notifica.

  • art. 23, commi 8 e 9, decreto‑legge 2 ottobre 2020 n. 137 (convertito)

    Richiamate le norme che hanno regolato le modalità di trattazione del procedimento (forme e modalità straordinarie per udienze), senza incidenza sul merito della decisione.

  • art. 94 cod. proc. pen. (richiamato nella pronuncia finale)

    Rinvio alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza; norma citata per gli effetti connessi alla pronuncia di condanna alle spese e ammende.

Massime di principio

  • Un ordine del presidente di Corte che impone modalità particolari di notifica non produce effetti di nullità se tale onere non trova base espressa nella legge; la forma di notifica prevista dalla legge prevale.
  • La notifica eseguita a persona convivente può integrare una irregolarità ma non necessariamente una nullità insanabile; l'irregolarità deve essere eccepita tempestivamente oppure si considera sanata (art. 184 c.p.p.).
  • La Cassazione non riesamina le questioni che hanno natura essenzialmente fattuale o di merito (valutazione del contenuto del verbale di pignoramento, responsabilità materiale), salvo vizi di diritto evidenti.
  • La mancata riqualificazione del reato in altra fattispecie può essere censurata in cassazione solo se sussistono profili di diritto che consentano sindacato di legittimità e non si limitano a contestazioni sulla ricostruzione dei fatti.
  • La presenza del difensore all'udienza senza sollevare eccezioni processuali rilevanti comporta, di regola, la perdita del relativo vizio come motivo di impugnazione successivo.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e somme a favore della cassa delle ammende; valutare la fondatezza prima di proporre impugnazioni in cassazione.

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