Sentenza n. 289/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del verbale del 23.10.2025 prot. 17847 e della delibera n. 50 del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di musica “A. Scontrino” di Trapani, pubblicati in pari data ivi compresa la proposta del Direttore del Conservatorio del 23.10.2025, allegata al suddetto verbale e facente parte dello stesso, nella parte in cui ha attribuito alla dott.ssa Cipolla l’incarico di Direzione Amministrativa e alla dott.ssa Galbo quello di Direzione di ragioneria; - della nota del 28.11.2025 prot. n. 20761 con la quale il Conservatorio ha dato riscontro alla diffida presentata dalla dott.ssa Galbo, rigettando la richiesta di attribuzione dell’incarico di Direzione amministrativa e di fatto integrando la motivazione della delibera n. 50; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: conferimento dell'incarico annuale di Direzione amministrativa a una dipendente diversa dalla ricorrente, nonché gli atti connessi e la successiva nota di rigetto della diffida
Esito
Favorevole al resistente (istituzione AFAM)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dipendente delle istituzioni AFAM dal 2008 e inquadrata come EP1-Direttore di Ragioneria, aveva svolto per otto anni le mansioni di Direttore amministrativo. Ha impugnato il verbale e la delibera del Consiglio di amministrazione del Conservatorio relativi al conferimento, per l'anno accademico 2025/2026, dell'incarico di Direttore amministrativo a un'altra dipendente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 159 del CCNL Istruzione e Ricerca 2024, che imporrebbe di considerare le competenze professionali possedute, nonché irragionevolezza, eccesso di potere e difetto di motivazione per la mancata esplicitazione delle ragioni della scelta e per l'assenza di riferimenti ai curricula dei concorrenti. Ha inoltre dedotto la contraddittorietà della nuova delibera rispetto a quella dell'anno precedente, con cui il medesimo incarico era stato conferito alla ricorrente. Il Conservatorio ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un atto di gestione del rapporto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il conferimento dell'incarico previsto dall'art. 159 del CCNL non integra una procedura concorsuale rilevante ai fini dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, perché non comporta né il mutamento del profilo professionale né il passaggio a una diversa area o categoria. Esso determina soltanto l'attribuzione temporanea, per un anno, di funzioni di maggiore responsabilità e il riconoscimento di una retribuzione di posizione aggiuntiva, senza novazione dell'inquadramento. Ne consegue che l'atto appartiene alla gestione del rapporto di lavoro già instaurato e le relative controversie sono devolute al giudice ordinario. Sono stati fatti salvi gli effetti dell'art. 11 c.p.a.; le spese sono state compensate tra le parti costituite e nulla è stato disposto per le spese della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 159 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2024
La disposizione disciplina il conferimento dell'incarico annuale e impone, secondo la prospettazione della ricorrente, la considerazione delle competenze professionali; il TAR la qualifica come fonte dell'attribuzione temporanea di funzioni e della relativa retribuzione di posizione, senza mutamento dell'inquadramento.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
La giurisdizione amministrativa sulle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico è limitata alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici; il conferimento di una posizione organizzativa non rientra in tale ambito quando non comporta mutamento di profilo, area o categoria.
art. 11 c.p.a.
La declaratoria di difetto di giurisdizione lascia salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ai fini della prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione.
Massime di principio
- Il conferimento di una posizione organizzativa o di un incarico temporaneo di elevata responsabilità nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego privatizzato appartiene alla gestione del rapporto di lavoro quando non comporta un nuovo inquadramento, il mutamento del profilo professionale o il passaggio a una diversa area o categoria.
- Le controversie relative al conferimento di una posizione organizzativa, anche quando la scelta avvenga tra più dipendenti e sia contestata sotto il profilo della valutazione delle competenze, della motivazione o della coerenza con precedenti conferimenti, spettano al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro se l'incarico ha durata temporanea e non incide sull'inquadramento del dipendente.
- L'eccezione alla giurisdizione ordinaria prevista per le procedure concorsuali nel pubblico impiego non si estende alle selezioni interne o agli atti di conferimento di funzioni organizzative temporanee che non producano una modificazione stabile dello status professionale.
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