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Sentenza

Sentenza del 31/10/2017 n. 25907 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

T.S. ha impugnato la cartella di pagamento di Euro 501.364,67 relativa a IRAP, IRPEF e IVA per il 2001 e al mancato versamento di alcune rate del condono fiscale previsto dalla legge n. 289 del 2002. Ha dedotto, tra l'altro, l'omessa notificazione dell'avviso bonario e dell'intimazione ad adempiere, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, l'assenza di sottoscrizione, la decadenza dell'Amministrazione, la cripticità della cartella, la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio e l'illegittimo cumulo di diverse pretese tributarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo il primo motivo e gli ultimi tre motivi generici e giudicando infondate le restanti censure. L'avviso bonario è obbligatorio solo quando sussistano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, non riscontrate nel caso concreto; l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina nullità per i ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008; la cartella costituisce già una richiesta di pagamento equivalente all'intimazione; la mancata sottoscrizione non invalida l'atto se questo è inequivocabilmente riferibile all'organo competente. T.S. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 9.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    L'avviso bonario deve essere inviato nei casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

    L'avviso bonario è previsto a pena di nullità soltanto quando la liquidazione evidenzi incertezze rilevanti e non quando il debito risulti direttamente dalla dichiarazione o dal condono senza specifiche questioni interpretative.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    La mancata indicazione del responsabile del procedimento, in assenza di una specifica sanzione applicabile al periodo considerato, non comporta automaticamente la nullità dell'atto.

  • Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla legge n. 31 del 2008

    La nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento opera solo per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies

    La violazione di norme procedimentali o formali non comporta annullabilità quando, trattandosi di attività vincolata, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    La cartella di pagamento è il documento destinato alla riscossione degli importi iscritti a ruolo e può valere anche come richiesta di pagamento; il modello ministeriale non richiede necessariamente la sottoscrizione dell'esattore.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25

    La censura relativa all'omessa intimazione non è stata ritenuta decisiva, poiché la cartella stessa contiene una richiesta di pagamento sostanzialmente equivalente.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. a)

    La questione della decadenza dell'Amministrazione è stata riproposta dal contribuente, ma non è stata accolta né adeguatamente argomentata.

  • Legge n. 289 del 2002

    La cartella comprendeva anche somme relative all'omesso pagamento di rate del condono fiscale, considerate esigibili dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'avviso bonario non invalida automaticamente la cartella: occorre dimostrare che la liquidazione presentasse specifiche e rilevanti incertezze nella dichiarazione.
  • L'omessa indicazione del responsabile del procedimento va valutata in base alla data di consegna del ruolo; per i ruoli anteriori al 1 giugno 2008, tale omissione non comporta nullità.
  • La cartella di pagamento non necessita necessariamente della firma del funzionario o dell'esattore, purché sia chiaramente riconducibile all'Amministrazione competente e conforme al modello previsto.
  • Le contestazioni sulla genericità, cripticità o illegittimità della cartella devono indicare concretamente quali informazioni manchino e in che modo ciò abbia impedito la difesa del contribuente.
  • In Cassazione non è sufficiente riproporre le censure già formulate nei gradi precedenti: i motivi devono essere specifici, autosufficienti e dimostrare la decisività dell'errore denunciato.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non è automatica e deve essere richiesta spiegando perché sia indispensabile per decidere la controversia.
  • La soccombenza nel ricorso comporta normalmente la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.

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