Sentenza del 31/10/2017 n. 25907 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
T.S. ha impugnato la cartella di pagamento di Euro 501.364,67 relativa a IRAP, IRPEF e IVA per il 2001 e al mancato versamento di alcune rate del condono fiscale previsto dalla legge n. 289 del 2002. Ha dedotto, tra l'altro, l'omessa notificazione dell'avviso bonario e dell'intimazione ad adempiere, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, l'assenza di sottoscrizione, la decadenza dell'Amministrazione, la cripticità della cartella, la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio e l'illegittimo cumulo di diverse pretese tributarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo il primo motivo e gli ultimi tre motivi generici e giudicando infondate le restanti censure. L'avviso bonario è obbligatorio solo quando sussistano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, non riscontrate nel caso concreto; l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina nullità per i ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008; la cartella costituisce già una richiesta di pagamento equivalente all'intimazione; la mancata sottoscrizione non invalida l'atto se questo è inequivocabilmente riferibile all'organo competente. T.S. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 9.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
L'avviso bonario deve essere inviato nei casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
L'avviso bonario è previsto a pena di nullità soltanto quando la liquidazione evidenzi incertezze rilevanti e non quando il debito risulti direttamente dalla dichiarazione o dal condono senza specifiche questioni interpretative.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
La mancata indicazione del responsabile del procedimento, in assenza di una specifica sanzione applicabile al periodo considerato, non comporta automaticamente la nullità dell'atto.
Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla legge n. 31 del 2008
La nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento opera solo per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies
La violazione di norme procedimentali o formali non comporta annullabilità quando, trattandosi di attività vincolata, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La cartella di pagamento è il documento destinato alla riscossione degli importi iscritti a ruolo e può valere anche come richiesta di pagamento; il modello ministeriale non richiede necessariamente la sottoscrizione dell'esattore.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25
La censura relativa all'omessa intimazione non è stata ritenuta decisiva, poiché la cartella stessa contiene una richiesta di pagamento sostanzialmente equivalente.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. a)
La questione della decadenza dell'Amministrazione è stata riproposta dal contribuente, ma non è stata accolta né adeguatamente argomentata.
Legge n. 289 del 2002
La cartella comprendeva anche somme relative all'omesso pagamento di rate del condono fiscale, considerate esigibili dall'Amministrazione.
Massime di principio
- La mancata notifica dell'avviso bonario non invalida automaticamente la cartella: occorre dimostrare che la liquidazione presentasse specifiche e rilevanti incertezze nella dichiarazione.
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento va valutata in base alla data di consegna del ruolo; per i ruoli anteriori al 1 giugno 2008, tale omissione non comporta nullità.
- La cartella di pagamento non necessita necessariamente della firma del funzionario o dell'esattore, purché sia chiaramente riconducibile all'Amministrazione competente e conforme al modello previsto.
- Le contestazioni sulla genericità, cripticità o illegittimità della cartella devono indicare concretamente quali informazioni manchino e in che modo ciò abbia impedito la difesa del contribuente.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre le censure già formulate nei gradi precedenti: i motivi devono essere specifici, autosufficienti e dimostrare la decisività dell'errore denunciato.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è automatica e deve essere richiesta spiegando perché sia indispensabile per decidere la controversia.
- La soccombenza nel ricorso comporta normalmente la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali.
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