Ordinanza n. 136/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di fatto, non formalizzato per iscritto e comunicato solo in via informale in data 17.11.2025, con cui l’Ufficio di piano del Comune di San Severo ha unilateralmente modificato sulla piattaforma telematica “Puglia Sociale” i preventivi di spesa relativi al “Buono Servizio Minori” per i minori -OMISSIS-, azzerando la voce “Integrazione Sovvenzione mensile in caso di utente disabile” e riducendo il beneficio economico precedentemente accordato; - della nota dell’Ufficio di piano del Comune di San Severo prot.-OMISSIS- del 17.12.2025, comunicata a mezzo PEC in pari data, con cui è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente e sono state esplicitate le ragioni (illegittime) a fondamento della suddetta riduzione del beneficio; - della nota della Regione Puglia - Sezione inclusione sociale attiva del 23.12.2025 (acquisita al protocollo regionale in data 25.11.2025 al -OMISSIS-), con cui, in riscontro all’istanza di autotutela, si è illegittimamente avallata e difesa la condotta dell’Ufficio di piano; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la determinazione del dirigente regionale -OMISSIS- del 12 giugno 2025, nella parte in cui fosse interpretata nel senso restrittivo e formalistico adottato dall’Amministrazione resistente, ivi inclusa la determinazione del Responsabile dell’Area II - servizi sociali e alla persona del Comune di San Severo -OMISSIS- del 24.12.2025, per le ragioni esposte in ricorso; per l’accertamento del diritto dei minori -OMISSIS- a beneficiare del “Buono Servizio Minori” nella sua interezza, comprensivo dell’integrazione per la disabilità, per l’annualità 2025/2026; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall’Associazione ricorrente, dai minori e dalla loro famiglia, in conseguenza dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, da liquidarsi in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Riduzione del Buono Servizio Minori per l’annualità 2025/2026, mediante azzeramento dell’integrazione prevista in caso di utente disabile, nonché diniego dell’autotutela e atti regionali di avallo
Esito
Favorevole al resistente (enti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato la modifica, comunicata informalmente e poi esplicitata con atti successivi, dei preventivi relativi al Buono Servizio Minori riconosciuto per determinati minori, lamentando l’illegittima riduzione del beneficio e chiedendo l’accertamento del diritto dei minori a ottenere il buono nella sua interezza, comprensivo dell’integrazione per la disabilità. È stato chiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Nella fase cautelare il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità per difetto di legittimazione ad agire dell’associazione, la quale pretende di far valere situazioni giuridiche riferibili ai minori e alle loro famiglie. Quanto al periculum in mora, l’associazione non ha allegato un pregiudizio grave e irreparabile riferibile alla propria sfera giuridica. Il pregiudizio alla salute e allo sviluppo psicofisico dei minori non è stato valorizzato, poiché si tratta di soggetti terzi che l’associazione non può rappresentare in giudizio in nome proprio, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione ha evidenziato un possibile difetto di legittimazione ad agire dell’associazione, poiché la controversia riguarda il mancato riconoscimento integrale di una sovvenzione spettante ai minori. Ha inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora: il pregiudizio dedotto in relazione alla salute e allo sviluppo psicofisico riguarda soggetti terzi, mentre, con riferimento alla sfera giuridica dell’associazione, non è stata fornita alcuna allegazione concreta sulla gravità e irreparabilità del danno. È stato quindi ritenuto mancante un presupposto indefettibile della tutela cautelare previsto dall’art. 55 c.p.a. Le spese della fase incidentale sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda cautelare proposta in via incidentale; presupposto della gravità e irreparabilità del pregiudizio
La tutela cautelare richiede l’allegazione e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile riferibile alla sfera giuridica della parte legittimata ad agire.
art. 73, comma 3, c.p.a.
profili, rilevati ex art. 73, comma 3, c.p.a., di possibile inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire
Il giudice può rilevare d’ufficio, anche nella fase cautelare, profili di possibile inammissibilità e sottoporli al contraddittorio.
art. 39 c.p.a.
combinato disposto di cui agli artt. 39 c.p.a. e 81 c.p.c.
Le disposizioni processuali civili richiamate si applicano al processo amministrativo nei limiti della compatibilità.
art. 81 c.p.c.
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui
Un soggetto non può esercitare in nome proprio diritti spettanti a terzi, salvo un’espressa previsione legislativa di legittimazione straordinaria.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla tutela dei dati concernenti lo stato di salute.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice può rilevare d’ufficio possibili profili di difetto di legittimazione ad agire e sottoporli al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, un’associazione non può far valere in nome proprio i diritti spettanti a minori o ad altri soggetti terzi, né può fondare il proprio periculum in mora sul pregiudizio alla salute o allo sviluppo psicofisico di tali soggetti.
- Il requisito del periculum in mora deve essere allegato e riferito alla sfera giuridica della parte che propone la domanda cautelare; la sua mancanza costituisce ragione sufficiente per respingere l’istanza cautelare.
- La tutela cautelare non può essere concessa sulla base di un pregiudizio grave e irreparabile riguardante soggetti che il ricorrente non è legittimato a rappresentare processualmente in nome proprio.
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