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Sentenza

Sentenza n. 105/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 189/2024, resa all’esito del giudizio R.G. 176/2024 del Tribunale di Cremona - Sezione Lavoro, pubblicata in data 31 maggio 2024 e notificata in data 25 giugno 2024 (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e condannato l'Amministrazione a renderla disponibile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cremona n. 189/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto di una ricorrente alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per euro 500 annui, e dell'altra ricorrente per l'anno 2022/2023, per euro 500, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta del docente o altro equipollente. Nonostante la notificazione del titolo il 25 giugno 2024 e una successiva diffida via PEC, l'Amministrazione non aveva adempiuto. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha chiesto la riunione con altri giudizi seriali patrocinati dallo stesso studio legale e la riduzione delle spese, deducendo la comunanza della materia e l'aggravio del contenzioso. Il TAR ha esaminato preliminarmente tale istanza, ritenendola non fondata perché l'identità della materia e delle questioni non bastava a integrare una connessione oggettiva e l'identità parziale dei difensori non bastava a integrare una connessione soggettiva; la riunione avrebbe inoltre potuto pregiudicare il ristoro delle spese spettanti ai singoli ricorrenti vittoriosi. Nel merito, è stata verificata la sussistenza del giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e l'inadempimento non contestato del Ministero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cremona entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della competente Direzione generale. Il commissario dovrà provvedere al pagamento o all'accredito delle somme sulla Carta del docente, anche mediante pagamento in conto sospeso qualora manchi la capienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Il TAR ha chiarito che l'assenza di disponibilità di bilancio non può impedire l'esecuzione del giudicato e che il pagamento in conto sospeso è utilizzabile anche nell'ambito del giudizio di ottemperanza. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Individua tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti del giudice ordinario esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo costituisce condizione temporale per procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali; nel caso concreto era ampiamente decorso.

  • art. 14, comma 2, l. 669/1996

    Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.

    La mancanza di capienza del capitolo di bilancio non impedisce il pagamento dovuto in esecuzione del giudicato; l'Amministrazione deve ricorrere al pagamento in conto sospeso.

  • art. 475 c.p.c.

    Dopo la riforma del processo civile, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.

  • artt. 70, 38 e 39 c.p.a.

    Invocati dal Ministero a sostegno della richiesta di riunione dei giudizi; il TAR ha escluso che la sola identità della materia e delle questioni, unita all'identità parziale dello studio legale, integrasse una sufficiente connessione.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal Ministero nell'istanza di riunione dei giudizi, non ritenuta accoglibile dal TAR per insufficienza dei presupposti di connessione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'Amministrazione destinataria della condanna non abbia adempiuto spontaneamente.
  • Ai fini dell'esecuzione nei confronti di un'amministrazione statale di un titolo giudiziario comportante il pagamento di somme, il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 deve essere decorso; una volta decorso, l'inadempimento può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza.
  • La mancanza di disponibilità finanziaria nei pertinenti capitoli di bilancio non può ostacolare l'adempimento di un obbligo pecuniario derivante da un giudicato, poiché l'Amministrazione deve utilizzare, ove necessario, il meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, l. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico della stessa amministrazione debitrice, anche con facoltà di delega interna; quando svolge tali funzioni quale dipendente già incardinato, non gli spetta un compenso ulteriore.
  • La riunione di giudizi seriali non può essere disposta sulla sola base dell'identità della materia e delle questioni trattate, né sulla sola identità parziale dello studio legale patrocinante; occorre una connessione oggettiva o soggettiva effettiva e sufficiente, da valutare anche evitando che la riunione pregiudichi il ristoro delle spese del singolo ricorrente vittorioso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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