Ordinanza n. 2243/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo e della sentenza del TAR che ne aveva ordinato il pagamento
Esito
La controversia
La curatela ha proseguito il giudizio di ottemperanza, già sospeso per la procedura di riequilibrio dell’amministrazione resistente, dopo la chiusura di tale procedura. Nell’istanza ha chiesto anche chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5, c.p.c., in particolare sulle modalità e sui tempi di esecuzione dell’obbligo di pagamento. Il credito derivava da un decreto ingiuntivo provvisoriamente e poi definitivamente esecutivo, non opposto, concernente somme dovute dal Comune alla società sottoposta a liquidazione giudiziale.
La decisione
Il TAR ha reso i chiarimenti richiesti e ha assegnato all’ente locale e al Commissario, quali soggetti obbligati all’esecuzione, un nuovo termine di novanta giorni per adempiere. Ha precisato che deve essere corrisposta integralmente la somma il cui pagamento era stato ordinato con la sentenza del TAR, senza detrarre le somme dovute all’erario. La ragione è che il creditore è una società in liquidazione giudiziale; le amministrazioni creditrici potranno eventualmente rivalersi sulla massa fallimentare, nel concorso con gli altri creditori e usufruendo dei privilegi previsti dalla legge. Il giudizio è stato rinviato per il seguito a una successiva camera di consiglio.
Norme richiamate
art. 112, comma 5, c.p.c.
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di chiarimenti sulle modalità e sui tempi di esecuzione del provvedimento giudiziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la procedura che aveva giustificato la sospensione del giudizio viene chiusa, il giudice può disporre la prosecuzione del giudizio e assegnare ai soggetti obbligati un nuovo termine per l’adempimento.
- Se il giudice dell’ottemperanza ordina il pagamento di una somma in favore di una società sottoposta a liquidazione giudiziale, l’amministrazione obbligata deve corrispondere l’importo integrale senza operare la detrazione di somme dovute all’erario; l’eventuale recupero dei crediti erariali deve essere esercitato sulla massa fallimentare secondo le regole del concorso e dei privilegi di legge.
- I chiarimenti richiesti nel giudizio di ottemperanza possono riguardare anche le tempistiche e le modalità concrete di esecuzione dell’obbligo risultante dal provvedimento giudiziale.
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