Cassazione Penale, Sentenza n. 12858/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per lesioni personali. Due motivi: (1) nullità della sentenza di primo grado per omessa effettiva notifica del decreto di citazione a giudizio (la notifica era stata eseguita presso la residenza anagrafica ma si era perfezionata mediante "compiuta giacenza"); (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. per avere la corte di appello ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa prive di riscontro esterno e non confermate dai testi in dibattimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto insufficiente la notifica perfezionata mediante "compiuta giacenza" per garantire la certezza della conoscenza dell'imputato della vocatio in ius, e ha affermato che, al di fuori delle fattispecie di cui all'art. 420-bis c.p.p. (volontaria sottrazione), la certezza della conoscenza può essere raggiunta solo con la notifica a mani proprie. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Avellino per il prosieguo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 604 c.p.p.
Richiamato nel motivo di impugnazione in relazione alla nullità della sentenza per vizi di notificazione; la Corte non ha ritenuto decisiva la ritualità formale della notifica eseguita mediante giacenza ai fini della certezza della conoscenza.
art. 420-ter c.p.p.
Richiamato tra le norme processuali pertinenti alle notifiche e al processo in assenza; la Corte ricorda che le eccezioni previste dal sistema (come gli articoli della disciplina sulle notifiche) devono essere interpretate stringentemente.
art. 420-quater c.p.p.
Citato come parte del quadro normativo relativo alla celebrazione del processo in assenza dell'imputato; la Corte sottolinea che fuori dalle ipotesi previste non è possibile presumere la conoscenza dell'imputato senza notifica a mani proprie.
art. 420-bis c.p.p.
La Corte precisa che solo nelle ipotesi di "volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento" previste dall'art. 420-bis è possibile procedere senza la certezza della conoscenza; tale volontaria sottrazione richiede accertamento di comportamenti positivi e non può essere dedotta automaticamente da casi comuni come irreperibilità o domicilio eletto.
art. 192 c.p.p.
Invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte di legittimità non ha deciso sul merito di questo motivo perché l'eccezione di nullità della notifica (primo motivo) è stata accolta e ha determinato l'annullamento, assorbendo il secondo motivo.
Massime di principio
- La notifica perfezionata mediante "compiuta giacenza" presso la residenza anagrafica non garantisce di per sé la necessaria certezza della conoscenza dell'imputato della vocatio in ius; non è alternativa alla notifica a mani proprie salvo i casi tassativi previsti dall'art. 420-bis c.p.p.
- Per procedere in assenza dell'imputato senza notifica personale occorre provare la "volontaria sottrazione" alla conoscenza del procedimento: si richiede un accertamento fattuale delle condotte positive del soggetto, non è sufficiente la mera irreperibilità o l'indicazione di un domicilio.
- Se la nullità per difetto di notifica è accertata dalla Cassazione, le questioni sulla valutazione della prova (es. attendibilità della persona offesa ai sensi dell'art. 192 c.p.p.) possono rimanere assorbite e non essere esaminate nel merito.
- In contenziosi penali, per difese basate su vizi di notifica, è importante documentare la mancata conoscenza effettiva del procedimento e contestare la presunzione di conoscenza fondata solo sulla ritualità formale della notifica.
- La corte d'appello non può limitarsi a valutare la correttezza formale dell'indirizzo o della corrispondenza storica dell'indirizzo come prova della consapevolezza dell'imputato; serve prova certa della ricezione o, in alternativa, della volontaria sottrazione.
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