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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26655/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Le amministrazioni statali avevano chiesto l'insinuazione al passivo dell'amministrazione straordinaria di una società, facendo valere un ingente credito per danno ambientale connesso alla contaminazione di siti industriali. La domanda era stata rigettata in verifica crediti e pendeva opposizione allo stato passivo. Nella fase di riparto parziale, il commissario straordinario aveva predisposto un progetto di distribuzione senza accantonare integralmente le somme invocate dalle amministrazioni. I creditori ammessi avevano ottenuto in sede di reclamo la dichiarazione di esecutività del riparto. Le amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: nullità per incompatibilità del presidente del collegio; tardività dei reclami dei creditori; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; erronea applicazione degli artt. 110 e 113 l.fall. sull'accantonamento; illegittimità della scelta del commissario di non accantonare oltre il minimo; omesso sindacato sull'eccesso di potere e sulle ragioni del mutamento di prudenza; errata statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità del decreto per incompatibilità del presidente del collegio, rilevando che nel rinvio restitutorio per error in procedendo non opera l'art. 51 n. 4 c.p.c. come in un diverso grado di giudizio. Ha ritenuto tempestivi e correttamente qualificati i reclami dei creditori. Ha affermato che il piano di riparto ha natura inscindibile e che il tribunale poteva dichiararne l'esecutività in relazione all'intero piano. Sul punto centrale, ha chiarito che, in sede di reclamo avverso il piano di riparto, l'accantonamento ex art. 110, comma 4, l.fall. riguarda solo i crediti già inseriti nel riparto e oggetto di contestazione circa graduazione o ammontare, non anche i crediti di soggetti non ammessi al passivo. Ha inoltre stabilito che la scelta del commissario di non incrementare l'accantonamento oltre la soglia minima obbligatoria ex art. 113 l.fall., quando espressione di valutazione discrezionale e opportunità, non è sindacabile dal giudice. Ha infine dichiarato inammissibile la censura sulle spese, confermando la soccombenza delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    il ricorso straordinario per cassazione segue il termine ordinario di impugnazione previsto per le sentenze ricorribili ex art. 111 Cost., non quello di trenta giorni dalla mera comunicazione di cancelleria.

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per ricorrere decorre dalla notificazione del provvedimento, non dalla comunicazione del testo integrale da parte della cancelleria.

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di notificazione, opera il termine lungo di impugnazione.

  • art. 133 c.p.c.

    la comunicazione di cancelleria non fa decorrere i termini brevi di impugnazione.

  • art. 51 n. 4 c.p.c.

    l'obbligo di astensione per aver conosciuto della causa in altro grado non si applica al giudizio di rinvio restitutorio conseguente a cassazione per error in procedendo.

  • art. 98 L.F.

    disciplina l'opposizione allo stato passivo, richiamata nel contesto della verifica del credito delle amministrazioni.

  • art. 36 L.F.

    circoscrive il sindacato sugli atti di amministrazione del curatore/comissario alla violazione di legge.

  • art. 110 L.F.

    nel riparto fallimentare il reclamo può essere proposto dai controinteressati e l'accantonamento ex comma 4 riguarda solo i crediti già inseriti nel piano e oggetto di contestazione, non i crediti di soggetti non ammessi al passivo.

  • art. 113 L.F.

    prevede un accantonamento minimo obbligatorio e consente ulteriori trattenute per spese future e debiti prededucibili; la scelta di non aumentare l'accantonamento oltre il minimo, se frutto di opportunità, non è sindacabile.

  • art. 67 d.lgs. n. 270/1999

    richiama l'applicazione dell'art. 113 l.fall. alle amministrazioni straordinarie.

  • art. 2462, comma 3, c.c.

    richiamato dalla domanda di insinuazione come base della responsabilità del socio unico.

  • art. 2470, comma 4, c.c.

    richiamato dalla domanda di insinuazione come base della responsabilità del socio unico.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, nei limiti di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie in Cassazione.

  • art. 26 L.F.

    qualificato come rimedio impugnatorio applicabile al decreto del tribunale che decide sul reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato in materia di riparto.

Massime di principio

  • Nel rinvio restitutorio disposto dopo cassazione per error in procedendo, non opera l'astensione automatica del giudice che abbia conosciuto la causa nel precedente segmento, perché il giudizio di rinvio non costituisce un grado autonomo e distinto.
  • Nel sistema del riparto fallimentare, il reclamo contro il progetto di riparto può essere proposto dai creditori potenzialmente pregiudicati, ma l'accantonamento ex art. 110, comma 4, l.fall. riguarda soltanto i crediti già ammessi e inseriti nel piano, contestati quanto a graduazione o importo; non può estendersi a crediti non ammessi al passivo.
  • Le questioni relative all'esistenza, qualità e quantità del credito restano riservate al giudizio di accertamento del passivo e non possono essere rimesse in discussione nella sede del reclamo sul riparto.
  • L'atto del curatore o del commissario in materia di riparto è sindacabile ex art. 36 l.fall. solo per violazione di legge; non è censurabile, invece, la valutazione discrezionale di opportunità quando il soggetto gestorio scelga di non incrementare un accantonamento oltre il minimo legale.
  • L'art. 113 l.fall. distingue tra accantonamento minimo obbligatorio e ulteriori trattenute per spese future e debiti prededucibili; il mancato incremento oltre il minimo è sindacabile solo se venga violata una puntuale prescrizione normativa o se il debito prededucibile sia già incontestabilmente sorto.
  • Nel reclamo avverso il piano di riparto il provvedimento ha natura inscindibile e può essere emesso con riferimento all'intero progetto, se la domanda di esecutività è stata formulata in questi termini.
  • In tema di spese processuali, la Cassazione verifica soltanto che non siano poste a carico della parte vittoriosa; la compensazione resta rimessa al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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