Corte di giustizia, Sentenza C-344/22
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 luglio 2023. — Gemeinde A contro Finanzamt. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso – Enti di diritto pubblico – Comune che percepisce un’imposta di soggiorno per la messa a disposizione di strutture termali accessibili a tutti. — Causa C-344/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che l’imposta di soggiorno riscossa dal Comune costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi a titolo oneroso. Il fatto che gli ospiti possano utilizzare le strutture termali non basta, perché l’obbligo di pagamento è collegato al soggiorno nel Comune e non all’uso delle strutture, che restano aperte gratuitamente a chiunque. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato la seconda questione sulle distorsioni della concorrenza.
IVA: la messa a disposizione di strutture termali da parte di un comune, finanziata da un’imposta di soggiorno dovuta per il solo soggiorno nel territorio comunale e non per l’utilizzo delle strutture, non costituisce prestazione di servizi a titolo oneroso.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, la messa a disposizione di strutture termali da parte di un comune integri una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso quando il comune riscuote dai visitatori un’imposta di soggiorno giornaliera, pur essendo le strutture liberamente e gratuitamente accessibili a tutti; e, solo in caso affermativo, se per valutare le distorsioni della concorrenza di cui all’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, il mercato rilevante debba limitarsi al territorio comunale.
Principio di diritto
Non vi è una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, quando un comune mette a disposizione strutture termali liberamente e gratuitamente accessibili a tutti e finanziate tramite un’imposta di soggiorno dovuta non per l’effettivo utilizzo di tali strutture, ma per il semplice soggiorno nel territorio comunale; manca infatti un nesso diretto tra la somma versata e un servizio individualizzabile reso al contribuente, con conseguente esclusione dell’assoggettamento a IVA e, a fortiori, della questione sulle distorsioni della concorrenza.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168 direttiva 2006/112/CE
- Umsatzsteuergesetz (UStG)
- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
- Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg
Messa a disposizione di strutture termali e imposta di soggiorno: qualificazione IVA
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesfinanzhof, riguarda la possibilità di qualificare come prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi della direttiva IVA, la messa a disposizione da parte di un comune di strutture termali finanziate mediante un’imposta di soggiorno.
Fatti e procedimento principale
Il Comune A, dotato di una stazione climatica termale riconosciuta, gestiva le strutture termali come "azienda municipalizzata" e finanziava, con le entrate dell’imposta di soggiorno, la costruzione, manutenzione e ristrutturazione di parco termale, stabilimento termale e sentieri. Le strutture erano liberamente accessibili a tutti, senza tessera termale.
Nel periodo 2009-2012 il comune aveva detratto l’IVA assolta a monte assumendo che l’imposta di soggiorno costituisse il corrispettivo di un’attività imponibile. L’amministrazione tributaria ha rettificato gli importi, negando la detrazione per le spese non connesse alla gestione delle terme e limitandola in parte per lo stabilimento termale. Dopo il rigetto del ricorso dinanzi al Finanzgericht Baden-Württemberg, il Comune ha proposto Revision al Bundesfinanzhof.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto:
- se la messa a disposizione delle strutture termali, contro pagamento dell’imposta di soggiorno giornaliera, costituisca una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, anche se tali strutture sono accessibili gratuitamente a tutti;
- in caso affermativo, se ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA il mercato geograficamente rilevante debba essere limitato al territorio comunale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, sulle prestazioni di servizi a titolo oneroso;
- l’articolo 9, paragrafo 1, della stessa direttiva, sulla nozione di soggetto passivo e attività economica;
- l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva IVA, sugli enti di diritto pubblico che agiscono in quanto pubbliche autorità;
- l’articolo 168 della direttiva IVA, sul diritto a detrazione;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale. Sono inoltre menzionate disposizioni del diritto tedesco: UStG, GemO e Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che una attività è economica, ai sensi dell’articolo 9, solo se rientra in una delle operazioni di cui all’articolo 2 della direttiva IVA. Perciò occorre verificare, in primo luogo, se la messa a disposizione delle strutture termali integri una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.
Perché vi sia un’operazione imponibile a titolo oneroso, deve esistere un rapporto giuridico tra prestatore e destinatario nel quale vi sia uno scambio di prestazioni reciproche e il compenso ricevuto costituisca il corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile, con nesso diretto tra servizio e pagamento.
Nel caso esaminato, la Corte rileva che:
- l’imposta di soggiorno non è collegata all’utilizzo delle strutture termali, ma al solo soggiorno nel territorio comunale;
- l’obbligo di versamento sussiste anche per chi soggiorna nel comune per ragioni estranee all’uso delle strutture;
- le strutture termali sono liberamente e gratuitamente accessibili anche a persone non tenute al pagamento dell’imposta.
Ne consegue che i soggetti assoggettati all’imposta non ricevono un vantaggio diverso da quello di chi può utilizzare le strutture senza pagarla. Mancando il nesso diretto richiesto dalla giurisprudenza costante, l’imposta di soggiorno non può essere considerata il corrispettivo di un servizio reso dal comune.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che non costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso la messa a disposizione di strutture termali da parte di un comune, quando l’imposta di soggiorno è dovuta per il soggiorno nel territorio comunale e non per l’uso delle strutture, le quali restano liberamente e gratuitamente accessibili a tutti.
Poiché la risposta alla prima questione è negativa, la Corte non esamina la seconda questione sulle distorsioni della concorrenza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA.
Principio affermato
La mera riscossione di un’imposta di soggiorno da parte di un comune non trasforma in prestazione di servizi imponibile la messa a disposizione di infrastrutture termali aperte gratuitamente al pubblico, se il tributo è dovuto in ragione del soggiorno nel comune e non quale controprestazione specifica per l’uso delle strutture.
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