Ordinanza n. 282/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento A) quanto al ricorso n. 422 del 2024: con il ricorso introduttivo: - del permesso di costruire rilasciato ai controinteressati in data 7 novembre 2022; con i motivi aggiunti depositati il 26 luglio 2024: - del medesimo provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, con ogni conseguente statuizione. con i motivi aggiunti depositati il 30 ottobre 2025: dei medesimi provvedimenti impugnati con i gravami precedenti. B) quanto al ricorso n. 895 del 2024: in via principale: - del provvedimento prot. N 0053308/2024 del 10/9/2024 del Comune di Desenzano del Garda, (doc. 22), nonché, ove occorra, per la declaratoria di nullità, o di inefficacia, ovvero per l’annullamento dell’art. 4 del permesso di costruire n 26.266/2022, (doc. 1); - per accertare la fondatezza della pretesa e la decadenza del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Desenzano del Garda ai signori Colombo Stefano e Paolo, n 26.266 registro permessi di Costruire, Pratica Edilizia n 2022\01087\PDC\telem, datato 7/11/2022, (doc. 1), con ogni conseguente statuizione o, in via subordinata, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere del Comune di Desenzano del Garda sull’istanza di vigilanza urbanistica e decadenza del PDC del 76/2024, (doc. 22), condannandolo a rideterminarsi; - ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., per l’annullamento del provvedimento di diniego tacito di accesso agli atti formatosi in data 10/10/2024 in relazione all’istanza di accesso atti presentata in data 10/9/2024, doc. 25, con ogni consequenziale statuizione e in particolare, previo, ove occorra, per l’accertamento del diritto di accesso agli atti dei ricorrenti, con conseguente condanna del Comune di Desenzano del Garda alla esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore a trenta giorni, provvedendo, fin da ora, alla nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza; o, in via subordinata, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., per accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di accesso civico generalizzato presentata e, inoltre, trattandosi di attività vincolata, accertare il diritto di accesso civico della ricorrente in relazione ai documenti indicati nella predetta istanza ai sensi dell’art. 31 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire per demolizione e ricostruzione con ampliamento e sopralzo, successivo permesso di costruire in variante, diniego comunale dell’istanza di decadenza del titolo edilizio e diniego tacito di accesso agli atti
Esito
La controversia
I proprietari confinanti hanno proposto due ricorsi riuniti. Con il primo hanno impugnato il permesso di costruire rilasciato ai proprietari del lotto confinante per la demolizione e ricostruzione, con ampliamento e sopralzo, di un edificio residenziale, deducendo difetto di istruttoria e motivazione in ordine al rispetto degli indici edificatori previsti dalle NTA del PGT, violazione delle distanze dai confini, dagli edifici, dalle pareti finestrate e dalle strade pubbliche, violazione dell’altezza massima di zona e illegittimità dei criteri utilizzati per il calcolo della volumetria, in ragione di vari scomputi relativi a logge, porticati, muri perimetrali, vani accessori, serra bioclimatica, piano interrato e piano pilotis. Con successivi motivi aggiunti hanno ulteriormente contestato il permesso di costruire in variante, sostenendo che il progetto avrebbe introdotto deroghe agli indici urbanistici senza adeguata motivazione e senza una chiara rappresentazione delle modifiche, che avrebbe continuato a violare le distanze minime e l’altezza massima e che il calcolo della volumetria sarebbe rimasto illegittimo. Con il secondo ricorso hanno impugnato il provvedimento comunale che aveva respinto l’istanza volta a ottenere la dichiarazione di decadenza del permesso di costruire per mancato tempestivo avvio dei lavori, chiedendo inoltre, in via subordinata, l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere. Sono state altresì formulate domande relative al diniego tacito di accesso agli atti e, in subordine, all’accesso civico generalizzato.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi, ma non ha definito il merito delle domande. Ha ritenuto necessaria una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 c.p.a., poiché risultano controverse e decisive per la decisione questioni tecniche riguardanti l’effettiva portata delle modifiche introdotte dal permesso di costruire in variante, il calcolo della volumetria complessiva e della volumetria riferibile ai muri perimetrali, il calcolo dell’altezza dell’edificio e l’eventuale presenza di vani seminterrati eccedenti l’altezza di un metro dalla quota zero, nonché la distanza del nuovo fabbricato dalla parete finestrata dei ricorrenti, sia rispetto alla parete dell’edificio preesistente sia rispetto alla porzione sopraelevata. La verificazione è stata affidata al dirigente della Direzione SUASP e SUEP del Comune di Verona, con facoltà di delega a funzionari o tecnici del medesimo ufficio. Il verificatore dovrà esaminare gli atti, acquisire la documentazione necessaria, effettuare eventuali sopralluoghi e redigere la relazione secondo il calendario fissato dal Collegio. Il TAR ha inoltre disposto la sospensione dei lavori relativi ai titoli edilizi controversi fino alla definizione del giudizio, facendo salve le sole demolizioni eventualmente necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi. L’acconto di 2.000 euro sul compenso del verificatore è stato posto provvisoriamente a carico dei ricorrenti; la liquidazione definitiva delle spese della verificazione è stata riservata alla sentenza definitiva o a separato provvedimento. L’ulteriore trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 28 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
La verificazione può essere disposta quando occorre acquisire un accertamento tecnico su questioni controverse ed essenziali per la decisione.
art. 366 comma 2 c.p.
rifiuto di atti legalmente dovuti
Il Collegio afferma che il conferimento dell’incarico di verificazione obbliga l’organismo designato e che l’inadempimento o il rifiuto può integrare l’illecito penale indicato.
art. 3 comma 1 lett. e) d.P.R. 380/2001
La qualificazione amministrativa dell’intervento come nuova costruzione costituisce uno degli elementi tecnici da considerare nel contenzioso edilizio.
art. 146 comma 2 d.lgs. 42/2004
autorizzazione paesaggistica
L’intervento ricade in zona sottoposta a tutela paesaggistica ed era stato preceduto dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
art. 8 comma 2 D.M. 1444/1968
l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti
La disposizione è richiamata dai ricorrenti quale parametro di legittimità dell’altezza del nuovo edificio; la sua applicazione concreta è stata rimessa all’approfondimento tecnico.
art. 9 D.M. 1444/1968
distanza minima inderogabile di 10 metri
La disposizione è invocata quale parametro per la distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; la verifica della distanza effettiva è stata demandata al verificatore.
art. 19.1 NTA del PGT di Desenzano
È il criterio urbanistico comunale da applicare per il calcolo dell’altezza del fabbricato in variante.
art. 19.3 NTA del PGT di Desenzano
È il criterio urbanistico comunale da applicare per il calcolo della volumetria complessiva del nuovo fabbricato.
art. 19.7 NTA del PGT di Desenzano
È richiamato per determinare la quota zero e le modalità di computo della volumetria e dei vani inferiori dell’edificio.
art. 33.6 NTA del PdR di Desenzano
È richiamato quale fonte della distanza minima di cinque metri dai confini.
art. 33.7 NTA del PdR di Desenzano
È richiamato quale fonte della distanza minima di dieci metri tra edifici.
art. 33.8 NTA del PdR di Desenzano
È richiamato quale fonte della distanza minima di cinque metri dalle strade pubbliche.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia edilizia dipende da questioni tecniche controverse ed essenziali, quali il calcolo della volumetria, dell’altezza e delle distanze, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. prima di definire il merito.
- La verificazione deve essere strutturata mediante quesiti puntuali idonei a confrontare il progetto originario e quello in variante e ad applicare concretamente i criteri stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali.
- Il conferimento giudiziale dell’incarico di verificazione costituisce un obbligo per l’organismo designato; la facoltà di delega eventualmente riconosciuta deve essere esercitata all’interno del medesimo ufficio e non richiede il consenso del delegato.
- La sospensione interinale dei lavori può essere disposta nelle more della verificazione e della decisione di merito quando la prosecuzione dell’intervento potrebbe incidere sull’utilità concreta della tutela richiesta e rendere più complesso l’accertamento delle condizioni edilizie controverse; possono essere fatte salve le sole opere necessarie alla messa in sicurezza dei luoghi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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