Cassazione Penale, Sentenza n. 03853/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del Tribunale di Salerno che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari; il ricorrente impugnava l'ordinanza denunciando: 1) violazione e insufficiente valutazione delle esigenze cautelari (art. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che la sua tempestiva confessione, la sua condizione di incensurato e il contesto lavorativo lecito avrebbero superato la presunzione di pericolosità e la necessità della misura; 2) difetto e contraddittorietà della motivazione in relazione all'utilità della misura, anche in considerazione della presumibile concedibilità della sospensione condizionale della pena. Inoltre il ricorrente censurava la presunta riattribuzione di profili fattuali esclusi con giudicato cautelare dal G.i.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, confermando la correttezza della valutazione del Tribunale di Salerno secondo cui, per il reato di favoreggiamento reale aggravato dall'agevolazione mafiosa, opera la doppia presunzione relativa (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere) prevista dall'art. 275 comma 3. Il Collegio ha condiviso la valutazione sulle modalità concrete della condotta (più consegne di denaro, ingenti somme quantificate in almeno €195.000, gestione e spesa di parte del denaro per €20.000, legami di parentela e rapporto di fiducia con l'emissaria del clan) ritenendole idonee a dimostrare non occasionalità e rischio di reiterazione. Ha inoltre ritenuto che la confessione non fosse sufficiente a superare la presunzione, né che il Tribunale avesse violato il giudicato cautelare. Per tali ragioni il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.; la decisione segnala altresì l'esistenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 379 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di favoreggiamento reale; qui richiamata per la qualificazione del fatto contestato al ricorrente
art. 416-bis.1 cod. pen.
Prevede l'aggravante 'agevolazione mafiosa' che, se operante, determina una presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 c.p.p.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Criterio di valutazione delle esigenze cautelari in relazione alla gravità e alle modalità del fatto; la Corte sottolinea che non è la sola astrazione del titolo di reato a valere ma la concreta manifestazione del fatto
art. 275 cod. proc. pen.
Disciplina le misure cautelari; il comma 3 introduce la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per i reati aggravati ex art. 416-bis.1, che può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino la cessazione del vincolo con l'organizzazione
art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen.
Obbliga il giudice a indicare le ragioni per cui gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono inidonei; la Corte ricorda che tale obbligo non opera quando è applicabile la presunzione relativa del comma 3
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione impugnati (vizi di motivazione, errori di valutazione delle esigenze cautelari); la Corte ha ritenuto i motivi infondati
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata al ricorrente
Massime di principio
- Quando è applicabile l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. opera una presunzione relativa di pericolosità sociale e di adeguatezza della custodia in carcere: il giudice può essere chiamato a negare la sostituzione della misura salvo che emergano elementi concreti e specifici che provino la cessazione stabile del vincolo con l'organizzazione.
- La sola confessione dell'indagato non è di per sé idonea a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista per i reati aggravati: deve emergere con chiarezza che il soggetto ha definitivamente reciso i legami con l'organizzazione o vi siano altri elementi oggettivi che escludano il rischio di reiterazione.
- Il decorso del tempo non è, di per sé, elemento sufficiente ad attenuare la valutazione della pericolosità: è necessario che sia accompagnato da circostanze concrete (es. inattività comprovata, elementi che dimostrino la cessazione del rapporto con la criminalità organizzata).
- Nella valutazione cautelare rilevano le modalità concrete del fatto (ripetitività, entità delle somme gestite, ruolo di fiducia) per distinguere condotte episodiche da condotte inserite in un sistema criminoso.
- Quando il giudice della cautela ritiene sussistente il pericolo di reiterazione, non ha l'obbligo di motivare circa la prevedibile concessione di benefici (es. sospensione condizionale della pena), posto che tali benefici sono incompatibili con una prognosi cautelare sfavorevole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03840/2026 del 30/01/2026
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03841/2026 del 30/01/2026
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03842/2026 del 30/01/2026
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03843/2026 del 30/01/2026
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03844/2026 del 30/01/2026
- Sentenza penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 03846/2026 del 30/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →