Cassazione Civile, Ordinanza n. 20694/2021 del 20/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro, che il destinatario sostiene di avere conosciuto solo tramite visura presso il concessionario della riscossione. Egli deduceva che la cartella fosse stata notificata quando risultava già cancellato dall’anagrafe per irreperibilità all’indirizzo originario e che, per tale ragione, la notifica non potesse essere eseguita con le formalità dell’art. 140 c.p.c., ma richiedesse quelle speciali previste per le notifiche ai soggetti irreperibili ex art. 60 d.P.R. 600/1973 e art. 26 d.P.R. 602/1973. Sosteneva inoltre che l’asserita irritualità della notifica avesse impedito l’interruzione della prescrizione quinquennale del credito. In Cassazione articolava più censure: violazione dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 per non avere considerato l’efficacia della variazione anagrafica e l’accertamento d’ufficio dell’irreperibilità; violazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e delle norme sulle notifiche tributarie per l’uso di una forma non consentita; violazione dell’art. 2729 c.c. per avere desunto presuntivamente la ritualità della notifica e la conoscibilità dell’atto da circostanze non gravi, precise e concordanti; violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per errata ripartizione dell’onere della prova; violazione dell’art. 156 c.p.c. per il mancato rilievo della nullità della notifica e del mancato raggiungimento dello scopo; inoltre denunciava contraddittorietà della motivazione e profili costituzionali. La Corte di cassazione ha tuttavia qualificato la domanda: la contestazione della notifica della cartella, in quanto primo atto conosciuto, integra opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la domanda di prescrizione, subordinata, attiene invece all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Poiché l’opposizione agli atti era stata proposta ben oltre il termine di venti giorni dalla conoscenza di fatto del ruolo (14 marzo 2016, a fronte dell’atto di citazione del 6 luglio 2016), essa era tardiva e improponibile. Di conseguenza, la censura sulla notifica non poteva essere esaminata nel merito; quanto alla prescrizione, la Corte ha rigettato l’opposizione nel merito, perché, venuta meno la rituale deduzione della nullità della notifica, non vi era base per accertare l’estinzione del credito.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui aveva deciso sulla contestazione della notifica della cartella, ritenendo che l’opposizione agli atti esecutivi fosse stata proposta tardivamente e quindi non poteva essere esaminata. Ha poi cassato la sentenza anche in relazione alla decisione sull’opposizione all’esecuzione e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l’opposizione di merito relativa alla prescrizione del credito. Ha compensato integralmente le spese dei giudizi di merito, mentre per il giudizio di legittimità non ha adottato provvedimenti sulle spese per mancata costituzione con controricorso dell’agente della riscossione.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
richiamato come forma di notificazione contestata dal ricorrente, ma la Corte non ne esamina il merito perché la relativa doglianza è qualificata come opposizione agli atti esecutivi tardiva
art. 156 c.p.c.
invocato per sostenere la nullità nonostante il raggiungimento dello scopo; la Corte non affronta il merito della censura per tardività dell'opposizione
art. 2697 c.c.
dedotto per lamentare l'errata ripartizione dell'onere della prova sulla ritualità della notifica
art. 2729 c.c.
dedotto per censurare l'uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza
art. 60, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per sostenere che le variazioni anagrafiche producono effetto ai fini delle notificazioni dal 30° giorno successivo
art. 60, lettere c) ed e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
indicato come disciplina speciale delle notifiche in caso di irreperibilità del destinatario
art. 26, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato in relazione alle modalità di notifica della cartella di pagamento
art. 615 c.p.c.
qualifica la domanda subordinata di estinzione per prescrizione come opposizione all'esecuzione; nel merito la Corte la rigetta
art. 617 c.p.c.
qualifica la contestazione della notifica della cartella come opposizione agli atti esecutivi soggetta al termine di venti giorni
art. 291 c.p.c.
richiamato nel passaggio preliminare sulla sanatoria della nullità della notifica del ricorso in cassazione mediante rinnovazione o costituzione dell'Agenzia
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale sulla trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 382 c.p.c.
fondamento della cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito
art. 384 c.p.c., comma 2
consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente in chiave di illegittimità costituzionale delle modalità di notificazione
art. 101 Cost.
invocato dal ricorrente in chiave di contraddittorio e tutela difensiva
art. 111 Cost.
invocato per dedurre contraddittorietà e vizio motivazionale della sentenza impugnata
art. 132, n. 4 c.p.c.
richiamato per contestare la motivazione asseritamente contraddittoria o perplessa
Massime di principio
- Quando si contesta la notificazione della cartella esattoriale come primo atto conosciuto, il rimedio va qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., salvo che si deduca esclusivamente l'estinzione del credito per fatti successivi o estintivi del diritto.
- L'opposizione agli atti esecutivi è soggetta al termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell'atto o del primo atto esecutivo conosciuto; se proposta oltre tale termine, è tardiva e non può essere esaminata nel merito.
- La domanda di prescrizione del credito può essere esaminata come opposizione all'esecuzione solo se la contestazione della validità della notifica sia stata ritualmente e tempestivamente proposta; in difetto, la domanda subordinata resta priva del necessario presupposto processuale.
- Nel processo esecutivo esattoriale, la qualificazione della domanda dipende dal contenuto sostanziale delle doglianze e non dalla formula utilizzata dalla parte; il giudice deve verificare quale sia il vero oggetto della contestazione.
- Quando la causa non poteva essere proposta o il processo non poteva proseguire per tardività del rimedio esperito, la Corte può cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., anche rigettando la domanda che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità processuale.
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