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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27828/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) nullità per mancato espletamento dell'interrogatorio richiesto dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis c.p.p.); 2) declaratoria di prescrizione del reato contestato al capo A (calcolo dei termini e sospensione per astensione dei difensori); 3) omessa acquisizione e mancata valutazione del verbale delle dichiarazioni rese al difensore da Viacheslav Tikhonov e carenza di motivazione sull'argomento; 4) contraddittorietà della motivazione riguardo alla richiesta di assoluzione per il capo B, con riferimento alla disponibilità dei documenti societari e alla loro rilevanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Sulla prima censura ha ritenuto il vizio non più deducibile e comunque sanato dal rito abbreviato (art. 438 c.p.p., comma 6-bis) e ha rilevato la validità della notificazione dell'avviso del 17/12/2018; la richiesta di interrogatorio del 16/01/2019 è stata giudicata tardiva rispetto all'esercizio dell'azione penale. Sul secondo motivo ha escluso la prescrizione del reato tenuto conto delle sospensioni per astensione dei difensori (giurisprudenza delle Sezioni Unite) e del computo dei termini, con decorrenza della prescrizione anteriore al 29/03/2025; inoltre ha ricordato l'impossibilità di rilevare la prescrizione dopo la pronuncia di appello quando il ricorso è inammissibile. Il terzo motivo è stato respinto: il giudice ha spiegato i limiti di acquisizione della prova difensiva dopo l'ammissione del rito abbreviato e la limitata titolarità delle parti a imporre integrazioni probatorie in appello; la Corte d'appello ha motivato adeguatamente le ragioni per non acquisire il verbale. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello ha valorizzato la testimonianza del commercialista che indicava la disponibilità delle scritture contabili da parte dell'imputato e ha osservato che, quanto al delitto di omesso deposito di scritture, l'illecito è istantaneo e si consuma con l'inadempimento, indipendentemente da successivi depositi nel procedimento penale. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per manifesta inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'avviso di conclusione delle indagini e il termine di 20 giorni per le memorie e le richieste difensive; la Corte ha ritenuto che la prima notificazione valida fa decorrere il termine e che la mancata richiesta di interrogatorio tempestiva non impedisce l'esercizio dell'azione penale decorsi i termini.

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Prevede che il rito abbreviato comporti la sanatoria di talune nullità; la Corte ha applicato la norma per escludere la deducibilità del vizio relativo al mancato interrogatorio.

  • art. 159 cod. pen.

    Norma collegata al calcolo della prescrizione; nel caso è stata evocata per sostenere una diversa maturazione del termine, ma la Corte ha richiamato la necessità di tener conto delle sospensioni e interruzioni previste dal codice di procedura penale.

  • artt. 157 e 161 cod. proc. pen.

    Riguardano l'interruzione della prescrizione e la sua computazione: la Corte ha applicato tali articoli per il calcolo del termine estintivo del reato, tenendo conto delle interruzioni e sospensioni.

  • Sez. U., giurisprudenza sulle astensioni dei difensori

    Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)

    La giurisprudenza di legittimità ritiene che i rinvii d'udienza dovuti all'adesione del difensore all'astensione collettiva sospendono il corso della prescrizione per tutta la durata dei rinvii; la Corte ha seguito questo principio per escludere la prescrizione.

  • art. 391-bis, 391-ter, 391-octies cod. proc. pen.

    Disciplinano le informazioni e il fascicolo del difensore: la Corte ha ricordato i limiti temporali e procedurali per l'acquisizione delle dichiarazioni rese al difensore e l'inserimento nel fascicolo, evidenziando che, una volta ammesso il rito abbreviato, l'integrazione probatoria è regolata e limitata.

  • art. 421, 422, 419, 441 cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento in udienza preliminare, deposito della documentazione difensiva e poteri del giudice di integrare la prova; la Corte ha richiamato tali disposizioni per spiegare perché non fosse obbligatorio acquisire il verbale richiesto dopo l'ammissione dell'abbreviato e per delineare i limiti dell'integrazione probatoria in appello.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove in sede di cassazione: la Corte ha affermato che solo lacune manifeste, illogicità o contraddizioni nella motivazione consentono il sindacato ex art. 603, comma 3.

  • art. 220 legge fallimentare e art. 16, comma 1, n. 3 legge fallimentare

    Norme richiamate in relazione al delitto di omesso deposito di bilanci e scritture contabili: la Corte ha precisato che si tratta di reato omissivo proprio, istantaneo, che si consuma al momento dell'inadempimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e, in caso di ricorso manifestamente inammissibile, la condanna alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale norma per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato molte nullità procedurali deducibili in altri riti sono sanate: chi contesta vizi formali deve valutare l'effetto sanante dell'abbreviato prima di proporre gravami.
  • La notifica dell'avviso di conclusione delle indagini valida fa decorrere i termini per le istanze difensive; se l'azione penale è esercitata dopo il termine ordinatorio, le richieste tardive possono risultare inefficaci.
  • I rinvii d'udienza dovuti all'adesione del difensore all'astensione collettiva sospendono il corso della prescrizione per l'intero periodo dei rinvii; bisogna computare tali sospensioni nel calcolo dei termini di prescrizione.
  • Una volta ammesso il rito abbreviato l'integrazione probatoria è fortemente limitata: le richieste difensive per acquisire atti devono essere depositate nel termine e nelle forme previste dall'udienza preliminare, altrimenti il giudice può legittimamente non acquisirle.
  • In sede di appello e soprattutto in Cassazione non è possibile ottenere una nuova raccolta della prova se non quando siano evidenti lacune o contraddizioni manifeste nella motivazione del giudice di merito; il rimedio per rilevare travisamenti probatori è circoscritto e richiede deduzioni precise.
  • Per reati omissivi di deposito di scritture contabili l'illecito si consuma al momento dell'inadempimento; la disponibilità o il successivo deposito delle scritture può non incidere sulla consumazione del reato.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili espongono il ricorrente a sanzioni pecuniarie e al pagamento delle spese: è opportuno valutare preliminarmente l'ammissibilità e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.

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