Cassazione Penale, Sentenza n. 27828/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) nullità per mancato espletamento dell'interrogatorio richiesto dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis c.p.p.); 2) declaratoria di prescrizione del reato contestato al capo A (calcolo dei termini e sospensione per astensione dei difensori); 3) omessa acquisizione e mancata valutazione del verbale delle dichiarazioni rese al difensore da Viacheslav Tikhonov e carenza di motivazione sull'argomento; 4) contraddittorietà della motivazione riguardo alla richiesta di assoluzione per il capo B, con riferimento alla disponibilità dei documenti societari e alla loro rilevanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Sulla prima censura ha ritenuto il vizio non più deducibile e comunque sanato dal rito abbreviato (art. 438 c.p.p., comma 6-bis) e ha rilevato la validità della notificazione dell'avviso del 17/12/2018; la richiesta di interrogatorio del 16/01/2019 è stata giudicata tardiva rispetto all'esercizio dell'azione penale. Sul secondo motivo ha escluso la prescrizione del reato tenuto conto delle sospensioni per astensione dei difensori (giurisprudenza delle Sezioni Unite) e del computo dei termini, con decorrenza della prescrizione anteriore al 29/03/2025; inoltre ha ricordato l'impossibilità di rilevare la prescrizione dopo la pronuncia di appello quando il ricorso è inammissibile. Il terzo motivo è stato respinto: il giudice ha spiegato i limiti di acquisizione della prova difensiva dopo l'ammissione del rito abbreviato e la limitata titolarità delle parti a imporre integrazioni probatorie in appello; la Corte d'appello ha motivato adeguatamente le ragioni per non acquisire il verbale. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello ha valorizzato la testimonianza del commercialista che indicava la disponibilità delle scritture contabili da parte dell'imputato e ha osservato che, quanto al delitto di omesso deposito di scritture, l'illecito è istantaneo e si consuma con l'inadempimento, indipendentemente da successivi depositi nel procedimento penale. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per manifesta inammissibilità.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
Disciplina l'avviso di conclusione delle indagini e il termine di 20 giorni per le memorie e le richieste difensive; la Corte ha ritenuto che la prima notificazione valida fa decorrere il termine e che la mancata richiesta di interrogatorio tempestiva non impedisce l'esercizio dell'azione penale decorsi i termini.
art. 438 cod. proc. pen.
Prevede che il rito abbreviato comporti la sanatoria di talune nullità; la Corte ha applicato la norma per escludere la deducibilità del vizio relativo al mancato interrogatorio.
art. 159 cod. pen.
Norma collegata al calcolo della prescrizione; nel caso è stata evocata per sostenere una diversa maturazione del termine, ma la Corte ha richiamato la necessità di tener conto delle sospensioni e interruzioni previste dal codice di procedura penale.
artt. 157 e 161 cod. proc. pen.
Riguardano l'interruzione della prescrizione e la sua computazione: la Corte ha applicato tali articoli per il calcolo del termine estintivo del reato, tenendo conto delle interruzioni e sospensioni.
Sez. U., giurisprudenza sulle astensioni dei difensori
Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)
La giurisprudenza di legittimità ritiene che i rinvii d'udienza dovuti all'adesione del difensore all'astensione collettiva sospendono il corso della prescrizione per tutta la durata dei rinvii; la Corte ha seguito questo principio per escludere la prescrizione.
art. 391-bis, 391-ter, 391-octies cod. proc. pen.
Disciplinano le informazioni e il fascicolo del difensore: la Corte ha ricordato i limiti temporali e procedurali per l'acquisizione delle dichiarazioni rese al difensore e l'inserimento nel fascicolo, evidenziando che, una volta ammesso il rito abbreviato, l'integrazione probatoria è regolata e limitata.
art. 421, 422, 419, 441 cod. proc. pen.
Norme sul procedimento in udienza preliminare, deposito della documentazione difensiva e poteri del giudice di integrare la prova; la Corte ha richiamato tali disposizioni per spiegare perché non fosse obbligatorio acquisire il verbale richiesto dopo l'ammissione dell'abbreviato e per delineare i limiti dell'integrazione probatoria in appello.
art. 603 cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove in sede di cassazione: la Corte ha affermato che solo lacune manifeste, illogicità o contraddizioni nella motivazione consentono il sindacato ex art. 603, comma 3.
art. 220 legge fallimentare e art. 16, comma 1, n. 3 legge fallimentare
Norme richiamate in relazione al delitto di omesso deposito di bilanci e scritture contabili: la Corte ha precisato che si tratta di reato omissivo proprio, istantaneo, che si consuma al momento dell'inadempimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e, in caso di ricorso manifestamente inammissibile, la condanna alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale norma per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato molte nullità procedurali deducibili in altri riti sono sanate: chi contesta vizi formali deve valutare l'effetto sanante dell'abbreviato prima di proporre gravami.
- La notifica dell'avviso di conclusione delle indagini valida fa decorrere i termini per le istanze difensive; se l'azione penale è esercitata dopo il termine ordinatorio, le richieste tardive possono risultare inefficaci.
- I rinvii d'udienza dovuti all'adesione del difensore all'astensione collettiva sospendono il corso della prescrizione per l'intero periodo dei rinvii; bisogna computare tali sospensioni nel calcolo dei termini di prescrizione.
- Una volta ammesso il rito abbreviato l'integrazione probatoria è fortemente limitata: le richieste difensive per acquisire atti devono essere depositate nel termine e nelle forme previste dall'udienza preliminare, altrimenti il giudice può legittimamente non acquisirle.
- In sede di appello e soprattutto in Cassazione non è possibile ottenere una nuova raccolta della prova se non quando siano evidenti lacune o contraddizioni manifeste nella motivazione del giudice di merito; il rimedio per rilevare travisamenti probatori è circoscritto e richiede deduzioni precise.
- Per reati omissivi di deposito di scritture contabili l'illecito si consuma al momento dell'inadempimento; la disponibilità o il successivo deposito delle scritture può non incidere sulla consumazione del reato.
- Ricorsi manifestamente inammissibili espongono il ricorrente a sanzioni pecuniarie e al pagamento delle spese: è opportuno valutare preliminarmente l'ammissibilità e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.
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