Cassazione Penale, Sentenza n. 3700/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione per omessa valutazione delle prove a discarico e per non aver riconosciuto l\'impossibilità oggettiva di adempiere l\'obbligazione tributaria (mancata allegazione di documentazione che sarebbe stata nella disponibilità del curatore fallimentare; atti e testimonianze che dimostrerebbero tentativi di reperire liquidità e rinuncia agli emolumenti); (2) vizio di legge e motivazionale per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, lamentando che la Corte d\'appello non ha adeguatamente applicato i criteri dell\'art. 133 c.p. nel giudizio prognostico (valutazione delle condizioni personali, della condotta successiva, dell\'età, dell\'assenza di precedenti specifici, cessazione della carica dopo fallimento); (3) violazione di legge in relazione alla confisca per equivalente ai sensi dell\'art. 12-bis D.lgs. 74/2000, sostenendo che la misura non poteva applicarsi perché l\'imputato non avrebbe tratto un profitto personale dal reato; in subordine questione di legittimità costituzionale dell\'art. 12-bis per presunta irragionevole equiparazione tra chi ha effettivo profitto e chi non lo ha ricevuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (i giudici del merito hanno adeguatamente motivato la valutazione circa l\'insufficienza delle prove relative all\'impossibilità di adempiere). Ha accolto il secondo motivo sotto il profilo della motivazione del giudizio prognostico sulla sospensione condizionale della pena, rilevando che la motivazione d\'appello non ha dato conto adeguato della prevalenza di singoli elementi ostativi e che il giudice deve motivare la prevalenza degli elementi ritenuti ostativi ai fini del controllo in sede di legittimità. Quanto al terzo motivo, la Corte ha riconosciuto che la confisca per equivalente è concettualmente applicabile anche ai reati tributari (il profitto può consistere anche nel risparmio derivante dal mancato pagamento del tributo), ma ha disposto la revoca della confisca per equivalente alla luce della declaratoria di prescrizione e della non applicabilità retroattiva dell\'art. 578-bis c.p.p. ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Nel complesso la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per i profili indicati (con particolare rilievo alla prescrizione del reato e alla conseguente impossibilità di mantenere la confisca per equivalente), con revoca della confisca per equivalente relativa ai fatti del 27/12/2012.
Norme richiamate
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 10-ter)
Norma che disciplina il reato di omesso versamento dell'IVA; la Corte conferma che l\'obbligo di versamento sussiste indipendentemente dall\'effettiva riscossione e che il mancato incasso rientra nel rischio di impresa, non escludendo di per sé il dolo.
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 12-bis)
Prevede la confisca diretta del profitto o, in mancanza, la confisca per equivalente. La Corte conferma la possibilità di applicare la confisca per equivalente anche ai reati tributari ma ne sottolinea la natura sanzionatoria.
Codice di procedura penale (art. 578-bis)
La norma consente, in ipotesi di proscioglimento per prescrizione, di mantenere la confisca se la responsabilità è accertata; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non sia applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore e quindi non possa giustificare il mantenimento della confisca per equivalente per fatti del 2012.
Codice penale (art. 133)
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità del reo; la Corte ricorda che nell\'esercizio del giudizio prognostico per la sospensione condizionale il giudice deve considerare le circostanze di cui all\'art. 133 e motivare la prevalenza degli elementi ostativi.
Codice penale (art. 164)
Norma che disciplina il giudizio prognostico per la concessione di benefici; la Corte sottolinea l\'obbligo di valutare gli elementi indicati dalla legge nell\'ambito di detta prognosi.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Riferita per l\'applicazione dell\'art. 322-ter c.p. ai delitti tributari e per l\'evoluzione normativa della confisca nei reati fiscali.
D.lgs. 19 agosto 2016, n. 158 (art. 10 del d.lgs. 158/2015 richiamato)
Richiamato per l\'introduzione dell\'art. 12-bis nel d.lgs. 74/2000; utilizzato per spiegare la disciplina della confisca nei reati tributari.
Costituzione (art. 25, comma 2) e Convenzione Europea dei Diritti dell\'Uomo (art. 7)
Richiamate in relazione ai principi di legalità e di irretroattività delle norme penali, utilizzati per valutare la (im)possibilità di mantenere misure di carattere afflittivo in caso di prescrizione per fatti anteriori a nuove disposizioni.
Massime di principio
- L\'onere di allegazione e prova dell\'assoluta impossibilità di adempiere all\'obbligazione tributaria grava sull\'imputato; la mera prova di difficoltà finanziarie non è automaticamente idonea a escludere il dolo richiesto per l\'omesso versamento IVA.
- La valutazione del giudice di merito circa l\'imputazione e la sussistenza del dolo è vincolante in Cassazione se adeguatamente motivata; la sentenza d\'appello può integrare la motivazione di primo grado solo se contiene un nucleo argomentativo essenziale.
- Nel giudizio prognostico per la sospensione condizionale della pena il giudice deve valutare e motivare in modo specifico i criteri dell\'art. 133 c.p.; se il giudice d\'appello ritiene prevalenti elementi ostativi deve indicarne e motivarne la prevalenza per consentire il controllo in sede di legittimità.
- La confisca per equivalente nei reati tributari può essere disposta anche se non vi è un arricchimento materiale diretto dell\'autore: il "profitto" comprende anche il risparmio derivante dal mancato pagamento del tributo.
- Tuttavia la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria; se la condanna è sostituita da una declaratoria di prescrizione e i fatti sono anteriori all\'entrata in vigore di norme che consentono il mantenimento della confisca in caso di proscioglimento per prescrizione (art. 578-bis c.p.p.), la misura non può essere mantenuta e deve essere revocata.
- In pratiche analoghe, chi intenda dimostrare l\'impossibilità di adempiere deve produrre elementi concreti e tempestivi (azione di recupero crediti, atti societari quando disponibili, iniziative processuali antecedenti al reato) e non potrà limitarsi a spiegazioni generiche o a atti successivi alla consumazione dell\'illecito (es. richieste di rateazione presentate dopo il fatto).
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