Sentenza n. 12503/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di appuntamento per il visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, come previsto dall'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere celermente l'iter procedimentale, con l'adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non è stata quindi esaminata nel merito la dedotta illegittimità del silenzio né è stata adottata alcuna pronuncia sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Le spese processuali sono state compensate, in assenza di contestazioni della controparte sulla rinuncia.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di appuntamento per il visto per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla richiesta di appuntamento per il visto per lavoro subordinato, assumendo il decorso del termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, previsto dall'art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, e chiedendo la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere celermente il procedimento con un provvedimento espresso. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; la rinuncia non è stata contestata dal Ministero.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
La norma è stata indicata dal ricorrente quale fonte del termine entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto procedere in relazione alla richiesta di appuntamento per il visto.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata dal TAR per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., quando sia dichiarata dalla parte ricorrente e non risulti contestata dalla controparte.
- Quando il giudizio avverso il silenzio viene estinto per rinuncia, il giudice non esamina la legittimità del silenzio né dichiara l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento.
- In caso di rinuncia non contestata, le spese processuali possono essere compensate secondo quanto disposto dal giudice.
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