Cassazione Penale, Sentenza n. 2633/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 24/09/2024 che aveva confermato la condanna per ricettazione (44 accessori di abbigliamento con marchi contraffatti, fatto di particolare tenuita riconosciuto per capo 1) e per detenzione per la vendita degli stessi beni (capo 2). Il ricorrente deduceva: nullita della notificazione del decreto di citazione per appello ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen. per inversione degli adempimenti; carenze e contraddittorieta della motivazione su responsabilita per detenzione per la vendita e sull'esclusione della qualifica di contraffazione grossolana; omissione di spiegazioni sull'esclusione dell'art.712 cod. pen. (acquisto di cose di sospetta provenienza); vizio motivazionale nel diniego della pena pecuniaria sostitutiva; errata esclusione della causa di non punibilita di cui all'art.131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondate tutte le doglianze. Motivazioni principali: l'irregolarita nella sequenza della notificazione (consegna al difensore prima dell'accertamento dell'impossibilita di notificare all'imputato) era priva di pregiudizio effettivo ed e quindi sanata; il giudice d'appello puo integrare la motivazione mancante e non era obbligato a dichiarare nullita ai sensi dell'art.604 cod. proc. pen.; la grossolanita della contraffazione e irrilevante ai fini del reato di cui all'art.474 cod. pen., posto che tale reato tutela la fede pubblica e costituisce reato di pericolo; la Corte d'appello ha logicamente ritenuto acclarata la consapevolezza dell'imputato dalla mancanza di documentazione, dal tentativo di occultamento e dall'assenza di elementi identificativi di un terzo; percio la fattispecie si inquadra come ricettazione e non come acquisto di cose di sospetta provenienza; il diniego della pena pecuniaria sostitutiva rientra nella discrezionalita del giudice ai sensi dell'art.58 legge n.689/1981 e non e manifestamente illogico alla luce di procedimenti pendenti che evidenziavano dedizione stabile al commercio di prodotti falsi; l'esclusione dell'art.131-bis e motivata sul rilievo del valore e del numero degli articoli (44 pezzi) e non appare illogica. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616, comma 1, cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
disciplina la notificazione mediante consegna al difensore previa constatazione dell'impossibilita di notificare all'imputato; una mera inversione cronologica degli adempimenti, se non ha causato pregiudizio effettivo, integra un'irregolarita sanata.
Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 (Amato)
Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028-01
principio del criterio del pregiudizio effettivo nell'annullamento degli atti processuali: la nullita e rilevante solo se impedisce la conoscenza dell'atto e la difesa; applicato per ritenere sanata l'irregolarita della notifica.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
norma invocata per delineare i motivi di ricorso per cassazione (inosservanza o erronea applicazione di legge penale, inosservanza di norme processuali a pena di nullita, carenza/manifesta illogicita della motivazione); Corte ha esaminato e rigettato tali censure.
art. 604, cod. proc. pen.
indica i casi tassativi in cui la sentenza di primo grado deve essere annullata dall'appello per mancanza di motivazione; la Corte ha ricordato che la mancanza assoluta di motivazione non rientra sempre fra questi casi e l'appello puo integrare la motivazione.
art. 474, cod. pen.
reato di contraffazione di marchi; tutela la fede pubblica e costituisce reato di pericolo: la possibile 'contraffazione grossolana' e irrilevante ai fini dell'integrazione del reato, quindi l'accertamento della grossolanita non e necessario per la condanna.
art. 712, cod. pen.
fattispecie dell'acquisto di cose di sospetta provenienza; qui esclusa perche la ricostruzione fattuale ha portato all'accertamento della ricettazione con consapevolezza, incompatibile con la qualifica contravvenzionale.
art. 131-bis, cod. pen.
causa di esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto: richiede valutazione delle modalita della condotta e dell'esiguita del danno ai sensi dell'art.133; qui esclusa per il numero e il valore degli articoli sequestrati.
art. 58, legge n. 689/1981
regola il potere discrezionale del giudice nell'applicazione e scelta delle pene sostitutive; il giudice deve valutare l'idoneita della pena alla rieducazione (richiamo all'art.133 cod. pen.); la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della pena pecuniaria nella fattispecie concreta.
art. 133, cod. pen.
criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravita e personalita della condotta; richiamato per valutare esiguita del danno e idoneita della pena sostitutiva.
Massime di principio
- Un vizio formale nella notifica non comporta automaticamente nullita assoluta: e necessario valutare il pregiudizio effettivo per la difesa; se lo scopo della notifica e raggiunto, il vizio puo essere sanato.
- Il giudice d'appello puo integrare o completare la motivazione mancante della sentenza di primo grado quando la legge non prevede la nullita automatica; le lacune motivazionali non portano necessariamente a trasmissione degli atti al primo grado.
- Per il reato di contraffazione di marchi (art.474) la 'grossolanita' della contraffazione non esclude la punibilita: si tratta di reato di pericolo che tutela la fede pubblica e non richiede l'effettivo inganno dell'acquirente.
- Elementi fattuali come l'assenza di documentazione giustificativa, il tentativo di occultamento della merce e l'assenza di identificativi di terzi possono essere valutati come prova della consapevolezza dell'origine illecita e configurare ricettazione.
- La causa di esclusione della punibilita per particolare tenuita (art.131-bis) richiede una valutazione concreta del danno e delle modalita: numero e valore degli oggetti sequestrati possono escludere l'applicabilita della causa di non punibilita.
- La decisione di non concedere pene sostitutive e soggetta a discrezionalita giudiziale e puo essere sindacata in Cassazione solo in presenza di vizi motivazionali gravi, manifesta illogicita o eccesso di potere.
- Richiedere accertamenti peritali su elementi irrilevanti in base alla legge puo risultare superfluo: la Corte puo ritenere non necessario un perizia se l'elemento indagato non incide sulla configurazione del reato.
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