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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2633/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 24/09/2024 che aveva confermato la condanna per ricettazione (44 accessori di abbigliamento con marchi contraffatti, fatto di particolare tenuita riconosciuto per capo 1) e per detenzione per la vendita degli stessi beni (capo 2). Il ricorrente deduceva: nullita della notificazione del decreto di citazione per appello ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen. per inversione degli adempimenti; carenze e contraddittorieta della motivazione su responsabilita per detenzione per la vendita e sull'esclusione della qualifica di contraffazione grossolana; omissione di spiegazioni sull'esclusione dell'art.712 cod. pen. (acquisto di cose di sospetta provenienza); vizio motivazionale nel diniego della pena pecuniaria sostitutiva; errata esclusione della causa di non punibilita di cui all'art.131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondate tutte le doglianze. Motivazioni principali: l'irregolarita nella sequenza della notificazione (consegna al difensore prima dell'accertamento dell'impossibilita di notificare all'imputato) era priva di pregiudizio effettivo ed e quindi sanata; il giudice d'appello puo integrare la motivazione mancante e non era obbligato a dichiarare nullita ai sensi dell'art.604 cod. proc. pen.; la grossolanita della contraffazione e irrilevante ai fini del reato di cui all'art.474 cod. pen., posto che tale reato tutela la fede pubblica e costituisce reato di pericolo; la Corte d'appello ha logicamente ritenuto acclarata la consapevolezza dell'imputato dalla mancanza di documentazione, dal tentativo di occultamento e dall'assenza di elementi identificativi di un terzo; percio la fattispecie si inquadra come ricettazione e non come acquisto di cose di sospetta provenienza; il diniego della pena pecuniaria sostitutiva rientra nella discrezionalita del giudice ai sensi dell'art.58 legge n.689/1981 e non e manifestamente illogico alla luce di procedimenti pendenti che evidenziavano dedizione stabile al commercio di prodotti falsi; l'esclusione dell'art.131-bis e motivata sul rilievo del valore e del numero degli articoli (44 pezzi) e non appare illogica. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616, comma 1, cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    disciplina la notificazione mediante consegna al difensore previa constatazione dell'impossibilita di notificare all'imputato; una mera inversione cronologica degli adempimenti, se non ha causato pregiudizio effettivo, integra un'irregolarita sanata.

  • Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 (Amato)

    Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028-01

    principio del criterio del pregiudizio effettivo nell'annullamento degli atti processuali: la nullita e rilevante solo se impedisce la conoscenza dell'atto e la difesa; applicato per ritenere sanata l'irregolarita della notifica.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    norma invocata per delineare i motivi di ricorso per cassazione (inosservanza o erronea applicazione di legge penale, inosservanza di norme processuali a pena di nullita, carenza/manifesta illogicita della motivazione); Corte ha esaminato e rigettato tali censure.

  • art. 604, cod. proc. pen.

    indica i casi tassativi in cui la sentenza di primo grado deve essere annullata dall'appello per mancanza di motivazione; la Corte ha ricordato che la mancanza assoluta di motivazione non rientra sempre fra questi casi e l'appello puo integrare la motivazione.

  • art. 474, cod. pen.

    reato di contraffazione di marchi; tutela la fede pubblica e costituisce reato di pericolo: la possibile 'contraffazione grossolana' e irrilevante ai fini dell'integrazione del reato, quindi l'accertamento della grossolanita non e necessario per la condanna.

  • art. 712, cod. pen.

    fattispecie dell'acquisto di cose di sospetta provenienza; qui esclusa perche la ricostruzione fattuale ha portato all'accertamento della ricettazione con consapevolezza, incompatibile con la qualifica contravvenzionale.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    causa di esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto: richiede valutazione delle modalita della condotta e dell'esiguita del danno ai sensi dell'art.133; qui esclusa per il numero e il valore degli articoli sequestrati.

  • art. 58, legge n. 689/1981

    regola il potere discrezionale del giudice nell'applicazione e scelta delle pene sostitutive; il giudice deve valutare l'idoneita della pena alla rieducazione (richiamo all'art.133 cod. pen.); la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della pena pecuniaria nella fattispecie concreta.

  • art. 133, cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della gravita e personalita della condotta; richiamato per valutare esiguita del danno e idoneita della pena sostitutiva.

Massime di principio

  • Un vizio formale nella notifica non comporta automaticamente nullita assoluta: e necessario valutare il pregiudizio effettivo per la difesa; se lo scopo della notifica e raggiunto, il vizio puo essere sanato.
  • Il giudice d'appello puo integrare o completare la motivazione mancante della sentenza di primo grado quando la legge non prevede la nullita automatica; le lacune motivazionali non portano necessariamente a trasmissione degli atti al primo grado.
  • Per il reato di contraffazione di marchi (art.474) la 'grossolanita' della contraffazione non esclude la punibilita: si tratta di reato di pericolo che tutela la fede pubblica e non richiede l'effettivo inganno dell'acquirente.
  • Elementi fattuali come l'assenza di documentazione giustificativa, il tentativo di occultamento della merce e l'assenza di identificativi di terzi possono essere valutati come prova della consapevolezza dell'origine illecita e configurare ricettazione.
  • La causa di esclusione della punibilita per particolare tenuita (art.131-bis) richiede una valutazione concreta del danno e delle modalita: numero e valore degli oggetti sequestrati possono escludere l'applicabilita della causa di non punibilita.
  • La decisione di non concedere pene sostitutive e soggetta a discrezionalita giudiziale e puo essere sindacata in Cassazione solo in presenza di vizi motivazionali gravi, manifesta illogicita o eccesso di potere.
  • Richiedere accertamenti peritali su elementi irrilevanti in base alla legge puo risultare superfluo: la Corte puo ritenere non necessario un perizia se l'elemento indagato non incide sulla configurazione del reato.

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