Cassazione Penale, Sentenza n. 16967/2026 del 12/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di convalida dell'obbligo di presentarsi in Questura durante le manifestazioni sportive (Durata: anni 5) ai sensi dell'art. 6 legge 13/12/1989 n. 401. I motivi articolati in ricorso sono: (1) violazione del diritto di difesa e dell'art. 6 per presunta impossibilità materiale di consultare gli atti e tardiva ricezione delle copie, con conseguente mancata considerazione della memoria difensiva; (2) carenza e genericità della motivazione e mancata verifica dell'attribuibilità della condotta contestata, essendo gli atti allegati solo i precedenti DASPO e non altri elementi probatori; (3) omissione di motivazione sulla pericolosità concreta e attuale del ricorrente; (4) omissione di motivazione sulla necessità e urgenza della misura, anche in considerazione del tempo intercorso dai fatti; (5) difetto di valutazione sulle modalità e sul numero delle presentazioni in Questura e sul nocumento alla sua attività lavorativa (parrucchiere), dedotte nella memoria difensiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il ricorrente non ha provato l'impossibilità di accedere agli atti e la memoria difensiva è stata depositata fuori dal termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica; il secondo motivo è aspecifico e generico, non risultando provato che il contenuto del provvedimento del Questore non corrispondesse agli atti (filmati e informative) della polizia giudiziaria; il terzo motivo è infondato: pur esistendo l'obbligo di valutare i fatti, qui opera l'ipotesi dell'art. 6, comma 5 (persona già destinataria di Daspo) per la quale il giudice non è tenuto a dar conto del convincimento sulla pericolosità concreta; il quarto motivo è infondato perché non risultano esecuzioni anteriori alla convalida e la necessità/urgenza può desumersi dalla motivazione senza formule speciali; il quinto motivo è infondato poiché le deduzioni sulle modalità di presentazione sono state depositate tardivamente. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401
Disciplina l'obbligo di presentazione in Questura nelle vicinanze delle manifestazioni sportive e la procedura di convalida. La Corte ricorda che il giudice deve valutare i fatti indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, ma se il destinatario è già soggetto a precedente Daspo (art. 6, comma 5), il giudice non è tenuto a motivare specificamente sul convincimento circa la pericolosità concreta e attuale.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna per spese e pene pecuniarie in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n. 512/2002
Richiamata in relazione all'obbligo, per questore e giudice, di rilevare e motivare l'esistenza di ragioni di necessità e urgenza nell'applicazione di misure preventive; tuttavia la Corte ha ritenuto che in concreto la necessità può risultare dal complesso motivazionale senza formule espressamente testuali.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (Sez. 3, n. 17411/2023 - Salvador)
Principio secondo cui, una volta garantito il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica per il deposito di memorie, è onere del destinatario dimostrare di non essere stato posto in condizione di ottenere ed esaminare la documentazione; in mancanza di prova, la tardività delle deduzioni difensive rende infondate le doglianze sul diritto di difesa.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (Sez. 3, n. 19640/2024 - Gentile)
Orientamento secondo cui, nell'ipotesi di destinatario già colpito da Daspo, il giudice non è vincolato a dar conto del proprio convincimento sulla pericolosità concreta, pur dovendo valutare i fatti indicati dall'autorità di pubblica sicurezza.
Massime di principio
- Se si riceve un provvedimento di Daspo con obbligo di presentazione, si dispone di un termine dilatorio di 48 ore dalla notifica per depositare memorie: occorre esercitare tempestivamente il diritto di prendere copia degli atti e depositare le deduzioni entro il termine, altrimenti le doglianze saranno difficilmente accolte.
- Spetta al destinatario della misura provare di essere stato effettivamente impedito ad accedere agli atti; dichiarazioni interlocutorie sulla ricezione tardiva delle copie non sono sufficienti senza prove documentali.
- Per contestare l'attribuzione della condotta è necessario fornire elementi di fatto o di prova (es. video, attestazioni, documentazione) che contrastino direttamente il contenuto degli atti della polizia giudiziaria; mere affermazioni generiche risultano insufficienti.
- Quando il soggetto è già stato destinatario di un precedente Daspo (art. 6, comma 5), il giudice, pur valutando i fatti, non è obbligato a articolare una motivazione specifica sulla pericolosità concreta come elemento autonomo, rendendo più difficile impugnazioni basate solo sulla carenza di questo aspetto.
- Le ragioni di necessità e urgenza possono essere desunte dalla motivazione complessiva del provvedimento e non richiedono necessariamente formule terminologiche precise, ma è utile documentare tempestivamente eventuali elementi che smentiscano l'urgenza o la necessità.
- Se la misura incide su attività lavorativa (es. obbligo di presentazione il sabato/domenica), occorre eccepire e documentare il nocumento immediatamente e prima della convalida per permettere al giudice di valutare modalità alternative; deduzioni tardive rischiano di essere escluse.
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