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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16967/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di convalida dell'obbligo di presentarsi in Questura durante le manifestazioni sportive (Durata: anni 5) ai sensi dell'art. 6 legge 13/12/1989 n. 401. I motivi articolati in ricorso sono: (1) violazione del diritto di difesa e dell'art. 6 per presunta impossibilità materiale di consultare gli atti e tardiva ricezione delle copie, con conseguente mancata considerazione della memoria difensiva; (2) carenza e genericità della motivazione e mancata verifica dell'attribuibilità della condotta contestata, essendo gli atti allegati solo i precedenti DASPO e non altri elementi probatori; (3) omissione di motivazione sulla pericolosità concreta e attuale del ricorrente; (4) omissione di motivazione sulla necessità e urgenza della misura, anche in considerazione del tempo intercorso dai fatti; (5) difetto di valutazione sulle modalità e sul numero delle presentazioni in Questura e sul nocumento alla sua attività lavorativa (parrucchiere), dedotte nella memoria difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il ricorrente non ha provato l'impossibilità di accedere agli atti e la memoria difensiva è stata depositata fuori dal termine dilatorio di 48 ore decorrente dalla notifica; il secondo motivo è aspecifico e generico, non risultando provato che il contenuto del provvedimento del Questore non corrispondesse agli atti (filmati e informative) della polizia giudiziaria; il terzo motivo è infondato: pur esistendo l'obbligo di valutare i fatti, qui opera l'ipotesi dell'art. 6, comma 5 (persona già destinataria di Daspo) per la quale il giudice non è tenuto a dar conto del convincimento sulla pericolosità concreta; il quarto motivo è infondato perché non risultano esecuzioni anteriori alla convalida e la necessità/urgenza può desumersi dalla motivazione senza formule speciali; il quinto motivo è infondato poiché le deduzioni sulle modalità di presentazione sono state depositate tardivamente. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di euro tremila ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401

    Disciplina l'obbligo di presentazione in Questura nelle vicinanze delle manifestazioni sportive e la procedura di convalida. La Corte ricorda che il giudice deve valutare i fatti indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, ma se il destinatario è già soggetto a precedente Daspo (art. 6, comma 5), il giudice non è tenuto a motivare specificamente sul convincimento circa la pericolosità concreta e attuale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per spese e pene pecuniarie in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 512/2002

    Richiamata in relazione all'obbligo, per questore e giudice, di rilevare e motivare l'esistenza di ragioni di necessità e urgenza nell'applicazione di misure preventive; tuttavia la Corte ha ritenuto che in concreto la necessità può risultare dal complesso motivazionale senza formule espressamente testuali.

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata (Sez. 3, n. 17411/2023 - Salvador)

    Principio secondo cui, una volta garantito il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica per il deposito di memorie, è onere del destinatario dimostrare di non essere stato posto in condizione di ottenere ed esaminare la documentazione; in mancanza di prova, la tardività delle deduzioni difensive rende infondate le doglianze sul diritto di difesa.

  • Giurisprudenza della Cassazione richiamata (Sez. 3, n. 19640/2024 - Gentile)

    Orientamento secondo cui, nell'ipotesi di destinatario già colpito da Daspo, il giudice non è vincolato a dar conto del proprio convincimento sulla pericolosità concreta, pur dovendo valutare i fatti indicati dall'autorità di pubblica sicurezza.

Massime di principio

  • Se si riceve un provvedimento di Daspo con obbligo di presentazione, si dispone di un termine dilatorio di 48 ore dalla notifica per depositare memorie: occorre esercitare tempestivamente il diritto di prendere copia degli atti e depositare le deduzioni entro il termine, altrimenti le doglianze saranno difficilmente accolte.
  • Spetta al destinatario della misura provare di essere stato effettivamente impedito ad accedere agli atti; dichiarazioni interlocutorie sulla ricezione tardiva delle copie non sono sufficienti senza prove documentali.
  • Per contestare l'attribuzione della condotta è necessario fornire elementi di fatto o di prova (es. video, attestazioni, documentazione) che contrastino direttamente il contenuto degli atti della polizia giudiziaria; mere affermazioni generiche risultano insufficienti.
  • Quando il soggetto è già stato destinatario di un precedente Daspo (art. 6, comma 5), il giudice, pur valutando i fatti, non è obbligato a articolare una motivazione specifica sulla pericolosità concreta come elemento autonomo, rendendo più difficile impugnazioni basate solo sulla carenza di questo aspetto.
  • Le ragioni di necessità e urgenza possono essere desunte dalla motivazione complessiva del provvedimento e non richiedono necessariamente formule terminologiche precise, ma è utile documentare tempestivamente eventuali elementi che smentiscano l'urgenza o la necessità.
  • Se la misura incide su attività lavorativa (es. obbligo di presentazione il sabato/domenica), occorre eccepire e documentare il nocumento immediatamente e prima della convalida per permettere al giudice di valutare modalità alternative; deduzioni tardive rischiano di essere escluse.

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