Cassazione Penale, Sentenza n. 13085/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Riparazione per ingiusta detenzione (carcere per mesi 4 e giorni 5; domiciliari per mesi 9 e giorni 15) in relazione a indagini e processo per reati di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990); il ricorrente era stato poi assolto (art. 530, comma 2 c.p.p. in primo grado; assoluzione per non aver commesso il fatto in secondo grado). Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la richiesta di indennizzo ritenendo sussistere condotte ostative (contatti telefonici con soggetti coinvolti, condivisione utenza, spostamenti coerenti con quelli del gruppo, accoglienza di connazionali al porto e accompagnamento alla stazione) idonee a configurare almeno colpa grave e a generare la falsa apparenza di partecipazione al traffico di droga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per cassazione. Ha confermato che il giudice della riparazione può valutare autonomamente gli elementi probatori (nei limiti del divieto di ritenere provati fatti non accertati dal giudice di cognizione) e che, alla luce degli elementi acquisiti (intercettazioni, condivisione utenza, coincidenze di celle telefoniche, riferimenti nelle conversazioni, arresti successivi di altri soggetti), il comportamento del ricorrente risultava idoneo a giustificare il rigetto dell'indennizzo come espressione di colpa grave/connivenza. Quanto al silenzio dell'indagato, la Corte ha richiamato la norma aggiornata e la giurisprudenza: il diritto di non rispondere non incide di per sé sul diritto alla riparazione, ma può essere considerato unitamente ad altri elementi; in ogni caso il silenzio non è stato decisivo nella decisione essendo presenti ulteriori elementi ostativi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina il possesso, la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti; citata quale titolo di accusa nel procedimento penale da cui è derivata l'ingiusta detenzione.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; citata fra i capi d'imputazione originari.
art. 530, comma 2 c.p.p.
Prevede l'assoluzione quando il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando manca la prova; qui richiamato per indicare le assoluzioni pronunciate nel processo penale.
art. 314 c.p.p.
"L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), non incide sul diritto alla riparazione"
Disciplina l'esclusione del diritto alla riparazione in presenza di dolo o colpa grave del detenuto; la Corte interpreta la norma nel senso che il giudice della riparazione valuta se condotte extraprocessuali o processuali (diverse dall'esercizio del diritto di non rispondere) abbiano ingenerato la falsa apparenza di responsabilità, potendo considerare il silenzio solo insieme ad altri elementi, ma non come causa automatica di esclusione.
art. 64, comma 3, lett. b) c.p.p.
Riconosce all'imputato la facoltà di non rispondere; la Corte sottolinea che tale esercizio non può essere usato di per sé per negare la riparazione, soprattutto dopo la modifica normativa operata dal d.lgs. 8/11/2021 n. 188.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
Ha modificato l'art. 314 c.p.p. rafforzando la tutela dell'esercizio del diritto di non rispondere (considerata "lex mitior" e applicabile retroattivamente), impedendo che il silenzio venga automaticamente considerato ostativo al diritto alla riparazione.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente il materiale probatorio per accertare se il detenuto abbia contribuito, con dolo o colpa grave, a creare la falsa apparenza di responsabilità; tuttavia non può ritenere provati fatti che il giudice di cognizione non abbia ritenuto dimostrati.
- Il semplice esercizio del diritto di non rispondere (art. 64, comma 3, lett. b) c.p.p.) non può di per sé precludere il diritto all'indennizzo; dopo la modifica normativa (d.lgs. 188/2021) il silenzio non incide automaticamente sul diritto alla riparazione, sebbene possa essere preso in considerazione unitamente ad altri elementi probatori.
- Comportamenti extraprocessuali (es. frequenti e ambigue relazioni con soggetti poi accertati come coinvolti, condivisione di utenze, coincidenze spaziali e telefoniche, atti di accoglienza o supporto logistico) possono integrare colpa grave e giustificare il rigetto della richiesta di indennizzo quando sono idonei a ingenerare nella pubblica autorità la ragionevole apparenza di partecipazione all'illecito.
- Se il rigetto della domanda di riparazione si fonda anche sul silenzio dell'indagato, la Corte di legittimità può effettuare una 'prova di resistenza' per verificare se gli altri elementi indicati a fondamento del rigetto siano sufficienti a reggerne la decisione.
- In situazioni analoghe occorre fornire, se possibile, spiegazioni alternative plausibili e documentate per i contatti o comportamenti che potrebbero apparire ambigui (es. rapporti di conoscenza pregressi, necessità non illecite), perché la mera negazione o il silenzio potrebbero non essere sufficienti a ottenere l'indennizzo quando esistono concreti elementi di contiguità con attività illecite.
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