Sentenza n. 967/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Milano di rigetto dell’istanza -OMISSIS- –-OMISSIS- di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, notificato alla ricorrente in data 14.11.2025, nonché avverso ogni altro atto presupposto e/o seguente nell’ambito del procedimento in questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia per motivi di studio e titolare di un permesso di soggiorno rinnovato nel tempo, aveva presentato una prima domanda di conversione in data 7 dicembre 2023, prima della scadenza del titolo, utilizzando tuttavia il modulo Z2, relativo agli stranieri che abbiano conseguito un titolo universitario in Italia. La domanda era stata respinta per carenza di tale requisito. Successivamente, il 24 luglio 2024, la ricorrente aveva presentato una nuova istanza mediante il modulo Z, specificamente previsto per la conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo. L’istanza era stata rigettata perché presentata dopo la scadenza del permesso, fissata al 27 aprile 2024, e perché la domanda di rinnovo del permesso per studio risultava ancora pendente e, secondo l’amministrazione, non valutabile ai fini della conversione. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che il termine per la domanda di conversione non costituisse una causa automatica di rigetto e che l’amministrazione dovesse esaminare nel merito la sua posizione lavorativa e reddituale. Ha inoltre evidenziato di svolgere collaborazioni professionali annualmente rinnovate con due università italiane, quale docente o lettrice di lingua araba, e di avere comunque presentato una prima domanda prima della scadenza del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha annullato il diniego. L’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 consente la conversione del permesso per studio, tirocinio o formazione in permesso per lavoro anche al di fuori delle quote, prevedendo che la richiesta sia presentata prima della scadenza del titolo. Tuttavia, secondo il Collegio, tale termine ha natura meramente acceleratoria e la sua inosservanza non è legislativamente sanzionata con una decadenza né costituisce automaticamente una ragione ostativa al rigetto. L’amministrazione non poteva quindi arrestarsi al dato della tardività, ma doveva valutare nel merito la posizione della richiedente, con particolare riguardo all’effettivo inserimento lavorativo e alla disponibilità di un reddito sufficiente. Nel caso concreto, la ricorrente aveva documentato collaborazioni professionali con università italiane e si era attivata tempestivamente presentando una prima domanda prima della scadenza, sebbene con modulistica errata. Inoltre, la domanda di rinnovo del permesso per studio era stata presentata quando il titolo era ancora valido e il relativo procedimento risultava pendente; pertanto, il permesso non poteva essere considerato definitivamente scaduto nelle more del rinnovo. Il diniego è stato quindi ritenuto illegittimo perché aveva considerato la domanda non valutabile senza procedere all’esame sostanziale della posizione della ricorrente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza
Il termine per presentare la domanda di conversione del permesso per studio ha natura acceleratoria e non comporta, in assenza di una previsione legislativa espressa, una decadenza o un automatismo ostativo; la domanda tardiva deve essere esaminata nel merito.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione valorizza gli elementi sopravvenuti dai quali possa desumersi una prognosi favorevole sulla capacità reddituale futura dello straniero e conferma l'esigenza di valutare concretamente la sua volontà di integrazione mediante attività lavorativa lecita.
art. 3, comma 2, d.l. n. 20/2023
Ha introdotto la possibilità di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro al di fuori delle quote di ingresso; tale modifica è richiamata quale elemento del quadro normativo applicabile.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, in presenza dei relativi presupposti processuali e della manifesta fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- Il termine previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998 per chiedere la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio o formazione in permesso per lavoro è meramente acceleratorio e non determina decadenza, né consente all’amministrazione di rigettare automaticamente l’istanza presentata dopo la scadenza del titolo, in assenza di un’espressa previsione legislativa sanzionatoria.
- La domanda tardiva di conversione deve essere esaminata nel merito, verificando in concreto l’inserimento lavorativo dello straniero, l’esistenza dei presupposti sostanziali per il rilascio del titolo e la disponibilità di redditi sufficienti per il sostentamento.
- Quando il titolare abbia presentato tempestivamente una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno prima della sua scadenza, la pendenza del procedimento di rinnovo deve essere considerata dall’amministrazione nella valutazione della domanda di conversione e non consente di qualificare automaticamente il titolo come definitivamente scaduto.
- L’amministrazione non può considerare non valutabile una domanda di conversione per il solo ritardo nella presentazione, soprattutto quando l’interessato abbia già manifestato tempestivamente la volontà di convertire il titolo, anche mediante una domanda iniziale presentata con modulistica erronea.
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