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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24492/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputata, condannata in primo grado per furto e furto tentato e destinataria in appello di una parziale riforma limitata al riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e alla rideterminazione della pena, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza di secondo grado. Ha dedotto, con un primo motivo, che entrambi i reati si sarebbero già prescritti prima della pronuncia d'appello; con un secondo motivo, ha eccepito l'indeterminatezza del capo di imputazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo: per il furto consumato il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, decorrente dal 16 giugno 2013, è spirato il 16 dicembre 2020; per il furto tentato il termine massimo, decorrente dal 5 luglio 2013, è spirato il 5 gennaio 2021. Poiché entrambi i reati erano già estinti per prescrizione prima della sentenza di appello del 24 ottobre 2025, la decisione impugnata è stata annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di una definizione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., non emergendo cause di non punibilità evidenti.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    richiamato per il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in appello e per la conseguente rideterminazione della pena.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    la Corte esclude l'emersione di cause di non punibilità evidenti che consentano una definizione nel merito diversa dall'annullamento per prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    implicito richiamo alla disciplina della prescrizione, applicata per determinare il termine massimo di estinzione dei reati di furto e tentato furto.

Massime di principio

  • Quando il termine massimo di prescrizione è già spirato prima della sentenza impugnata, il reato deve essere dichiarato estinto e la decisione va annullata senza rinvio, salvo che risulti l'evidenza di una causa di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.
  • In presenza di più reati contestati, la prescrizione va verificata autonomamente per ciascun capo di imputazione, computando separatamente il dies a quo e il termine massimo di estinzione.
  • La deduzione dell'intervenuta prescrizione assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che non siano necessari ai fini della decisione, come le censure sulla determinatezza del capo di imputazione.
  • Il riconoscimento in appello di una circostanza attenuante e la rideterminazione della pena non impediscono la declaratoria di estinzione del reato se la prescrizione risulta maturata prima della pronuncia di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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