Cassazione Penale, Sentenza n. 24492/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputata, condannata in primo grado per furto e furto tentato e destinataria in appello di una parziale riforma limitata al riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e alla rideterminazione della pena, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza di secondo grado. Ha dedotto, con un primo motivo, che entrambi i reati si sarebbero già prescritti prima della pronuncia d'appello; con un secondo motivo, ha eccepito l'indeterminatezza del capo di imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo: per il furto consumato il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, decorrente dal 16 giugno 2013, è spirato il 16 dicembre 2020; per il furto tentato il termine massimo, decorrente dal 5 luglio 2013, è spirato il 5 gennaio 2021. Poiché entrambi i reati erano già estinti per prescrizione prima della sentenza di appello del 24 ottobre 2025, la decisione impugnata è stata annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di una definizione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., non emergendo cause di non punibilità evidenti.
Norme richiamate
art. 62, n. 4, c.p.
richiamato per il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in appello e per la conseguente rideterminazione della pena.
art. 129, comma 2, c.p.p.
la Corte esclude l'emersione di cause di non punibilità evidenti che consentano una definizione nel merito diversa dall'annullamento per prescrizione.
art. 157 c.p.
implicito richiamo alla disciplina della prescrizione, applicata per determinare il termine massimo di estinzione dei reati di furto e tentato furto.
Massime di principio
- Quando il termine massimo di prescrizione è già spirato prima della sentenza impugnata, il reato deve essere dichiarato estinto e la decisione va annullata senza rinvio, salvo che risulti l'evidenza di una causa di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.
- In presenza di più reati contestati, la prescrizione va verificata autonomamente per ciascun capo di imputazione, computando separatamente il dies a quo e il termine massimo di estinzione.
- La deduzione dell'intervenuta prescrizione assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che non siano necessari ai fini della decisione, come le censure sulla determinatezza del capo di imputazione.
- Il riconoscimento in appello di una circostanza attenuante e la rideterminazione della pena non impediscono la declaratoria di estinzione del reato se la prescrizione risulta maturata prima della pronuncia di secondo grado.
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