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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18981/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR del Molise e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto il ricorso originario dell'Azienda sanitaria, annullando l'avviso di accertamento. Ha quindi posto le spese di tutti i gradi di giudizio a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente sanitario)

La controversia

L'ente sanitario impugnava un avviso di accertamento IRPEG con cui l'Agenzia delle Entrate gli aveva attribuito maggiori redditi fondiari relativi ad alcuni immobili, ritenuti appartenenti alla contribuente, per un maggior imponibile e conseguenti imposta, sanzioni e interessi. La controversia ruotava intorno alla titolarità degli immobili: la ricorrente sosteneva che l'art. 5 del d.lgs. n. 502/1992 non producesse un trasferimento automatico della proprietà dei beni alle aziende sanitarie, e che l'art. 26 della l.r. Molise n. 11/1997 non consentisse di considerare proprietaria l'ASL in mancanza di un formale atto di trasferimento. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 5 d.P.R. n. 601/1973, assumendo che l'esenzione fiscale dipendesse dalla titolarità giuridica in capo agli enti pubblici territoriali e non dalla mera disponibilità del bene. Con il terzo motivo lamentava vizio motivazionale per avere la sentenza regionale valorizzato indebitamente il solo uso o la disponibilità degli immobili.

Norme richiamate

  • art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    "il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essi appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi"; "costituiscono titolo per la trascrizione"

    Norma qualificata come programmatica: non comporta di per sé il trasferimento automatico della proprietà degli immobili alle aziende sanitarie; il trasferimento richiede un successivo atto normativo o amministrativo, che solo costituisce titolo per la trascrizione.

  • art. 26 della l.r. Molise 14 maggio 1997, n. 11

    "le ASL di cui all'allegato 1 della presente legge, subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalla ASL soppressa"; "Costituiscono elementi patrimoniale dell'ASL i beni immobili e i beni mobili registrati nonché gli altri beni mobili e le attrezzature già utilizzati o nella disponibilità delle ASL soppresse"; "Tale provvedimento regionale costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari"

    Disposizione attuativa del d.lgs. n. 502/1992, da leggere congiuntamente ad esso: riguarda il passaggio di beni già utilizzati o nella disponibilità delle ASL soppresse, ma non attribuisce alle nuove ASL la proprietà di beni non già trasferiti; il diritto di proprietà va formalizzato con atto regionale.

  • art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    La norma richiede la titolarità giuridica degli immobili in capo agli enti pubblici territoriali ai fini dell'esenzione; la mera disponibilità del bene da parte dell'azienda non basta a far sorgere l'obbligo di dichiarare il reddito fondiario.

  • art. 26 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    I redditi fondiari concorrono al reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale; il soggetto passivo è il possessore titolato, non il mero detentore materiale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, una volta cassata la sentenza impugnata e ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario e annullando l'atto impositivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposizione sui redditi fondiari, il soggetto obbligato è chi possiede l'immobile in forza di un titolo reale, non chi ne abbia soltanto la disponibilità materiale o l'uso di fatto.
  • Una disposizione di riordino del patrimonio di enti sanitari può avere natura programmatica e non produrre automaticamente il trasferimento della proprietà: il passaggio dominicale richiede un successivo atto previsto dalla disciplina applicabile.
  • Le norme regionali attuative del trasferimento di beni tra enti sanitari vanno interpretate in coerenza con la disciplina statale, e non possono essere lette come attribuzione automatica di proprietà in assenza di formale provvedimento di trasferimento.
  • Quando la decisione di merito dipende esclusivamente dall'erronea qualificazione giuridica della titolarità del bene e non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Cassazione può cassare e decidere direttamente nel merito.
  • La mera disponibilità o utilizzazione di un immobile non è sufficiente, di per sé, a fondare la soggettività passiva fiscale per i redditi fondiari se la proprietà non è ancora trasferita al contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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