Cassazione Penale, Ordinanza n. 24416/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto corretto l'orientamento della Corte di merito nel qualificare come mero errore materiale l'erronea indicazione della persona offesa nel decreto penale di condanna, senza conseguenze invalidanti per il giudizio o per il diritto di difesa.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della nullità del decreto penale di condanna, che sarebbe stato affetto da erronea indicazione della persona offesa dal reato. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era priva di specificità, perché sostanzialmente riproponeva doglianze già esaminate e respinte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata; ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la prospettazione difensiva, osservando che l'incongruenza nel nominativo della persona offesa costituiva un mero errore materiale, non idoneo a determinare nullità o pregiudizio per l'imputato, il quale aveva comunque potuto proporre opposizione al decreto penale.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
il ricorso non può limitarsi a riprodurre censure già formulate in appello, ma deve contenere una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
art. 175 c.p.p.
l'imputato aveva comunque potuto proporre rituale opposizione al decreto penale, sicché l'errore materiale nell'indicazione della persona offesa non gli ha arrecato pregiudizio processuale.
art. 460 c.p.p.
l'inesattezza nella indicazione della persona offesa nel decreto penale è stata considerata un mero errore materiale, non incidente sulla validità dell'atto se non genera incertezza sostanziale o pregiudizio difensivo.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già svolte in appello senza una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
- L'erronea indicazione della persona offesa nel decreto penale di condanna, quando integri un mero errore materiale e non determini incertezza sull'atto né pregiudizio per il diritto di difesa, non comporta nullità.
- Per la deduzione del vizio di motivazione o della violazione di legge non basta contrapporre una lettura alternativa della vicenda: occorre confutare in fatto e in diritto le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La possibilità per l'imputato di proporre opposizione al decreto penale esclude, di regola, che l'errore materiale nella sua redazione abbia inciso in modo lesivo sul contraddittorio o sulla difesa.
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