Cassazione Penale, Sentenza n. 41907/2025 del 31/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce due motivi principali: 1) mancata o illogica motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi, lamentando l'assenza di fonti probatorie attendibili (mancanza di testimonianze e presunta assenza di riprese video rilevanti), la compatibilità delle lesioni con una caduta, la prognosi contenuta e la non corrispondenza tra la ferita e l'uso di un'arma; 2) vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali (artt. 274, 292 c.p.p.), nonché carenza delle esigenze cautelari: si contesta il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio, si invocano elementi attenuanti quali lettera di scuse, risarcimento, mancata convalidazione del fermo, decorso del tempo, e l'assenza di precedenti significativi dell'indagato
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e reiterativa: la motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta coerente e completa, avendo richiamato plurime fonti di prova (esiti delle videoriprese, identificazione dell'autovettura noleggiata dal complice, recupero di indumenti corrispondenti e scarpe dell'indagato sporche di sangue, documentazione sanitaria che documenta lesioni gravi) e spiegato perché la versione difensiva non confuta la ricostruzione. La qualificazione giuridica come tentato omicidio è stata ritenuta giustificata dalle lesioni e dalle modalità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura inammissibile come mera rivalutazione delle esigenze cautelari: il giudizio di merito sulle esigenze di custodia (pericolo di inquinamento probatorio e attualità del pericolo) rientra nel sindacato insindacabile del giudice di merito; il Tribunale aveva adeguatamente motivato il pericolo concreto di inquinamento e considerato la vicenda recente. Conseguenze pratiche: declaratoria di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disposti adempimenti di cancelleria e oscuramento dei dati sensibili della vittima
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
norma citata in relazione ai limiti di sintesi nella esposizione del ricorso; menzionata per i profili formali relativi alla motivazione del ricorso
art. 274 cod. proc. pen.
riferimento alla disciplina delle misure cautelari personali; il Tribunale ha ritenuto sussistente la lett. c) (pericolo di inquinamento probatorio) come esigenza cautelare
art. 292 cod. proc. pen.
articolo sul tempo decorso dai fatti e rilevanza per le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto il decorso temporale non significativo nella fattispecie, essendo i fatti recenti
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato in relazione all'uso di presunzioni argomentative dal Tribunale del riesame; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso degli indizi e delle presunzioni nel quadro della motivazione
art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
richiamato per delineare lo standard probatorio in sede cautelare: non richiede la precisione e concordanza proprie del giudizio di merito (art. 192 c.p.p.)
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
norma sul grado di prova richiesto in giudizio di merito; la Corte la contrappone al minor rigore richiesto per i gravissimi indizi ai fini cautelari
artt. 292, comma 2 lett. c) e c-bis) e comma 2-ter cod. proc. pen.
norme richiamate dalla difesa in tema di motivazione e rilevanza del tempo trascorso; la Corte ha ritenuto che il Tribunale ha adeguatamente considerato i fattori indicati
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
disposizioni procedurali a carico della cancelleria in caso di provvedimento che non determina la liberazione; la Corte ha disposto gli adempimenti previsti
sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 20769 del 28/04/2016
giurisprudenza di riferimento richiamata per definire il concetto di 'concretezza' e 'attualità' delle esigenze cautelari, da valutare con riferimento alle modalità del fatto e alla personalità dell'indagato
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata in relazione alle condizioni per l'esonero dal pagamento di somme alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti le condizioni per l'esonero
Massime di principio
- In sede cautelare lo standard per i "gravi indizi" è meno rigoroso rispetto ai criteri probatori del giudizio di merito: sono sufficienti elementi che fondino una qualificata probabilità di responsabilità, purché la motivazione sia coerente e logica
- La mera proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti da parte della difesa, senza indicare nuovi elementi decisivi o vizi formali della motivazione, è spesso insufficiente in cassazione e può rendere il motivo generico o reiterativo
- Le videoriprese, il rinvenimento di indumenti o oggetti compatibili con la condotta e la documentazione sanitaria con lesioni gravi costituiscono elementi concreti che possono sorreggere la gravità indiziaria e le esigenze cautelari
- La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, di inquinamento probatorio) è in larga parte rimessa al giudice di merito e al Tribunale del riesame; la cassazione non ammette una semplice rivalutazione fattuale senza profili di illegittimità di diritto
- Il decorso del tempo può incidere sulle esigenze cautelari ma non è determinante se i fatti sono recenti o se permangono elementi che giustificano il pericolo prognosticato (es. clima di intimidazione, possibilità di inquinamento delle prove)
- Per colpire efficacemente un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario evidenziare specifici vizi di motivazione (incoerenza, mancanza dei passaggi logici essenziali, apoditticità) o violazioni di norme processuali a pena di nullità
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