Cassazione Civile, Ordinanza n. 34459/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008 nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese, relativi al mancato adeguamento al reddito minimo presunto ex art. 30 della L. 724/1994, in tema di società non operative. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della società; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'impugnazione dell'Ufficio ritenendo legittima la notifica agli ex soci dopo l'estinzione della società, ma negando che fossero provati elementi per affermare la loro responsabilità per il carico tributario e richiedendo, di fatto, anche un profilo di colpa o di responsabilità ulteriore. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 2495 c.c., dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, degli artt. 110 e 2697 c.c., per avere la CTR errato nel ritenere che gravasse sull'Ufficio l'onere di provare un titolo di responsabilità dei soci comprensivo di colpe o di presupposti ulteriori rispetto alla successione nei debiti sociali; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., motivo che è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza della CTR con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva subordinato la responsabilità degli ex soci alla prova di specifiche colpe o di ulteriori elementi di responsabilità non previsti dall'art. 2495 c.c., mentre ha distinto la posizione del liquidatore, affermando il difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa tributaria relativa al debito sociale, salva una eventuale autonoma azione risarcitoria se il mancato pagamento sia dipeso da lui.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione; dopo la cancellazione i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i loro crediti verso i soci nei limiti di quanto riscosso in liquidazione e, nei confronti del liquidatore, solo se il mancato pagamento è dipeso da quest'ultimo.
art. 38 d.P.R. 600/1973
Richiamato dall'Ufficio come norma violata nel ricorso, in combinazione con l'art. 2495 c.c. e con le norme processuali sulla successione e sulla prova.
art. 110 c.p.c.
In caso di estinzione della società nel corso del processo, la prosecuzione o la riassunzione deve avvenire nei confronti dei soci quali successori processuali.
artt. 299 ss. c.p.c.
L'estinzione della società in pendenza di giudizio integra un evento interruttivo disciplinato dalle norme sull'interruzione del processo.
art. 2697 c.c.
La CTR è stata censurata per avere posto a carico dell'Ufficio un onere probatorio ulteriore e non previsto, mentre la Corte ha ricondotto la responsabilità dei soci al meccanismo successorio di legge.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito, quale parametro del vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia.
art. 30 L. 724/1994
Norma sostanziale richiamata quale base del recupero a tassazione per il mancato adeguamento al reddito minimo delle società non operative.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto col primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Parametro del vizio processuale dedotto col secondo motivo, poi assorbito.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l'estinzione comporta successione dei soci nei rapporti attivi e passivi residui; il creditore sociale può agire nei loro confronti senza dover dimostrare specifiche colpe degli stessi, poiché la responsabilità discende dalla successione prevista dall'art. 2495 c.c., nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o, se del caso, secondo il regime di responsabilità originario.
- La mancanza di riparti in sede di liquidazione non esclude di per sé l'interesse del creditore ad agire contro i soci della società estinta, poiché l'interesse ad agire è valutato in termini dinamici e può sussistere anche se esistano beni o diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione.
- Se l'estinzione della società interviene nel corso del giudizio, la prosecuzione o l'impugnazione deve essere proposta nei confronti dei soci quali successori processuali; la stabilizzazione processuale del soggetto estinto non può oltrepassare il grado in cui l'evento estintivo si è verificato.
- Il liquidatore della società estinta non è successore processuale dell'ente e non può essere convenuto per il debito sociale in quanto tale; egli può rispondere solo mediante autonoma azione risarcitoria se il mancato pagamento del debito sia dipeso da un suo comportamento.
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