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Sentenza

Sentenza n. 1329/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, pubblicata in data 10.04.2024.

Giustizia amministrativa202503972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, pubblicata il 10 aprile 2024, notificata l'11 settembre 2024 e divenuta definitiva, con cui era stato accertato il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna dell'amministrazione a mettere le somme a disposizione mediante il sistema della Carta elettronica. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni statali, l'obbligo è rimasto inadempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto che il Ministero fosse condannato a dare integrale esecuzione al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, che fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito formalmente, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato dall'amministrazione l'inadempimento all'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario da lui delegato, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione effettuata dal ricorrente. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti; non è previsto alcun compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato, l'interessato può proporre ricorso per ottemperanza dopo la definitività del titolo e il decorso del termine dilatorio eventualmente previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza, se il ricorrente documenta l'esistenza e il contenuto del titolo esecutivo e l'inadempimento, mentre l'amministrazione non contesta il mancato adempimento, il giudice può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al perdurare dell'inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico dotato di competenze coerenti con l'attività da eseguire e può essere autorizzato ad avvalersi delle strutture amministrative necessarie per l'assolvimento del mandato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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